CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA
VII
(DIRIGENZA
DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI DI SPERIMENTAZIONE E DI RICERCA)
PER IL
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2002/03
5 marzo 2008
INDICE
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il
personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato appartenente all'Area di cui all'art. 2, comma 1,
punto 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre
2004, così come modificato dall’art. 1 del CCNQ del 3
ottobre 2005, per la definizione delle autonome aree di
contrattazione della dirigenza, con l’eccezione dei direttori
amministrativi delle Università, per quanto diversamente
disposto dall’art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n.
370 e dal successivo D.M. 23 maggio 2001.
2.
Il riferimento comune alle Università e alle Istituzioni ed
Enti di Ricerca e Sperimentazione è riportato nel testo del
presente contratto con il termine “Amministrazioni”
INDICE
ART.
2
DURATA E
DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO
1. Il presente contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa e 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
2.
Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione,
salva l'indicazione di una diversa decorrenza nel corpo del contratto
stesso. La stipula conclusiva si intende avvenuta al momento della
sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 del decreto
legislativo n.165/2001.
3.
Le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente contratto
avviene ad intervenuta scadenza del quadriennio normativo e del
biennio economico di riferimento. Pertanto esso si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una
delle Parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite
dal successivo contratto. Resta, altresì, fermo quanto
previsto dall’art.48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001. Le
piattaforme sono presentate con anticipo di tre mesi rispetto
all’eventuale disdetta di cui sopra. Durante tale periodo e per
il mese successivo le parti non assumono iniziative unilaterali né
danno luogo ad azioni conflittuali.
4. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica, al personale dell'Area sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001.
5. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore.
6. In
sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica,
ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella
effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto
previsto dall’Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma
4.
INDICE
CAPO
II - RELAZIONI SINDACALI
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, caratterizzato da correttezza e trasparenza dei
comportamenti e dal rispetto della distinzione dei ruoli e delle
rispettive responsabilità delle Amministrazioni e delle
Organizzazioni sindacali, è finalizzato a sostenere e
promuovere le migliori condizioni di lavoro e di crescita
professionale dei dirigenti unitamente all’incremento di
qualità e di efficacia dei servizi cui essi sono preposti.
2.
Si conviene che quanto sopra richieda relazioni sindacali
puntualmente individuate e definite, che tengano adeguata
considerazione del ruolo attribuito a ciascun dirigente dalle leggi e
dai contratti collettivi e individuali nonché della
specificità delle funzioni dirigenziali.
3.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli
relazionali:
a) contrattazione collettiva integrativa: si svolge a livello locale con le modalità, i tempi e le materie indicate all’art. 4;
b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e della consultazione, di cui all’art.6;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.10.
ART.
4
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA INTEGRATIVA A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
1. La contrattazione
collettiva integrativa a livello locale avviene in ciascuna delle
Amministrazioni e tratta, nel rispetto dei tempi successivamente
previsti, i criteri generali delle seguenti materie:
a) attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento;
b) determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi;
c) determinazione dei fondi di posizione e di risultato;
d) graduazione delle funzioni dirigenziali;
e) criteri per la concessione dei congedi di cui all’art.24, comma 4, del presente CCNL;
f) criteri per il conferimento e il mutamento degli incarichi.
g) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;
h) individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
i) implicazioni derivanti sulla qualità del lavoro, sulla professionalità e mobilità dei dirigenti, dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dai processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e/o riconversione dei servizi.
l) stipula eventuale di polizze sanitarie integrative
m) misure di pari opportunità;
2.
La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste
dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La
verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua
ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001.
Decorsi trenta giorni lavorativi dal ricevimento del contratto
integrativo da parte dell’Organo competente per la predetta
verifica, in assenza di specifici rilievi esso si intende
approvato.
Entro
il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative
unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
Per
le materie che possono incidere sul corretto avvio dell’anno
accademico nelle Università, la contrattazione deve
concludersi due mesi prima che lo stesso abbia inizio.
3.
Le Parti, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle
trattative, riassumono le rispettive prerogative e libertà di
iniziativa e decisione relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, così come previsto dall’art. 45, comma 1, del
D.lgs. n. 165/2001, nel rispetto, comunque, delle specifiche
discipline fissate dal presente Ccnl. Durante il predetto periodo di
sessanta giorni deve essere programmato un congruo numero di incontri
funzionale alla più sollecita e positiva conclusione delle
trattative.
4.
I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto
con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale dei bilanci delle singole Amministrazioni. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5.
In ogni azienda ospedaliera di tipo a) di cui all’art.2, comma
2, del d. lgs. n.517/1999 esistente presso le Università, si
svolge la contrattazione integrativa sulle stesse materie previste
dal presente articolo. Le delegazioni trattanti sono quelle previste
dal successivo art.8.
Nelle
aziende ospedaliere di tipo b) di cui all’art.2, comma 2 del
medesimo d.lgs. n.517/1999, le delegazioni di parte pubblica e
sindacale potranno essere composte, attraverso accordi di
reciprocità, tra i medesimi soggetti di cui al successivo art.
8 e quelli previsti nelle aree dirigenziali III e IV del comparto
sanità.
INDICE
ART. 5
TEMPI
E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi
integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in
un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal
presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche.
2. Le Amministrazioni provvedono a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui all’art.8 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui al medesimo articolo per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipula dei successivi.
4. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.Ra.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri relazionati agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
1. Le Amministrazioni
forniscono informazione preventiva e, ove necessaria, la relativa
documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti sindacali
identificati all’art. 8 sulle seguenti materie:
a) dati generali sullo stato dell'occupazione e di utilizzazione del personale dirigente;
b) andamento generale della mobilità del personale;
c) stato di attuazione dei processi d’innovazione;
d) iniziative di sostegno alla persona;
e) modalità organizzative sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dirigenti;
f) modalità di valutazione dell’attività dirigenziale;
g) implicazioni delle innovazioni organizzative e tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dei dirigenti.
h) operatività e stato dei processi di valutazione dirigenziale;
i) criteri e modalità di conferimento delle reggenze;
l) criteri e modalità per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
m) graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti;
n) conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali, nonché le relative procedure;
o) tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
p) bilancio preventivo;
q) elenco degli iscritti appartenenti alle OO.SS., anche in via telematica.
Ai
fini di una più compiuta informazione le Parti, su richiesta,
si incontrano comunque con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso,
in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione
degli uffici e dei servizi ovvero per l’innovazione tecnologica
nonché per eventuali processi di dismissione,
esternalizzazione e trasformazione degli stessi.
2)
Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui
all’art.8, le Amministrazioni di cui al precedente comma
forniscono informazioni successive su provvedimenti amministrativi e
atti di gestione attinenti le materie del presente CCNL o comunque
rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti. Le
informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune,
tenendo conto in via prioritaria dell’esigenza di continuità
dell’azione amministrativa.
3.
Ricevuta l’informazione, i soggetti sindacali di cui all’art.8
possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione
sulle materie di cui ai punti e), f), i), l),n),o) del comma 1.
La
concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48
ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le Parti
verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto
che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione.
Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal
quale risultano le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui
si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
Per
le materie che possono incidere sul corretto avvio dell’anno
accademico nelle Università, la concertazione deve concludersi
due mesi prima che lo stesso abbia inizio.
4.
Sulle materie oggetto di partecipazione le Amministrazioni, qualora
lo ritengano utile ed opportuno, possono chiedere una consultazione
con i soggetti sindacali di cui all’art.8.
ART. 7
SOGGETTI
SINDACALI NELLE AMMINISTRAZIONI
1. I soggetti sindacali
nelle Amministrazioni sono le rappresentanze sindacali aziendali
(RSA) costituite espressamente per l'area della dirigenza ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 dalle
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area
dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs.n.165 del 2001.
2.
La disciplina del comma 1 trova applicazione fino alla costituzione
delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie dei dirigenti ai
sensi dell'art. 42, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3.
Fino alla costituzione delle rappresentanze di cui al comma 2, il
complessivo monte-ore dei permessi sindacali di Amministrazione
previsto dal relativo CCNQ nel tempo vigente compete solo ai seguenti
dirigenti sindacali:
- componenti delle RSA,
costituite ai sensi del comma 1;
-
componenti delle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse
alla contrattazione nazionale.
4.
Ai dirigenti sindacali componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, qualora
non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al precedente comma,
competono i soli permessi di cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto
1998.
5. Ai
fini della ripartizione del monte permessi, il grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alle
trattative per la sottoscrizione del presente CCNL è
accertata, in ciascuna Istituzione, sulla base del solo dato
associativo espresso dalla percentuale delle deleghe rilasciate dai
dirigenti per il versamento dei contributi sindacali rispetto al
totale delle deleghe rilasciate nell'ambito della stessa
Istituzione.
6.
