CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E
DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 -2005 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2002 -2003
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INDICE GENERALE DEGLI ARTICOLI |
PAGINA |
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Capo I - Disposizioni generali |
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art. 1 Campo di applicazione |
3 |
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art. 2 Durata, decorrenza, tempi e
procedure di applicazione |
3 |
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Capo II Costituzione del rapporto di
lavoro |
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art. 3 Il contratto individuale di lavoro |
5 |
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art. 4 Periodo di
prova
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6 |
art. 5 - Personale a tempo determinato |
8 |
Capo III Struttura e funzionalit del rapporto |
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art. 6 - Criteri per le procedure di equiparazione |
9 |
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art. 7 - Riconoscimento dei servizi pregressi
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10 |
Capo IV Personale dal IV al IX livello |
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art. 8 - Opportunit di sviluppo professionale dal IV al IX livello |
11 |
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art. 9 Soppressione del profilo di
ausiliario |
12 |
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art. 10 Indennit di responsabilit |
12 |
art. 11 Aumenti della retribuzione base |
12 |
art.
12 Effetti dei nuovi stipendi
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13 |
art.
13 Risorse per il trattamento accessorio
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14 |
art.
14 Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio
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14 |
Capo V Ricercatori e
tecnologi
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art.
15 - Opportunit di sviluppo
professionale
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15 |
art.
16- Servizio in turno
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16 |
art. 17 - Aumenti della retribuzione
base
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17 |
art.
18 - Effetti dei nuovi
stipendi
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18 |
Capo VI Norme di
particolare interesse
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art.
19 - Attivit per prestazioni a
committenti esterni
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19 |
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art. 20 - Mobilit |
19 |
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art. 21 Orario di lavoro |
19 |
art.
22 Previdenza complementare
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20 |
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art. 23 -
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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20 |
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art. 24 -
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
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22 |
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art. 25 Lavoro notturno |
24 |
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art. 26
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali |
25 |
Capo VII Relazioni sindacali |
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art. 27 - Obiettivi e strumenti
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26 |
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art. 28 -
Contrattazione integrativa collettiva |
26 |
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art. 29 - Tempi e
procedure pr la stipula o il rinnovo del CCI |
29 |
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art. 30 - Contrattazione a livello locale
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30 |
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art. 31 Informazione |
31 |
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art. 32 -
Concertazione |
33 |
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art. 33 Consultazione |
34 |
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art. 34 - Composizione
delle delegazioni
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34 |
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art. 35 - Soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro
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35 |
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art. 36 - Clausole di raffreddamento
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35 |
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art. 37 - Interpretazione autentica dei
contratti
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36 |
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art. 38 - Contributi sindacali |
36 |
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art. 39 Pari
opportunit |
37 |
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art.40- Trattamento giuridico ed economico dei dipendenti in
particolari condizioni di stato |
38 |
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art. 41 Buono pasto |
38 |
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art. 42 Norma di rinvio |
39 |
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TABELLA A |
40 |
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TABELLA B |
41 |
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TABELLA C |
42 |
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TABELLA D |
43 |
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TABELLA E |
44 |
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All. 1 |
45 |
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E
DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002 - 2005 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2002 -2003
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.
1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il
presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi,
dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui alIart. 7 del CCNQ sulla
definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18.12.2002 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Al
personale del comparto soggetto a processi di mobilit in conseguenza della
soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i
processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data
dellinquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o
privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o Ente o
Istituzione di destinazione.
3. Il riferimento alle Istituzioni
ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 riportato nel testo
del presente contratto come Enti.
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL
CONTRATTO
1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2005 per la parte normativa ed valido dal 1 gennaio 2002 al 31
dicembre 2003 per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo
diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula sintende
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a
seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del D.
Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a
contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono
applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipula di cui
al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in
vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza
contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza
del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali n
procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo
di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sar corrisposta la
relativa indennit nelle misure e secondo le scadenze previste dallaccordo
sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per lerogazione di detta
indennit si applica la procedura degli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di
rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto
di riferimento del negoziato sar costituito dalla comparazione tra
linflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dallaccordo di cui al comma precedente
CAPO II -
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART.
