Comunicato del 28 dicembre 2015. Perché l’ANPRI non sottoscrive l’accordo sulle indennità di responsabilità degli uffici dell’Amministrazione centrale

Il 21 dicembre scorso, l‘ANPRI e le altre organizzazioni sindacali sono state convocate per firmare il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (qui allegato) riguardante le “Indennità di responsabilità di strutture dell’amministrazione centraleattuazione dell’art. 10 del CCNL 2002-2005, sottoscritto il 7.4.2006”.

Tale CCNI prevede che siano attribuite indennità ai responsabili di 2 uffici dirigenziali e di 8 uffici non dirigenziali dell’Amministrazione Centrale, indennità pari ad una quota fissa di 10.000 e 8.000 euro l’anno, rispettivamente, più una quota variabile di “posizione e risultato”, che va da un minimo di 4.000 ad un massimo di 10.000 euro l’anno. Tali indennità vengono attinte, ai sensi dell’art. 19 del CCNL del 7/4/2006, dai proventi del progetto MISE-FCS CNR, per un ammontare massimo di oltre un milione di euro nei 5/6 anni di competenza dell’accordo.

L’ANPRI non ha sottoscritto il suddetto CCNI in quanto esso costituisce una grave discriminazione a danno dei Ricercatori, dei Tecnologi e del personale tutto che partecipano attivamente a progetti ed attività finanziati da terzi.

Infatti, i proventi di cui al citato art. 19 del CCNL del 7/4/2006, vanno utilizzati prioritariamente per la costituzione di un fondo di incentivazione “la cui destinazione – si legge nella norma contrattuale – terrà conto dell’apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti” ai “progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse” esterne. Ciò allo scopo di incentivare economicamente il personale (Ricercatori, Tecnologi e tecnici) che partecipa attivamente a progetti finanziati da terzi e così incrementare le risorse economiche CNR provenienti da fonti esterne. Nonostante ciò, l’Ente non ha mai proposto alcun accordo per definire forme di incentivazioni a favore “dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti” che partecipano a “progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse” esterne, principali destinatari, come già scritto, del fondo incentivante e dei proventi di cui al suddetto art. 19.

Utilizzare, quindi, i proventi di cui all’art. 19 esclusivamente per pagare indennità a personale totalmente estraneo a quei progetti e a quelle attività che determinano i proventi stessi è non solo discriminante ma anche fortemente disincentivante nei confronti di chi, partecipando a progetti finanziati da terzi, contribuisce in maniera significativa alle attività di ricerca e al bilancio dell’Ente.

L’ANPRI ha infine dichiarato che sottoscriverà il CCNI solo quando sarà sottoposta a sottoscrizione analoga ipotesi di CCNI riguardante forme incentivanti del personale tutto, prioritariamente di che partecipa attivamente a progetti, attività e consulenze finanziate da fonti esterne.

 

Gianpaolo Pulcini

Segretario Nazionale, Responsabile CNR