Per la titolarità dei diritti sindacali e delle altre
prerogative sindacali si rinvia a quanto previsto dal CCNQ del 7
agosto 1998, modificato dai CCNQ del 27 gennaio 1999, del 9 agosto
2000 e del 27 febbraio 2001, nonché ulteriori successive
modificazioni. In particolare si richiama l'art. 10, comma 2, del
CCNQ del 7 agosto 1998 relativo alle modalità di accredito dei
soggetti sindacali presso le Amministrazioni.
INDICE
ART.
8
COMPOSIZIONE
DELLE DELEGAZIONI
1. Ai fini della
contrattazione collettiva integrativa a livello di singola
Amministrazione, la delegazione trattante di parte pubblica è
costituita per le Università dal Rettore e dal Direttore
amministrativo o da
loro delegati. Nelle AOU il direttore amministrativo è
sostituito dal direttore generale; per gli Enti di Ricerca dal
Presidente e dal Direttore generale o da loro delegati.
2. Per le Organizzazioni sindacali, fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze di cui all'art. 7, la delegazione, a livello di contrattazione integrativa nazionale, è composta dai rappresentanti di ciascuna delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
1. I dirigenti hanno facoltà
di rilasciare delega a favore dell'organizzazione sindacale da loro
prescelta per la riscossione di una quota mensile dello stipendio
finalizzata al pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statuari. La delega è
rilasciata per scritto ed è trasmessa alle Amministrazioni a
cura del dirigente o dell'organizzazione sindacale.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole Amministrazioni sulle retribuzioni dei dirigenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con le Amministrazioni medesime.
5. Le
Amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza
sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati
alle organizzazioni sindacali.
INDICE
ART.
10
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1.
In attuazione dell'art. 49 del decreto legislativo n.165/2001, quando
insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCNL, le
parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa, con le
procedure di cui all’art. 47 del medesimo d.lgs.
n.165/2001.
2.
Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all’altra
apposita richiesta
scritta con lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una
sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi
ed applicativi di rilevanza generale. Le Parti si incontrano entro 30
gg. dalla richiesta e la procedura deve concludersi nei 30 gg.
successivi al primo incontro.
3.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto.
4.
Per le controversie riguardanti l’interpretazione dei contratti
collettivi integrativi, le parti che li hanno sottoscritti procedono
analogamente, secondo le modalità previste dai commi 1 e 2,
con i medesimi effetti di cui al comma 3.
INDICE
ART.
11
CLAUSOLE
DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema di relazioni
sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede
e trasparenza dei comportamenti, nonchè orientato alla
prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo
alla contrattazione integrativa le Parti non assumono iniziative
unilaterali né procedono ad azioni dirette, compiendo ogni
ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
2.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione
o la consultazione le Parti non assumono iniziative unilaterali sulle
materie oggetto delle stesse.
INDICE
CAPO III – ASSUNZIONE IN SERVIZIO
1. Il dirigente è
assunto dall’Amministrazione a tempo indeterminato, a seguito
dell'espletamento delle procedure di reclutamento previste dalla
legislazione vigente.
2.
L’Amministrazione, prima di procedere all’assunzione,
invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta
dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a 30
giorni, che può essere prorogato a 60 giorni in casi
particolari e a richiesta dell’interessato
medesimo.
Contestualmente
l’interessato è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato, salvo quanto previsto dal comma 9 del successivo art.15, e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001. In caso
contrario, l’interessato dovrà produrre esplicita
dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con
l’Amministrazione che procede all’assunzione.
Scaduti
i termini precedentemente indicati, l’Amministrazione comunica
all’interessato che non procederà alla stipula del
contratto di lavoro.
ART.
13
CONFERIMENTO
DELL’INCARICO
1. Ciascun dirigente ha
diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001.
2. Gli incarichi dirigenziali
sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento
degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti,
avvengono nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs.
n.165/2001.
3.
Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve
precisare,
contestualmente o attraverso il
richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura,
l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in
coerenza con l’attività della specifica Amministrazione,
sentito anche il dirigente interessato, i tempi di loro attuazione,
le risorse umane, finanziarie e
strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento
economico complessivo.
4. L’incarico è
conferito con le modalità e alle condizioni previste dall’art.
19 d.lgs. n.165/2001, al quale si conformeranno i rispettivi
ordinamenti delle Amministrazioni ex art. 27 del medesimo decreto
legislativo. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di
cinque. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può
essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a
riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni.
Nel
caso del conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, comma
10, del d.lgs. n.165/2001, la durata dell’incarico è
correlata al programma di lavoro e all’obiettivo
assegnato.
Deve
essere assicurata, da ciascuna Amministrazione, la pubblicità
ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti
dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli
interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per
l'accesso a posti dirigenziali vacanti.
5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
a) conferma degli incarichi ricoperti;
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero;
d) mutamento consensuale d’incarico in pendenza di contratto individuale;
e) nuovo incarico per mobilità professionale;
6. Nell’ambito delle fasi
di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5, qualora
l’Amministrazione abbia più sedi, viene conferito
l’incarico con priorità nella provincia di residenza del
dirigente interessato e successivamente nelle altre province della
regione.
7.
Nel termine dei tre mesi antecedenti la scadenza naturale del
contratto individuale verrà effettuata, con le procedure e i
criteri di cui all'art. 18, una valutazione complessiva dell'incarico
svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 5,
non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e
non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato
art.18, verrà assicurato al dirigente, nell’ambito degli
incarichi disponibili, un incarico equivalente. Per incarico
equivalente s’intende quello cui corrisponde una retribuzione
di posizione il cui valore economico non sia inferiore del 10%
rispetto a quella corrisposta nel precedente incarico.
8. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato.
9. Le Amministrazioni adottano procedure dirette a consentire il tempestivo rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità delle pubbliche Amministrazioni stesse.
ART.
14
CONTRATTO
INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Al provvedimento di
conferimento dell’incarico accede –sia per il personale a
tempo indeterminato che a tempo determinato- un contratto individuale
di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica
in particolare:
- la data d’inizio del rapporto;
- la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato;
- la sede di lavoro;
- le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
3. Fatto salvo quanto previsto
dall'art.16, ai fini dell’articolazione delle funzioni
dirigenziali e delle connesse responsabilità, cui è
correlata la retribuzione di posizione, si tiene conto, per quanto
concerne le Università, dei criteri generali relativi alle
oggettive caratteristiche delle Università stesse.
Per
quanto riguarda gli Enti di Ricerca e di sperimentazione, verranno
invece considerati i seguenti criteri:
A) Criteri attinenti alla dimensione;
B) Criteri attinenti alla complessità;
C) Criteri attinenti al contesto territoriale;
In particolare:
A) DIMENSIONE
a) numero del personale non dirigente, tenendosi altresì conto della collocazione nel contesto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione o di staff con gli Organi dell’Ente.
B) COMPLESSITA’
a) Istituzioni con più sedi operative sul territorio e/o con laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.
C) CONTESTO TERRITORIALE
a) Istituzioni situate in zone di particolare disagio territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).
4.
I criteri di cui al comma precedente potranno essere ulteriormente
definiti in sede di contrattazione integrativa con altri legati alle
specifiche realtà locali.
1. Sono soggetti al periodo
di prova i neo assunti nella qualifica di dirigente, per un periodo
di sei mesi dall'assunzione. Possono essere esonerati dal periodo di
prova i dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima
qualifica presso altre pubbliche Amministrazioni.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio il dirigente in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello previsto dall'art.21.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dirigenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la
retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio; spetta altresì al dirigente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per
esigenze di servizio.
8. Il periodo di prova non può
essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dirigente proveniente dalla stessa o da altra Istituzione dell'Area VII ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi e, in caso di recesso o mancato superamento della prova, rientra, a domanda, nell'Amministrazione di appartenenza. Lo stesso diritto viene riconosciuto al dirigente di un’Istituzione dell'Area VII assunto, a seguito di pubblico concorso, come dirigente presso un’Amministrazione di altre Aree dirigenziali per l'effettuazione del relativo periodo di prova.
ART.
16
INCARICHI
PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI E PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO.
1.
Al dirigente può essere conferito un incarico presso altra
Istituzione della medesima Area VII, nei limiti previsti dall’art.
19, comma 5/bis del d.lgs. n. 165/2001, ovvero presso altre pubbliche
Amministrazioni, previo collocamento fuori ruolo, comando o altro
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
2.
Il dirigente può essere collocato in comando presso
l’Amministrazione che ne abbia fatto richiesta per esigenze di
servizio o quando sia necessaria una particolare competenza. Il
comando è disposto con il consenso dell’interessato e
con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti ed ha durata
pari all’incarico. Il posto del dirigente comandato non può
essere coperto per concorso.
3.
Al termine dell’incarico, il dirigente può chiedere, in
relazione alla disponibilità di posti in organico, il transito
nell’Amministrazione dove ha svolto l’incarico, secondo
le procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. In
caso contrario, qualora l’incarico non venga rinnovato, il
dirigente rientra nell’Amministrazione di appartenenza.