3 - IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato costituito e regolato
dai contratti individuali secondo il presente contratto e disposizioni di
legge.
2. Nel contratto di
lavoro individuale, per il quale richiesta la forma scritta, sono comunque
indicati:
a) tipologia
del rapporto di lavoro;
b) data di
inizio e, per il tempo determinato, lapposizione del termine finale;
c) livello e
profilo di assunzione, unitamente allindicazione della retribuzione;
d) durata del
periodo di prova;
e)
sede
di prima destinazione;
f)
causale
per il tempo determinato.
3. Il
contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro disciplinato dai
contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per
i termini di preavviso. E, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, lannullamento della procedura di reclutamento che
ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai
sensi dellart.19 del CCNL 21-2-2002,
il contratto individuale di cui al comma 1
indica anche larticolazione dellorario
di lavoro assegnata, nellambito delle tipologie
di cui allo stesso articolo 19.
5. LEnte, prima di
procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini
dellassunzione, invita linteressato a presentare entro 30 giorni la
documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di
concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di
autocertificazione. Entro il medesimo termine linteressato tenuto a
dichiarare, sotto la propria responsabilit, salvo quanto previsto dallart. 19,
comma 8 del CCNL 21-2-2002, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilit richiamate
dallart. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di
opzione per la nuova Amministrazione.
6.
Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilit di una sua proroga a
richiesta dellinteressato nel caso di comprovato impedimento, lEnte comunica
di non poter dar luogo alla stipula del contratto.
7.
Nelle
ipotesi in cui prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del
DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della
stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del
livello e profilo acquisiti, nonch della corrispondente retribuzione (ivi
compresa la progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della
posizione stipendiale corrispondente all'anzianit maturata e/o riconosciuta
all'atto della cessazione dell'impiego
ART. 4 - PERIODO
DI PROVA
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato soggetto ad un periodo
di prova della durata di tre mesi.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova sospeso in caso di assenza per malattia. In
tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto risolto fatta salva
diversa, motivata determinazione dellEnte, anche in relazione a quanto
previsto dallart. 17, comma 3 del CCNL 21-2-2002. In tale periodo al
dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale
non in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio
si applica lart.18 del CCNL 21-2-2002.
4. Il periodo di prova resta altres sospeso negli altri casi
espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma
4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le
corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la met del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante
periodo ciascuna delle parti pu recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso n di indennit sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dellEnte deve essere
motivato.
7. Il periodo di prova non pu essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio e gli viene riconosciuta lanzianit dal giorno dellassunzione a
tutti gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino
allultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilit; spetta altres al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente
dallo stesso Ente, durante il periodo di prova, che in
tal caso dimezzato, ha diritto
alla conservazione del posto ed in caso di
mancato superamento della prova, a
domanda, restituito al livello e profilo di
provenienza.
11. Al dipendente gi in servizio a tempo indeterminato presso gli
Enti del comparto, vincitore di concorso presso altro Ente o altra
amministrazione italiana o degli altri Stati membri dellUnione europea che
consentono laccesso di cittadini italiani, o presso le istituzioni dellUnione
europea, concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza
dellanzianit, non inferiore alla durata del periodo di prova e, qualora non
espressamente prevista, per un periodo massimo di 6 mesi.
12. Durante il periodo di prova lEnte adotta, ove
necessarie, iniziative per la formazione del personale neoassunto. Il
dipendente pu essere destinato in successione di tempo a pi attivit o
servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attivit proprie del profilo
e livello professionale di appartenenza.
13. Il periodo di prova di cui al comma 1 dimezzato nel
caso in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti
servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo
profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
ART.
5 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
1. Fermo restando che i contratti
a termine legati a progetti hanno durata congruente con quella dei progetti
stessi, la durata del rinnovo degli altri contratti a termine non pu essere
superiore a 5 anni.
