IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA VII
(DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA’ E DEGLI ENTI DI SPERIMENTAZIONE E DI RICERCA)

BIENNIO ECONOMICO 2004-05


5 marzo 2008




INDICE






CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - campo di applicazione durata e decorrenza del contratto

CAPO II - TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA

art. 2 - Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia
art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

CAPO III – TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA

art. 5 - Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia
art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici
art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia
art. 8 - Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali








CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI



ART. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto



1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area di cui all'art. 2, comma 1, punto 7, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004, così come modificato dall’art. 1 del CCNQ del 3 ottobre 2005, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, con l’eccezione dei direttori amministrativi delle Università per quanto diversamente disposto dall’art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dal successivo D.M. 23 maggio 2001.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.



INDICE


CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI I FASCIA


ART. 2
Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 48.989,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in euro 51.329,04 per 13 mensilità.

3. Ai fini della completa applicazione dell’art. 53, comma 4, del CCNL 2002-05 (biennio economico 2002-2003), la retribuzione di posizione parte fissa, ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:

4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.

5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l’indennità di cui alla legge n. 334/1997.





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ART. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’articolo 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.


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ART. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all’art. 55 del CCNL per il quadriennio 2002-2005 (biennio economico 2002-03) è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente di prima fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità:
2. Le risorse di cui al primo e secondo punto del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 2, comma 3.



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CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI II FASCIA




ART. 5
Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia


1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura annua lorda di € 38.296,98 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

2. A seguito dell’applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/01/2005 è rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione – parte fissa, definita ai sensi del CCNL per il quadriennio 2002-2005 nella misura di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.

5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento dai dirigenti in servizio.

6. In relazione all’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.


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ART. 6
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell’art. 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità di buonuscita, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’articolo 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.



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ART. 7
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia


1. Il fondo di cui all’art. 62 del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005 (biennio economico 2002-03) è ulteriormente incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi annui lordi per ciascun dirigente di seconda fascia, ivi compreso il rateo di tredicesima mensilità:
2. Le risorse di cui al primo e secondo punto del precedente comma, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell’art. 5 comma 3.



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ART. 8
Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali


1. Le Amministrazioni determinano – articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 59 del CCNL per il quadriennio economico 2002 - 2005.

2. In ciascuna Amministrazione l’individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all’interno dei seguenti parametri:


3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell’ambito dell’85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3, del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all’art. 5, comma 3, del presente CCNL, a un massimo di € 44.832,47.


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