4.
Il trattamento economico è a carico dell’Amministrazione
di destinazione, salvo diversa disposizione prevista da specifiche
norme di legge.
5.
Il comando non pregiudica la posizione del dirigente agli effetti
della maturazione dell’anzianità di servizio, del
trattamento di fine rapporto o fine servizio e di pensione.
6.
Le disposizioni dei presenti commi si applicano anche agli analoghi
provvedimenti, comunque denominati, che assolvano alle medesime
finalità di cui al comma 1.
7.
Resta confermata la
disciplina legislativa del collocamento fuori ruolo disposto in
relazione a particolari esigenze dell’Amministrazione di
appartenenza per lo svolgimento di compiti che non rientrano nelle
attività istituzionali della stessa.
8.
Si applica a tutto il personale compreso nell'Area VII l'art. 18,
comma 4, del CCNQ 7.8.1998 relativo alle modalità di utilizzo
dei distacchi, delle aspettative e dei permessi. Ai dirigenti che
fruiscono dei distacchi sindacali di cui al citato CCNQ 7.8.1998
compete la retribuzione tabellare e la retribuzione di posizione
corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco
od altra di pari valenza in caso di individuazione o rideterminazione
delle posizioni dirigenziali successivamente al distacco.
A detto
personale compete anche la retribuzione di risultato, nella misura
media prevista dalla singola Amministrazione.
INDICE
1.
Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione di
appartenenza, il dirigente organizza la propria presenza in servizio
ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle
esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento
dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione
agli obiettivi e programmi da realizzare.
2.
Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una
interruzione od una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o
settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al
dirigente deve essere comunque garantito, una volta cessate tali
esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo
fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.
INDICE
ART.
18
VERIFICA
E VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DIRIGENZIALE
1. Il dirigente risponde in
ordine ai risultati della propria azione dirigenziale, tenuto conto
delle competenze spettanti in relazione all’assetto funzionale
tipico delle Amministrazioni cui è preposto.
2. L’Amministrazione adotta preventivamente i criteri generali e le procedure che informano il sistema di valutazione, dandone informazione preventiva alle OO.SS.-
3. I criteri di cui al comma 2 devono tener conto della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione del dirigente, tenuto altresì conto degli obiettivi e finalità generali dell’Aministrazione medesima.
4. Il sistema di valutazione è organizzato in procedure essenziali e snelle volte ad apprezzare i contenuti concreti della funzione dirigenziale. Le procedure stesse si propongono, innanzitutto, la valorizzazione e lo sviluppo professionale del dirigente, prevedono la partecipazione al procedimento da parte del valutato, favoriscono il confronto e il dialogo tra valutatori e valutato, privilegiando nella misura massima possibile l’utilizzazione di dati oggettivi.
5. La valutazione non può essere svolta dagli organi preposti a servizi ispettivi o di regolarità contabile o legittimità amministrativa.
6. Le procedure ed i principi sulla valutazione della dirigenza, dettati dal d.lgs. n. 286/99, si applicano a tutti i tipi di responsabilità dirigenziale previsti dal d.lgs. n. 165/01.
7. La
valutazione può essere anticipatamente conclusa, anche ad
iniziativa del dirigente interessato, nel caso di evidente rischio
grave di risultato negativo della gestione che si verifichi prima
della scadenza annuale.
INDICE
CAPO IV– SOSPENSIONI, INTERRUZIONI E MODIFICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il dirigente ha diritto, in
ogni anno di lavoro, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32
giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 23 dicembre 1977, n.
937. In tale periodo al dirigente spetta anche la retribuzione di
posizione.
2. I dirigenti assunti al primo impiego nelle Amministrazioni dopo la stipulazione del presente CCNL, hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l'Amministrazione o presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di servizio si articoli su cinque giorni per settimana, le ferie spettanti sono pari a 28 giornate lavorative, ridotte a 26 per i dirigenti assunti al primo impiego; in entrambe le fattispecie le ferie sono comprensive delle due giornate di cui al comma l.
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.
5. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il dirigente presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.
6. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata proporzionalmente al servizio prestato, in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che abbia fruito di assenze retribuite ai sensi del successivo art.20 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto al successivo comma 13, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore amministrativo dell’Università o al Presidente dell’Ente di ricerca in modo da garantire la continuità del servizio.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per impreviste necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dirigente informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
11. In presenza di motivate, gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato alla fine dell'anno successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 11.
13. Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie per qualsiasi causa disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo.
1. Il dirigente assente per
malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle
assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al dirigente che ne faccia
richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun
trattamento retributivo.
3.
Prima di concedere su richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di
assenza di cui al comma 2, l’Amministrazione può
procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il
tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause
di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro.
4.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi
del comma 3, il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può
procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
5.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
6.
Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno
1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
7.
Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza
per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:
a) intera retribuzione
mensile, ivi compresa la retribuzione di posizione, per i primi
nove mesi di assenza.
b)
90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a)
per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto
previsto nel comma 1.
La retribuzione di risultato è attribuibile nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.
8. In caso di gravi patologie
che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti
sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui
ai commi 1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti agli
effetti delle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di
assenza spetta l'intera retribuzione, compresa quella di
posizione.
9.
Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per
malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in
particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione
all’Amministrazione dello stato di infermità e del luogo
di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente
necessaria.
10.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul
lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente
è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza
all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima
verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle
retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma
7 e agli oneri riflessi relativi.
11.
Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da
mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo
responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione -
è versato dal dipendente all'Amministrazione fino a
concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri
riflessi inerenti, comunque nei limiti di quanto disposto dal
giudice. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei
confronti del terzo responsabile.
ART.
21
INFORTUNI
SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1.
In caso di assenza per invalidità temporanea dovuta ad
infortunio sul lavoro, il dirigente ha diritto alla conservazione del
posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo al dirigente
spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione fissa e variabile.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a
malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dirigente
spetta l'intera retribuzione comprensiva della retribuzione di
posizione fissa e variabile, fino alla guarigione clinica.
3.
Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui
all'art.20, commi 1 e 2, trova applicazione quanto previsto dallo
stesso art.20, comma 3. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di
non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da
tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente
non spetta alcuna retribuzione.
4.
Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo
indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente rimane regolato dalle seguenti
disposizioni vigenti e loro successive modificazioni, che vengono
automaticamente recepite nella disciplina pattizia: DPR 3 maggio
1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo DPCM del 5
luglio 1965; DPR 20 aprile 1994, n. 349; DPR 834 del 1981 (tabelle);
art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; art.
1, commi da 119 a 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; DPR 29
ottobre 2001, n. 461, nonché la legge n. 266 del 2005 con le
decorrenze ivi previste.
INDICE
1. Il dirigente ha diritto
di assentarsi dal servizio, conservando la retribuzione, nei seguenti
casi:
- partecipazione a concorsi od
esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a
congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di giorni otto
per ciascun anno;
-
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di
soggetti componenti la famiglia anagrafica o di affini di primo
grado in ragione di giorni tre anche non consecutivi
per evento;
-
particolari motivi personali o familiari, entro il limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno;
-
dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi in occasione di matrimonio, con decorrenza entro il
quarto giorno precedente o successivo, a scelta del richiedente,
alla celebrazione del matrimonio stesso.
2. Le assenze di cui al comma 1 possono cumularsi nell'anno, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
3. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.
4. Le assenze previste dall'art. 33, comma 3, della legge n.104/92, come modificato e integrato dall’art. 19 della legge n. 53/2000, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
5. Il dirigente ha altresì diritto ad assentarsi per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
1. Ai dirigenti si applicano
le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e
della paternità contenute nel d.lgs. 151/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2.
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17,
commi 1 e 2 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente, anche
nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto
legislativo, spetta l’intera retribuzione mensile, inclusa
quella di posizione, nonché quella di risultato nella misura
in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a
tal fine.
3.
In caso di parto prematuro, alle dirigenti spettano comunque i mesi
di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del
parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un
periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla
data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene
accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della dirigente consentono
il rientro al lavoro. Alla dirigente rientrata al lavoro spettano in
ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del d.lgs. n.
151/2001.
4.
Nell’ambito del periodo di congedo parentale di cui all’art.
32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, per le dirigenti madri o, in
alternativa, per i dirigenti padri, i primi trenta giorni di assenza,
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell’anzianità di servizio. Per tale
assenza spetta l’intera retribuzione mensile, compresa la
retribuzione di posizione.
5. Dopo il periodo di astensione di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita, nei casi previsti dall’art. 47 del d.lgs. 151/2001, alle dirigenti madri ed, in alternativa, ai dirigenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
6. I periodi di assenza di cui
ai commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche
gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli
stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non
siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente o della
dirigente.
7.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione
dal lavoro, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs.
151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano la
relativa comunicazione, con l’indicazione della durata,
all’Amministrazione di norma quindici giorni prima della data
di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può
essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del
termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione
anche nel caso di proroga dell’originario periodo di
astensione.