2. Qualora lassunzione a tempo
determinato avvenga con le medesime modalit e procedure previste dalla legge
per i concorsi a tempo indeterminato, lEnte potr, nei limiti stabiliti del
fabbisogno di personale e previo il superamento di unulteriore verifica
sullattivit svolta e sulla qualificazione conseguita, trasformare il rapporto
a tempo indeterminato. La norma di cui al presente comma si applica, per un
quadriennio, anche al personale a tempo determinato che, in servizio alla data
di entrata in vigore del presente contratto, sia in possesso dei requisiti di
ammissione alle predette procedure concorsuali. Restano ferme, oltre ai principi
costituzionali di acceso ai pubblici impieghi, le limitazioni relative alle
procedure autorizzative alle assunzioni e alle determinazioni del fabbisogno.
3. Il servizio prestato a tempo
determinato negli Enti del Comparto titolo valutabile ai fini dellassunzione
a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni. Gli Enti
potranno altres prevedere, nella definizione dei bandi concorso, una riserva
per il personale di cui al presente comma fino al 20% dei posti. Alla stessa riserva pu accedere il personale di
ruolo che, appartenente al profilo inferiore, sia in possesso dei necessari
requisiti professionali e di studio per concorrere al profilo immediatamente superiore.
4. Fatti salvi i contratti a
tempo determinato a carico di altri fondi, la percentuale dei contratti a tempo
determinato a carico del fondo ordinario dovr tendenzialmente e
progressivamente essere ricondotta, sentite le OO.SS, nei limiti fisiologici
previsti dalle vigenti disposizioni e, comunque, non oltre il 20%.
CAPO III STRUTTURA E
FUNZIONALIT DEL RAPPORTO
ART
6 CRITERI PER LE PROCEDURE
DI EQUIPARAZIONE
1. Nelle ipotesi di passaggio di personale proveniente da altri
comparti di contrattazione, questo verr inquadrato nei livelli del comparto
ricerca previa contrattazione integrativa nazionale di Ente sulle tabelle che,
comunque, dovranno attenersi, pena nullit, ai seguenti criteri:
a) equivalenza
del titolo di studio previsto dallinquadramento nel comparto di provenienza
con quello corrispondente nel comparto ricerca;
b) equivalenza
dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli del
profilo di destinazione.
2. Linquadramento nei livelli II e I di ricercatore e di tecnologo avviene previa valutazione
della corrispondenza delle posizioni professionali e/o giuridiche di
provenienza e di destinazione. La collocazione nelle fasce stipendiali del
livello di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico
posseduto.
3. Ai fini dellinquadramento
economico verr calcolato il maturato acquisito nellEnte di provenienza
distintamente per la parte riferibile agli assegni a carattere fisso e
ricorrente con carattere di generalit e alla parte concernente il trattamento
accessorio. Linquadramento economico nella nuova posizione sar effettuato con
il conferimento del livello economico e gradone annesso alla fascia o gradone
di destinazione; leventuale eccedenza conservata a titolo di assegno
personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Quanto allimporto riferito al trattamento accessorio, esso
sar conferito al fondo per la produttivit con vincolo di destinazione al
medesimo dipendente ove sussistano le condizioni di erogabilit dei benefici di
cui al fondo stesso, fatta eccezione per la somma ascrivibile a remunerazione
per lavoro straordinario, che resta a destinazione indistinta.
ART.
7 - RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI.
1. In
materia di riconoscimento dei servizi pregressi al personale confluito nel comparto
EPR per effetto di disposizioni di accorpamento, ristrutturazione o
soppressione, si applicano le disposizioni vigenti per il personale del
comparto.
2. Il 20% delle anzianit di servizio
eccedenti quelle necessarie alla partecipazione alle selezioni per i passaggi
di livello e/o gradoni sono riconosciute nel gradone e /o nel livello
conseguito e sono utili ai fini della partecipazione a successive selezioni.