8. In presenza di particolari e
comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma, la comunicazione può
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio
del periodo di astensione dal lavoro.
9.
Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs.
151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette
mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività
lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la
gestazione o la salute della dirigente madre, l’Amministrazione
provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso
in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili,
che comportino minor aggravio psicofisico.
10.
Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei
congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17
della legge n. 53/2000.
ART.
24
CONGEDI
PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO – ASPETTATIVA PER MOTIVI
PERSONALI O DI FAMIGLIA.
1. Il dirigente può
chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di
congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 3,
della legge n. 53/2000.
2.
I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze
per malattia previste dall’art.20.
3.
Il dirigente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruisca delle borse di
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 è collocato,
a domanda, per tutto il periodo di durata del corso o della borsa in
aspettativa per motivi di studio senza assegni,
fatta salva
l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge n. 448
del 2001.
Il periodo è considerato
utile ad ogni altro effetto.
4.
Ai sensi dell'art. 5 della legge n.53/2000, fermo restando quanto
previsto dal successivo art.6, ai dirigenti con anzianità di
servizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione,
possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del 20 % del personale dirigente
in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con
arrotondamento all'unità superiore.
5.
Per la concessione dei congedi di cui al comma precedente, i
dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità,
devono presentare al Direttore amministrativo dell’Università
o al Presidente dell’Ente di ricerca una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle attività formative.
La
contrattazione integrativa stabilirà le procedure di
accoglimento delle domande.
6.
Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con
l'interesse formativo del dirigente, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità
del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma precedente, l'Amministrazione può differire la fruizione
del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7.
Il dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per
malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo
formativo, con diritto di priorità.
8.
Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente
articolo compete anche al dirigente che abbia chiesto ed ottenuto un
periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n.
53/2000. Le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di
formazione del personale che riprende l’attività
lavorativa dopo la sospensione prevista dal presente comma sono
regolate, ai sensi dell’art.4, comma 3, della legge n. 53/2000,
in sede di contrattazione integrativa locale.
9.
Il dirigente è inoltre collocato in congedo, a domanda, per un
anno senza assegni, per realizzare, nell’ambito di un altro
comparto della P.A. o privato, l’esperienza di una diversa
attività lavorativa o per superare un periodo di prova, ai
sensi dell’art.23 bis del d.lgs. n.165/2001.
10.
Per favorire la circolazione di esperienze tra studi accademici ed
esperienze lavorative avanzate, nell'ambito di specifici corsi di
Università ed Istituti di alta formazione mirati
all'insegnamento di materie connesse con le problematiche
dell'amministrazione e della contrattazione, i dirigenti possono
sottoscrivere contratti di didattica integrativa o di
insegnamento.
Nelle
ipotesi del presente comma i dirigenti interessati potranno porsi o
in congedo non retribuito o svolgere queste attività in
aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione
del Direttore amministrativo dell’Università o del
Presidente dell’Ente di ricerca .
11.
Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono
inoltre essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi
personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in
un triennio.
12. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 11 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia di cui all’art. 20, comma 1.
13. L’aspettativa di cui al comma 11, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze previste dagli artt. 20 e 21.
14. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino all’ottavo anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
15. Il dirigente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa ai sensi del comma 11, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
16. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa di cui al comma 11 vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
17. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 16.
ART. 25
LA
FORMAZIONE DEL DIRIGENTE
1. Nell'ambito dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione verso obiettivi di modernizzazione e di efficienza/efficacia al servizio dei cittadini, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva strategica fondamentale per gli apparati pubblici.
2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle Amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze dirigenziali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione. Le iniziative di formazione sono destinate a tutti i dirigenti, compresi quelli in distacco sindacale.
3. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, per sostenere processi di mobilità o di ordinaria rotazione, sia contenuti di formazione allo sviluppo, per sostenere processi di inserimento in funzioni di maggiore criticità ovvero emergenti nell'evoluzione dei processi di trasformazione.
4. L'aggiornamento e la formazione continua costituiscono elemento caratterizzante dell'identità professionale del dirigente, da consolidare in una prospettiva aperta anche alla dimensione ed alle esperienze europee ed internazionali. Entro tale quadro di riferimento culturale e professionale, gli interventi formativi hanno, in particolare, l'obiettivo di curare e sviluppare il patrimonio di competenze necessario a ciascun dirigente, in relazione alle responsabilità attribuitegli, per l'ottimale utilizzo dei sistemi di gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e di controllo, finalizzato all'accrescimento dell'efficienza e dell’efficacia della struttura e del miglioramento della qualità dei servizi resi.
5. L’Amministrazione definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti tenendo anche conto delle direttive governative in materia di formazione e delle finalità e delle politiche che le sottendono, nonché delle eventuali risorse aggiuntive dedicate alla formazione stessa in attuazione del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22-12-1998.
6. Le politiche formative della dirigenza sono definite dall'Amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate dalla stessa Amministrazione, da altri Enti e soggetti pubblici (quali la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, la Scuola centrale tributaria, etc.) o da agenzie private specializzate nel settore ed associazioni professionali, anche d'intesa tra loro. Le attività formative devono tendere, in particolare, a rafforzare comportamenti innovativi dei dirigenti e la loro attitudine a promuovere e sostenere iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le strutture pubbliche in termini di dinamismo e competitività.
7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, è comunicata all’Amministrazione dal dirigente interessato con congruo anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata, ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti.
8. Il dirigente può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'Amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano comunque in linea con gli obiettivi indicati nei commi che precedono. A tal fine al dirigente è concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi nell'arco di un anno.
9. Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal dirigente ai sensi dei commi 7 e 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, può concorrere con un proprio contributo, anche integrale, alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
10.
Le attività di formazione di cui al presente articolo possono
concludersi con l’accertamento dell’avvenuto
accrescimento della professionalità del singolo dirigente,
documentato attraverso un apposito attestato rilasciato dai soggetti
che l’hanno attuata
INDICE
1. Le Amministrazioni
possono formalmente conferire ai dirigenti incarichi aggiuntivi
2. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sui fondi di cui agli artt. 55 e 62 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione.
4. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione e verificando che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico di cui all’art.13.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni daranno informazione alle OO.SS. di cui all’art.8 degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.
6. Ai
dirigenti che svolgono attività professionale, per la quale è
richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi
degli Avvocati, è riconosciuta la corresponsione dei compensi
professionali, anche nel caso di compensazione delle spese ed
onorari, secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le singole
Amministrazioni provvederanno con proprio Regolamento ad attuare
detta disposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e
valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei
dirigenti esercenti l’attività professionale dalla
erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando
proporzionalmente la stessa per la retribuzione degli altri
dirigenti.
INDICE
ART.
27
SOSTITUZIONE
DEL DIRIGENTE
1. Nelle ipotesi di vacanza
in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare
dell’incarico assente con diritto alla conservazione del posto,
la reggenza dell’ufficio può essere affidata ad un altro
dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad
interim.
2.
Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a
percepire la
retribuzione di posizione in godimento.
3.
Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di
sostituzione, è integrato, nell’ambito della
retribuzione di risultato, di un ulteriore importo la cui misura
potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della
retribuzione di posizione prevista
per l’incarico ricoperto dal dirigente sostituito.
4.
La contrattazione integrativa, nel definire le percentuali di cui al
precedente comma, terrà conto, in particolare, dell’eventuale
diversità di sede degli incarichi ricoperti, del livello di
responsabilità attribuito e del grado di conseguimento degli
obiettivi.
ART.
28
MOBILITÀ
E RELATIVI ACCORDI
1. Per il personale
dirigente resta confermata l'applicazione delle procedure di mobilità
previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001.
2. Laddove il dirigente abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico vacante e disponibile nell'ambito della propria Amministrazione e l'Amministrazione stessa l'abbia immotivatamente negato, decorsi due anni di svolgimento del proprio incarico il dirigente stesso ha la facoltà di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra Amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nulla-osta dell'Amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
3. Resta fermo quanto previsto dal comma 5/bis dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001.
4. Tra le amministrazioni
dell’Area VII e le organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL, possono essere stipulati accordi per disciplinare la
mobilità dei dirigenti tra le stesse amministrazioni.
5.
Gli accordi di mobilità di cui al comma 4, possono essere
stipulati:
- per
prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità
volontaria;
- dopo detta dichiarazione di eccedenza, per evitare i
trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in
disponibilità.
6. Al fine di avviare la
stipulazione degli accordi di cui ai commi precedenti, la parte
interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera
raccomandata; il primo incontro avviene entro 30 giorni dalla
richiesta. A decorrere dalla data della richiesta, i procedimenti di
mobilità di ufficio o di messa in disponibilità
eventualmente avviati dalle amministrazioni nei confronti di propri
dirigenti sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito
degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale
termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità
di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell'
amministrazione.
7.
Ai fini della stipulazione degli accordi di mobilità di cui al
comma 4, la delegazione di parte pubblica è composta dai
dirigenti individuati da ciascuna amministrazione. La delegazione di
parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle
organizzazioni sindacali
individuate dall'art.8, comma 2.
8.
Gli accordi di mobilità, stipulati ai sensi dei commi
precedenti, ed il conseguente bando
devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni cedenti ed il numero dei dirigenti eventualmente interessati alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
b) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
c) i requisiti, ivi comprese le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali tipologie di laurea, richiesti al dirigente per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi;
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le forme di pubblicità da dare all'accordo ed al bando, tra le quali deve essere prevista la pubblicazione nel sito Internet delle amministrazioni interessate.
In
ogni caso copia dell'accordo di mobilità e del bando deve
essere affissa nelle amministrazioni cedenti ed in quelle riceventi,
in luogo accessibile a tutti.
9. Gli accordi di mobilità
sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di
ciascuna amministrazione interessata e dalle organizzazioni sindacali
di cui al comma 7 e sono sottoposti al controllo preventivo dei
competenti organi ai sensi dell'art. 47, comma 3, del d. lgs. n. 165
del 2001.
10.
I dirigenti interessati alla mobilità manifestano la propria
adesione mediante comunicazione scritta all’amministrazione di
appartenenza ed a quella di destinazione entro quindici giorni dalla
pubblicizzazione di cui al precedente comma 8, lett. e), unitamente
al proprio curriculum professionale e di servizio.
11.
Qualora concorrano più domande, l'amministrazione di
destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una
valutazione positiva e comparata del curriculum professionale e di
servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da
ricoprire, tenendo, altresì, conto dei criteri previsti
dall’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il
dirigente, purché in possesso dei requisiti richiesti, è
trasferito entro il quindicesimo giorno successivo a quello di
ricezione della comunicazione di adesione.
12.
Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni,
con l’amministrazione di
destinazione e al dirigente sono garantite la continuità della
posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione
retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni
nell’amministrazione di
appartenenza, se più favorevole.
13.
Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità
possono avvalersi dell'attività di assistenza dell'A.RA.N., ai
sensi dell'art. 46, comma 2 del d. lgs. n. 165 del 2001.
INDICE
CAPO V - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Salvo il caso della
risoluzione consensuale e della risoluzione del rapporto di lavoro
prevista all’art.30, comma 1, lettera a) e del recesso per
giusta causa, nei casi previsti dal presente contratto per la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini
sono fissati come segue:
a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere all’altra parte un'indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di recesso risolvere anticipatamente il rapporto, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte.
6. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è
computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8.
In caso di decesso del dirigente, l'Amministrazione corrisponde agli
aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché una somma
corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando tutta la retribuzione di cui all'art.52, comma 1, lett.
a), b) c) e d).
INDICE
ART.
30
CAUSE DI
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione per causa di malattia di cui ai precedenti artt.20 e 21 ha luogo:
a) per cessazione, al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell'Amministrazione;
b) per dimissioni del dirigente;
c) per recesso dell'Amministrazione;
d) per decesso del dirigente;
e) per risoluzione consensuale;
f) per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.2. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, decorsi quindici giorni, non si presenti in servizio o non riprenda servizio alla scadenza dei periodo di congedo previsti dal presente CCNL.
ART.
31
CESSAZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DELLE PARTI
1. La cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età
avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed
opera dal primo giorno del mese successivo. La cessazione del
rapporto è comunque comunicata per iscritto
dall'Amministrazione. Le dimissioni del dirigente devono essere
comunicate per iscritto all'Amministrazione rispettando i termini di
preavviso.
ART.
32
RISOLUZIONE
CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Le Amministrazioni o il
dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Amministrazioni, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un’indennità supplementare nell’ambito della effettiva disponibilità dei propri bilanci. La misura dell’indennità può variare fino ad un massimo di 24 mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.
3. Per il periodo di erogazione della predetta indennità non può essere conferito ad altro dirigente l’incarico per un posto di funzione equivalente a quello del dirigente per cui si è verificata la risoluzione consensuale.
4. Gli effetti dell’indennità supplementare di cui al comma 2 ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
ART.
33
RECESSO
ODELL'AMMINISTRAZIONE
1. Nel caso di recesso dell'Amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato, indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso dell'Amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro. In ogni altro caso il recesso può essere esclusivamente motivato da palese, grave e reiterata manifestazione d’inefficienza e d’incapacità del dirigente, accertata ai sensi dell’art.18.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'Amministrazione contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, non prima di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga necessario, l'Amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi
del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità
di ricorso al giudice competente, il dirigente può altresì
attivare le procedure arbitrali disciplinate dall'art.34, con
esclusione delle ipotesi previste al precedente comma 2.
5.
Non può costituire causa di recesso l’esigenza
organizzativa e gestionale nelle situazioni di esubero; in tali
situazioni si applicano prioritariamente le vigenti procedure di
mobilità, ivi compresa quella di cui all’art. 28 del
presente CCNL.
ART.
34
PROCEDURA
DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN CASO DI RECESSO
1. Ferma restando, in ogni caso,
la possibilità di ricorso giurisdizionale, previo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65
del d.lgs. n. 165/2001, avverso gli atti applicativi dell'art. 33,
comma 1, il dirigente può attivare le procedure di
conciliazione ed arbitrato previste e disciplinate dal Contratto
collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato
sottoscritto il 23.1.2001 e successive proroghe.
2.
Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'Amministrazione o nel caso in cui tale motivazione non sia stata
indicata contestualmente alla comunicazione del recesso, può
ricorrere all'arbitro di cui all'art. 2 del CCNQ del 23.1.2001, nel
rispetto delle modalità, delle procedure e dei termini
stabiliti negli artt. 3 e 4 dello stesso contratto quadro.
3.
Ove si pervenga alla conciliazione e in tale sede l'Amministrazione
assuma l’obbligo di riassumere il dirigente, il rapporto
prosegue senza soluzione di continuità.
4.
Qualora l'arbitro, con motivato giudizio, accolga il ricorso, dispone
a carico dell'Amministrazione una indennità supplementare
determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle
circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso
maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità,
ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.
5.
L'indennità supplementare di cui al comma 4 è
automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia
compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;
3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;
2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.
6. Nelle mensilità di
cui ai commi 4 e 5 è ricompresa anche la retribuzione di
posizione in godimento del dirigente, con esclusione di quella di
risultato.
7.
Il dirigente che accetti l’indennità supplementare non
può successivamente adire l’Autorità giudiziaria.
In caso di accoglimento del ricorso, l'Amministrazione non può
assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilità
riconosciute dall’arbitro ai sensi dei commi 4 e 5.
8.
Il dirigente il cui licenziamento sia stato ritenuto ingiustificato
dall'arbitro, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la
determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza
dalla pronuncia di cui sopra, può essere trasferito ad altra
amministrazione dell’area che vi abbia dato assenso, senza
nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, né
obbligo di preavviso. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra
amministrazione, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità
risarcitorie pari al solo periodo non lavorato.
ART. 35
NULLITA'
DEL LICENZIAMENTO
1. Il licenziamento è nullo in tutti i casi in cui tale conseguenza è prevista dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro dei dirigenti di impresa, e in particolare:
a) se è dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, ovvero riguardanti la diversità di sesso, di razza o di lingua;
2. In
tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di
cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n.
300 del 1970.
INDICE
ART.
36
EFFETTI
DEL PROCEDIMENTO PENALE SUL RAPPORTO DI LAVORO
1. Nel caso di gravi fatti
illeciti commessi in servizio,
di rilevanza penale,
l'Amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso
fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta
anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel
corso del procedimento disciplinare già avviato.
2.
Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando
l'Amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un
procedimento penale a carico del dirigente per i medesimi fatti
oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino
alla sentenza definitiva.
3.
Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97
del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare sospeso ai
sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da
quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e
si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
4.
Per i casi previsti all'art. 5,
comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua
riattivazione.
5.
In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653
c.p.p. - Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dirigente,
oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento
medesimo riprende per dette infrazioni.
6.
In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 5.
7.
In caso di sentenza irrevocabile di
condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.
8.
Il dirigente licenziato ai sensi dell’art. 33 e successivamente
assolto a seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data
della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella
medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero,
nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
posseduta all'atto del licenziamento.
9.
Il dirigente riammesso ai sensi del
comma 8, è reinquadrato, nell'area dirigenziale e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica
dirigenziale posseduta al momento del licenziamento qualora sia
intervenuta una modifica delle aree dirigenziali. In caso di
premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento.
ART.
37
SOSPENSIONE
CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE
1.
Il dirigente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque
dello stato restrittivo della libertà.
2.
L'Amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato
di restrizione della libertà personale, può prolungare
il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva alle medesime condizioni del comma 3.
3.
Il dirigente, può essere sospeso dal servizio con privazione
della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà
personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da
comportare, se accertati, l'applicazione del recesso ai sensi
dell'art. 33.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i
reati indicati dall'art. 58 del d.lgs. n.267/2000.
5.
Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97
del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente
articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso
art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale
della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata legge 97 del
2001.
6. Nei
casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto
dall'art. 36 in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
7.
Al dirigente sospeso ai sensi dei commi
da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della
retribuzione di cui all'art.52, lettere a, b e c del presente CCNL,
nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
8.
Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di
indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al
dirigente se fosse rimasto in servizio, esclusa la retribuzione di
risultato.
9.In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione
diversa dal licenziamento, al dirigente precedentemente sospeso verrà
conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusa la retribuzione di
risultato.
10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata,
per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso
tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e
il dirigente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
INDICE
CAPO
VI - ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE
ART.
38
COMITATO
PARITETICO PER LE PARI OPPORTUNITA’
1.
Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, i
Comitati per le pari opportunità già istituiti nei
comparti Università e Ricerca sono integrati dai
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
INDICE
ART.
39
COMITATO
PARITETICO PER IL MOBBING
1. Per mobbing si intende
una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del
contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei
confronti di altro personale, anche sovraordinato, pure attraverso
l’utilizzo strumentale ed emulativo di norme e procedure. Esso
è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed
abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie
tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a
compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità
del dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di rendere
afflittiva la condizione lavorativa o di escludere il soggetto dallo
stesso contesto di lavoro.
2.
In relazione al comma 1, le Parti, anche con riferimento alla
risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono
la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al
fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti.
Pertanto, i Comitati paritetici per il mobbing già esistenti
nei comparti Università e Ricerca verranno integrati dai
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
ART.
40
CODICE
DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1.
Le Amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui
al presente CCNL, adottano con proprio atto, il codice di condotta
relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione
della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le Parti, allo
scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo
esemplificativo
INDICE
ART.
41
RESPONSABILITA’
DIRIGENZIALE
1. Qualora dal procedimento
di valutazione del dirigente di cui all’articolo 18 emergano
responsabilità dirigenziali o comunque una valutazione non
positiva, il dirigente può essere sottoposto in funzione della
gravità delle sue mancanze alle seguenti sanzioni:
mutamento di incarico al termine del precedente senza la tutela di cui all’art. 13 (ipotesi minima di responsabilità non grave);
revoca durante lo svolgimento dell’incarico e conferimento di diverso incarico senza la tutela di cui all’art. 13 (ipotesi media di responsabilità);
recesso unilaterale dell’Amministrazione (ipotesi grave di responsabilità, come regolata dall’art. 33).
ART.
42
TRATTAMENTO
DI TRASFERTA
1. Il presente articolo si
applica ai dirigenti inviati dall’Amministrazione a prestare la
propria attività lavorativa in località diversa dalla
dimora abituale e distante più di 10 Km. dalla sede centrale
di servizio. Nel caso in cui il dirigente venga inviato in trasferta
in luogo compreso tra la località sede centrale di servizio e
quella di dimora abituale, la distanza si computa dalla località
più vicina a quella della trasferta. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di
reggenza e di raggiungimento
di sedi di lavoro individuate dall’Amministrazione per
incarichi.
2.
Ai dirigenti di cui al comma 1 si applica la seguente normativa fino
al 31.12.2005:
- Ai dirigenti di cui al
comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) una indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
€ 24,12 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
€ 1,01 per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24 ore;
b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparati;
c) un’indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo del biglietto del treno e/o nave;
d) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani.
-
Ai soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di
trasferta si considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
-
Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad
usare il proprio mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla
normativa sin qui vigente che, a tal fine, viene mantenuta in
vigore.
- Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1,
comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di
complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte di durata
fino a 12 ore e comunque non inferiori a 8 ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa
nella medesima località di durata non inferiore a trenta
giorni è consentito il rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché
risulti economicamente più conveniente rispetto al costo
medio della categoria alberghiera consentita nella medesima
località.
-
Nel caso in cui il dirigente fruisca del rimborso:
- L’indennità di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore.
- L’indennità di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa nella medesima località.
- Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
- Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del 18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985, nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni all’estero, continua ad essere applicato il R.D. n. 941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del 28.12. 1989 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti
- Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel bilancio delle Amministrazioni per tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
3. Ai dirigenti di cui al comma 1 si applica la seguente normativa dal 01.01.2006:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave, ivi compresi i traghetti, gli aliscafi e le navi veloci, ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparate;
b) il rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani;
c) il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo nei casi preventivamente autorizzati.
-
Il dirigente inviato in trasferta
può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di
trasporto secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore.
-
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dirigente spetta il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in albergo di
categoria quattro stelle, secondo la disciplina dell’art. 1,
comma 68, della L. 662 del 1996, e della spesa per uno o due pasti
giornalieri, nel limite di € 30,55 per il primo pasto e di
complessivi € 61,10 per i due pasti. Per le trasferte fino a
dodici ore e comunque non inferiori alle otto ore, compete solo il
rimborso per il primo pasto. Nei casi di trasferta continuativa nella
medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa
per l’albergo, sempreché risulti economicamente più
conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella
medesima località.
-
Il dirigente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha
diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento
complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
-
Fermo restando quanto stabilito dalla legge n. 266 del 2005, con le
decorrenze ivi indicate, per quanto non previsto dai precedenti
commi, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello relativo alle
missioni all’estero, rimane disciplinato dalle leggi n. 836 del
18.12.1973, n. 417 del 26.07.1978 e DPR 513 del 1978 e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17.2.1985,
nonché dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per
le missioni all’estero, continua ad essere applicato il R.D. n.
941 del 3.6.1926, la legge n. 176 del 6.3.1958, la legge n. 425 del
28.12. 1989 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
i relativi regolamenti.
- Agli oneri derivanti
dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse previste nei bilanci delle singole amministrazioni per
tale specifica finalità, ad invarianza di spesa complessiva.
ART.
43
TRATTAMENTO
DI TRASFERIMENTO
1. Al dirigente trasferito ad altra sede della stessa Amministrazione per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto il seguente trattamento economico:
a) indennità di trasferta per sé ed i familiari;
b) rimborso spese di viaggio per sé ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie;
c) rimborso forfetario di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio etc.;
d) indennità chilometrica nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari;
e) indennità di prima sistemazione.
2. Il dirigente che versa nelle
condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso
delle eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di
locazione della propria abitazione, regolarmente registrato.
3.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse previste nei bilancio dell’Amministrazione per
tale specifica finalità.
4.
Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle leggi n.
836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme regolamentari
vigenti.
INDICE
1. L’Amministrazione
corrisponde ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel mese di
dicembre di ogni anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una
festività od un sabato non lavorativo, il pagamento è
effettuato il precedente giorno lavorativo.
2.
L’importo della tredicesima mensilità è pari:
a) un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui agli artt.53 e 56 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia – Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e della retribuzione di posizione parte fissa e variabile in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b) un rateo della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alle voci retributive di cui al comma 2 spettanti al dirigente nel mese contiguo a servizio intero.
5. I ratei della tredicesima mensilità non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs. C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti.
ART.
45
RESPONSABILITÀ
CIVILE E PATROCINIO LEGALE
1. E’ attivata per
tutti i dirigenti, ove non già operante, un’assicurazione
contro i rischi professionali, esclusi i rischi correlati alla
responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto
dall’art.3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(finanziaria 2008), senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che
copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è
coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa
grave.
2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza.
3.Ciascuna Amministrazione sceglie la società di assicurazione entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
4. In attesa dell’attuazione di quanto previsto al comma 3, l’Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d’interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio.
5. Il
dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in
giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o
colpa grave, dovrà rimborsare all’Amministrazione tutti
gli oneri sostenuti per la sua difesa.
INDICE
ART.
46
DIRITTI
DERIVANTI DA INVENZIONE INDUSTRIALE
1. Qualora il dirigente, nello svolgimento del rapporto di lavoro, effettui un’invenzione industriale, si applicano le disposizioni dell'art. 2590 cod. civ. e quelle speciali che regolano i diritti di invenzione.
2. In
relazione all'importanza dell'invenzione rispetto all'attività
istituzionale dell'Amministrazione, la contrattazione integrativa può
individuare i criteri ai fini della definizione di speciali compensi
nell'ambito delle risorse destinate alla retribuzione di risultato.
ART.
47
MODALITÀ
DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI
1.
Al dirigente riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o
mutilato per causa di servizio continua ad essere riconosciuto un
incremento percentuale, nella misura rispettivamente del 2.50% e
dell’1.25% del trattamento tabellare in godimento
alla data di presentazione della
domanda, a seconda che l’invalidità sia stata ascritta
alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime due. Il
predetto incremento non riassorbibile, viene corrisposto, per una
sola volta nella misura massima, a titolo di salario individuale di
anzianità.
2.
La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei
dirigenti che, nel corso dl servizio, abbiano acquisito titolo
all’ascrizione ad una delle categorie di cui alla tabella A
allegata al DPR n.915/1978 ed ottenuto il riconoscimento della
dipendenza dell’invalidità da causa di servizio, anche
se il provvedimento concessivo del trattamento spettante è
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
3.
Resta fermo quanto previsto dalla legge 336 del 1970 e successive
modificazioni ed integrazioni. Nei confronti dei mutilati ed invalidi
per servizio e dei loro congiunti continua ad applicarsi la normativa
contrattuale e non contrattuale sin qui applicata dalle
Amministrazioni spettante ai mutilati e agli invalidi di guerra e ai
congiunti dei caduti di guerra. Tali benefici non si cumulano con
quelli previsti dai commi precedenti.
4.
I gettoni di presenza con carattere restitutorio non sono ricompresi
nel regime di onnicomprensività del trattamento economico
previsto per i dirigenti di cui al presente CCNL.
INDICE
ART.
48
TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. In tema di trattamento di
fine rapporto e di previdenza complementare si applica quanto
previsto dal relativo CCNQ del 29.7.1999.
2. I dirigenti accedono ai fondi pensione secondo quanto previsto dal protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementari firmato l’8.5.2001.
3. Il
Fondo pensione viene finalizzato ai sensi dell’art. 11 del
predetto CCNQ e si costituisce secondo le procedure previste
dall’art. 13 dello stesso accordo. Le Parti concordano che la
quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da
destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1%
dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la
determinazione del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro
(T.F.R.).
INDICE
ART.
49
RICOSTITUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO
1.
Il dirigente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto
di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. L'Amministrazione si
pronuncia, motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di
accoglimento il dirigente è ricollocato nel ruolo e nella
fascia cui, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001,
apparteneva all'atto delle dimissioni.
2.
La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al
dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le
pubbliche Amministrazioni in correlazione con la perdita o il
riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione
Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la
ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle
procedure di cui all'art. 39 della legge 449 del 1997 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché delle disposizioni di
legge in materia di assunzioni ed è subordinata alla
disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell'Amministrazione ed al mantenimento del possesso dei
requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché
del positivo accertamento dell'idoneità fisica qualora la
cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4.
Qualora per effetto di dimissioni il dirigente goda
di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in
materia di cumulo.
ART.
50
NORMATIVA
VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
1. In applicazione dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n.165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL. Sono inoltre disapplicati i seguenti CCNL relativi al personale dirigente attualmente inquadrato nell’Area VII col presente CCNL:
a) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Università relativo al quadriennio normativo 1994/1997e al biennio economico 1994/1995, sottoscritto il 5/2/1996;
b) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Università relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto il 5/2/1996;
c) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 1994/1997 e al biennio economico 1994/1995, sottoscritto il 5/3/1998;
d) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al biennio economico 1996/1997, sottoscritto il 5/3/1998;
e) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il quadriennio 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 5 aprile 2001;
f) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area 1 per il secondo biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 aprile 2001;
g) Accordo per il personale dell’Area 1 della dirigenza relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL del 5 aprile 2001 I biennio e all’art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 del II biennio, sottoscritto il 18 novembre 2004.
2. Alla generale disapplicazione di cui al comma 1 fanno eccezione le seguenti norme che continuano a trovare applicazione nella presente Area dirigenziale:
a)
artt. 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive
modificazioni e integrazioni;
b)
tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in
favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in
guerra;
c)
tutta la materia relativa al collocamento a riposo regolata dalle
norme vigenti;
d)
tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di missioni all’estero;
e)
la normativa richiamata nel presente CCNL;
f)
la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall’art.
2109, comma 1, del Codice Civile;
g)
l’ art. 132 T.U. n. 3/1957 (riammissione
in servizio);
h)
l’art. 2 L. 476/1984 (congedo
per dottorato di ricerca),
art.4 L. 498/1992 (coniuge
dipendente militare che presti servizio all’estero),
art.453 T.U.297/1994 (incarichi
e borse di studio);
i)
relativamente alle sole Università, l’art.31 del DPR
n.761/79. Restano ferme le equiparazioni in atto alle Aree III e IV
della Sanità.
3. Le
Parti convengono che la materia di cui al presente articolo possa
essere ulteriormente esaminata nel corso di apposita sequenza
contrattuale, ove se ne ravvisi la necessità.
INDICE
CAPO
VII - TRATTAMENTO ECONOMICO
1.
Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si
applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del
principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto
legislativo.
2.
In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per
i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri
di base del contratto individuale che determinerà “gli
istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di
responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e
ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e
di gestione, ed i relativi importi”.
3.
In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di
prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,,
è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo
biennio economico 2004-2005 al termine della graduale
rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di
posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico
del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti medesimi.
4.
Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle
qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga
conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del
d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni
per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento
economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente
CCNL.
ART.
52
STRUTTURA
DELLA RETRIBUZIONE
1. La struttura della
retribuzione dei dirigenti di prima e di seconda fascia
–assunti a tempo
indeterminato o incaricati a tempo determinato- si compone delle
seguenti voci:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, maturato economico annuo, assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali;
c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato.
2. Il
trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le
funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
INDICE
ART.
53
TRATTAMENTO
ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Il trattamento economico
fisso dei dirigenti di prima fascia si
compone delle seguenti voci retributive: stipendio tabellare,
retribuzione di posizione, parte fissa, retribuzione individuale di
anzianità.
2.
Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, già
definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda
di € 46.259,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità,
è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei
seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
dal 01/01/2002 di € 102,00
dal 01/01/2003 di € 108,00
3. A seguito
dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare
annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2003 è
rideterminato in euro 48.989,04 per
13 mensilità.
4.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 3,
(Disposizioni generali) la retribuzione di posizione di parte fissa
già definita ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. c)
del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-01) nella misura annua
lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi
previsti dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001
(biennio economico 2000-2001) è rideterminata negli importi
annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle
scadenze di seguito indicate:
dal 01/01/2002 in € 26.278,69
dal 01/01/2003 in € 30.022,69
5. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento da ciascun dirigente.
6. Il
trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe
le misure dell’indennità integrativa speciale negli
importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché
l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.
INDICE
ART.
54
EFFETTI
DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1.
Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 53
(Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno
effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza
normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine
servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo,
sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e
sui contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo
2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della
qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale
di anzianità in godimento.
INDICE
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI PRIMA FASCIA
1. Presso ciascuna
Amministrazione è confermato il fondo per la retribuzione di
posizione (fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti di prima
fascia.
2. Il
finanziamento del fondo di cui al comma 1 continua ad essere
assicurato mediante l'utilizzo delle risorse storiche come
determinate al 31 dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti
collettivi di riferimento, con le modalità ivi previste e
precisamente:
a) le risorse previste dall’art. 41, comma 2, lett. a) e c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001;
b) le risorse previste dall’art. 5 del CCNL Area I per il biennio economico 2000-2001 del 5 aprile 2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario il fondo continua ad essere alimentato come segue:
a) i compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti di cui all’art. 24 comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001 e disciplinati dall’art. 26 (Incarichi aggiuntivi);
b) l’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio;
c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge n. 449 del 1997.
4. In relazione al comma 3,
lett. b), l’intero importo delle retribuzioni individuali di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in
via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15
giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con
decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è
ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate,
dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente di prima
fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità:
€ 2.626,00 a decorrere dal 01/01/2002;
ulteriori € 3.744,00 a decorrere dal 01/01/2003.
6. Le risorse di cui al
comma 5 concorrono interamente al finanziamento degli incrementi
della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 53,
comma 4 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima
fascia).
7. In caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali
sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del
grado di responsabilità e di capacità gestionale della
dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione
organiche, le Amministrazioni nell’ambito della programmazione
annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1,
della legge n. 449 del 1997, valutano anche l’entità
delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti
dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali
direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato.
ART.
56
TRATTAMENTO
ECONOMICO FISSO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Il trattamento economico
fisso dei dirigenti di seconda fascia si compone delle seguenti voci
retributive: stipendio tabellare, retribuzione di posizione, parte
fissa, retribuzione individuale di anzianità.
2.
Lo stipendio tabellare, già definito ai sensi del CCNL Area I
del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98,
comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è
incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti
importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
3. A seguito dell’applicazione del comma 2 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2003 è rideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.
4. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione, parte fissa, già definita ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del CCNL Area I del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
5.
Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità,
gli eventuali assegni ad
personam, ove
acquisiti e spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi
nazionali, nella misura in godimento.
6.
Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed
assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale
nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio all’entrata
in vigore del CCNL Area I al 5 aprile 2001.
7.
Esclusivamente a coloro cui si applica l’art. 28, comma 5, del
d.lgs. n. 165 del 2001, spetta, sino al conferimento del primo
incarico, la retribuzione di cui ai commi 3 e 5.
INDICE
ART.
57
EFFETTI
DEI NUOVI TRATTAMENTI ECONOMICI
1. Le retribuzioni
risultanti dall'applicazione dell’art. 56 (Trattamento
economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul
trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e
privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio,
sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
2.
Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione
nella componente fissa e variabile in godimento.
3.
I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di
quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di
parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti
dell’indennità di buonuscita, dell’indennità
sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo
2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di
posizione percepita fissa e variabile provvedendo
al recupero dei contributi non versati a totale carico degli
interessati.
4. All’atto dell’attribuzione della
qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello
dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di
anzianità in godimento.
ART.
58
RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE E GRADUAZIONE DELLE FUNZIONI
1.
Nell’ambito del “Fondo
per la retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato”,
finanziato con le modalità di cui all’art. 62,
comma 2 (Fondo per il finanziamento
retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei
dirigenti di seconda fascia), la retribuzione di posizione è
definita presso ogni Amministrazione al fine di assegnare ai
dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilità.
2.
Le Amministrazioni determinano la
graduazione delle funzioni dirigenziali, cui è correlato il
trattamento economico di posizione, ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. n. 165 del 2001. Le funzioni sono graduate tenendo conto dei
criteri generali di cui al successivo comma 4 nonchè di quelli
indicati al precedente art. 14.
3.
In base alle risultanze della graduazione le singole Amministrazioni
attribuiscono un valore economico ad ogni posizione dirigenziale
prevista nell’assetto organizzativo delle Amministrazioni
medesime, tenendo comunque conto delle fasce economiche e dei
parametri indicati all’art. 59 (Retribuzione di posizione dei
dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non
generali).
4.
I criteri generali di graduazione
delle funzioni dirigenziali sono definiti in sede di contrattazione
integrativa a seguito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5
(Informazione -Concertazione) del presente CCNL, in conformità
ai criteri richiamati nel precedente art.14.
INDICE
ART.
59
RETRIBUZIONE
DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA PREPOSTI AD UFFICI
DIRIGENZIALI NON GENERALI
1. Le Amministrazioni
determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i valori
economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui
all’art. 58 (Retribuzione di posizione e graduazione delle
funzioni).
2. In ciascuna Amministrazione l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:
a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all’interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. Le Amministrazioni definiscono i valori economici delle retribuzioni di posizione numerando le fasce di cui al comma 1 in ordine decrescente in modo da attribuire alla prima la misura massima e all’ultima quella minima.
4.
La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione
dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse
complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per
tredici mensilità: da un minimo di € 10.339,77 che
costituisce la parte fissa di cui all’art. 56, comma 4,
(Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) del
presente CCNL, a un massimo complessivo di € 43.909,47.
INDICE
ART.
60
RETRIBUZIONE
DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DEGLI ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA
INCARICATI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI GENERALI.
1.
Ai dirigenti di seconda fascia degli Enti
e Istituzioni di Ricerca incaricati di funzioni dirigenziali generali
compete, limitatamente alla durata dell’incarico, la
retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia.
INDICE
ART.
61
RETRIBUZIONE
DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Al fine di sviluppare,
all’interno delle Amministrazioni, l’orientamento ai
risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della
retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della
retribuzione di risultato per tutti i dirigenti di seconda fascia
sono destinate parte delle risorse complessive di cui all’art.
62 (Fondo
per il finanziamento della retribuzione di posizione e della
retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia), comunque
in misura non inferiore al 15% del totale delle disponibilità.
2.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato
devono essere integralmente utilizzate nell’anno di
riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse
non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione
di risultato nell’anno successivo.
3. Le Amministrazioni
definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione
annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti di seconda
fascia anche attraverso apposite previsioni nei contratti individuali
di ciascun dirigente. Nella definizione dei criteri, le
Amministrazioni devono prevedere che la retribuzione di risultato
possa essere erogata solo a seguito di preventiva, tempestiva
determinazione degli obiettivi annuali, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001 e della
positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione
conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei
sistemi di valutazione, di cui all’art.
18 (Verifica e
valutazione dei risultati dei dirigenti).
4.
L’importo annuo individuale della componente di risultato di
cui al presente articolo non può in nessun caso essere
inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione in
atto percepita nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese
quelle derivanti dall’applicazione del principio
dell’onnicomprensività.
ART.
62
FONDO
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA
1. Sono confermati in
ciascuna delle Amministrazioni dell’Area VII i fondi per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato, già
istituiti dai previgenti contratti collettivi, destinati alla
corresponsione delle retribuzioni di posizione e di risultato per i
dirigenti di seconda fascia in servizio nelle Amministrazioni
medesime.
2. Il finanziamento di
ciascuno dei fondi di cui al comma 1 continua ad essere assicurato
mediante l'utilizzo delle risorse storiche come determinate al 31
dicembre 2001 ai sensi dei precedenti contratti collettivi, con le
modalità ivi previste:
- Università:
a) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 38 del CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto Università, quadriennio 1994/1997 del 5/2/1996;
b) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 3 del CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto Università , biennio economico 1996/1997 del 5/2/1996;
c) le risorse di cui all’art. 3 del CCNL relativo al personale della dirigenza Area I del 5 aprile 2001 per il biennio 2000-2001;
- Enti di ricerca:
a) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 27 del CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto Ricerca, quadriennio 1994/1997 del 5/3/1998;
b) gli importi di cui agli stanziamenti dell’art. 4 del CCNL relativo al personale con qualifica dirigenziale del comparto Ricerca, biennio 1996/1997del 5/3/1998;
c) le risorse di cui all’art. 3 del CCNL relativo al personale della dirigenza Area I del 5 aprile 2001 per il biennio 2000-2001.
3. Per ciascun esercizio finanziario i fondi continuano, altresì, ad essere alimentati, sia per le Università che per gli Enti di Ricerca, come segue:
a) risorse pari all’importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, secondo le modalità previste dal comma 4;
b) eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
c) ulteriori risorse derivanti da maggiori entrate od economie di gestione subordinatamente all’accertamento delle effettive disponibilità;
d) risorse derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26 (Incarichi aggiuntivi);
e) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997.
4. In relazione al comma 3,
lett. a), l’intero importo delle retribuzioni individuali di
anzianità dei dirigenti cessati dal servizio, confluisce, in
via permanente, nel fondo a decorrere dall’esercizio successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro. Per l’anno in cui
avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun
dirigente cessato, un importo pari alle mensilità residue
della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di
tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 15
giorni. L’importo accantonato confluisce nel fondo con
decorrenza dall’anno successivo.
5. Il fondo è
ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate,
dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente di seconda
fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità:
6. Le
risorse di cui al comma 5 concorrono al finanziamento degli
incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui
all’art. 56,
comma 4 (Trattamento economico
fisso per i dirigenti di seconda fascia).
7.
Nel caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza
ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, le
Amministrazioni, nell’ambito della programmazione annuale e
triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, comma 1, della
legge n. 449/97, valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali
direttamente coinvolte nelle nuove attività e adeguano le
disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato.
8.
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione
devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a
consuntivo risultassero ancora disponibili sono utilizzate per la
retribuzione di posizione e risultato secondo i criteri stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
INDICE
1. In sede di contrattazione
integrativa sarà verificata la possibilità di
incrementare il valore unitario del buono pasto entro un importo pari
a 7 euro, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
SCHEMA
DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
SESSUALI
Art.1
(Definizione)
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Art.2
(Principi)
1. Il codice è
ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile
ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale
nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto
delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità
e ad essere tutelati nella propria libertà personale;
c)
è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a
denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle Amministrazioni a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno
dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i
requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a
ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
formativo;
f) è assicurata, nel corso degli
accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l'Amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2.
Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento
negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in
vigore.
Art.
3
(Procedure
da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora si verifichi un
atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di
lavoro la dirigente/il dirigente potrà rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura
informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art.
4
(Procedura
informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La Consigliera/il
Consigliere, ove la dirigente/il dirigente oggetto di molestie
sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il
superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno
ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo
comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea
disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.
Art.
5
(Denuncia
formale)
1. Ove la dirigente/il
dirigente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora
dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà
sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del
Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio
di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti
all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in
ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale
potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.
Art.
6
(Attività
di sensibilizzazione)
1.
Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le
Amministrazioni dovranno includere informazioni circa gli
orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie
sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia
luogo.
2.
L'Amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici
interventi formativi in materia di tutela della libertà e
della dignità della persona al fine di prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione
delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere
la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
molestie sessuali sul posto di lavoro.
3.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro
le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4.
Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato
alle dirigenti/ai dirigenti sul comportamento da adottare in caso di
molestie sessuali.
5.
Sarà cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di
monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta
nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale
scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvederà
a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla
Presidente del Comitato Nazionale di Parità un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine
del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del
Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle
eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.