CAPO IV - PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO
ART.
8 OPPORTUNITA DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER IL
PERSONALE DAL IV AL IX LIVELLO
1.
Le
anzianit di servizio di cui allart. 13, comma 3, del DPR n. 171/91 sono
ricondotte rispettivamente ad anni cinque e ad anni quattro. Tali anzianit
possono essere ulteriormente abbreviate rispettivamente a quattro e tre anni
previo giudizio di merito formulato da apposita commissione dellEnte.
2.
Lart. 54, comma 6, terzo periodo, del CCNL 21.02.2002 sostituito come segue:
I criteri generali per le selezioni ai fini delle progressioni nei profili
sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro
60 giorni, si applicano i criteri generali di cui al comma 5.
3.
Le progressioni economiche di cui allart. 53 comma 2, del CCNL 21.02.2002 si
realizzano mediante lattribuzione di due successive posizioni economiche,
ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo
i criteri indicati nei seguenti commi. Ai fini della partecipazione alla
procedura selettiva per lattribuzione delle posizioni economiche, gli
interessati debbono aver maturato unanzianit di servizio di 4 anni nel
livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di
cui al comma 1 dellart. 53 del CCN 21.02.2002 deve intendersi comprensiva
delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui allart. 15 della legge
n.88/89. Al personale appartenente a tali ex qualifiche gli Enti conferiranno
incarichi comportanti particolari
responsabilit.
4. A
decorrere dal biennio 2004-5 le procedure selettive per le progressioni di
livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale.
5.
Gli Enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli artt. 53 e 54 del
CCNL 21.02.02 possono, previa contrattazione integrativa, attivare dette
procedure con risorse pari allo 0,25% del monte salari del personale di cui al
presente Capo, con decorrenza 1/1/2003.
6.
Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello
e/o di progressione economica decorrono dal 1 gennaio dellanno di riferimento;
i requisiti utili alla valutazione di cui agli artt. 53 e 54 predetti devono
essere posseduti alla stessa data.
ART. 9 SOPPRESSIONE DEL PROFILO DI AUSILIARIO
1. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL sono soppressi i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico. Nelle more dellattivazione delle procedure relative alla mobilit orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario. Sono fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto.
ART. 10 INDENNIT DI RESPONSABILIT PER I CTER DEL IV LIVELLO E FUNZIONARI DI
AMMINISTRAZIONE.
1.
In
sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente verr definita
unindennit ulteriore per 12
mensilit, a carico delle risorse di cui al successivo art. 19, da attribuire al personale nel
profilo professionale di CTER IV livello e al personale inquadrato Funzionario
di amministrazione, cui venga affidato un incarico comportante una specifica
responsabilit.
2.
La
medesima indennit attribuibile al personale ricercatore e tecnologo.
ART.
11 AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1.
Gli
stipendi tabellari, come stabiliti dallart. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II
biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici
mensilit, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2.
Gli
importi annui degli stipendi tabellari risultanti dallapplicazione del comma
1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata
Tabella B.
3.
A
decorrere dal 1 gennaio 2003, lindennit integrativa speciale (IIS) di cui al
comma 3 dellart. 1, Sez. I, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, cessa
di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed conglobata
nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in
servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 3 del
presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero
destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verr applicata una
ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
dell'indennit integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua
ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la
normativa vigente. Si conferma, altres, che per il suddetto personale il
conglobamento dell'indennit integrativa speciale sullo stipendio tabellare
utile ai fini dell'indennit di buonuscita.
ART.
12 - EFFETTI NUOVI STIPENDI
1.
Nei
confronti del personale cessato o che cesser dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui
al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento
di quiescenza. Agli effetti dellindennit premio di fine servizio, di
buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione
delle polizze integrative, dellindennit sostitutiva del preavviso, nonch di
quella prevista dallart. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto. Si conferma quanto gi previsto
dallart. 71, comma 3, del CCNL 21.02.02.
2.
Salvo
diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare
previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti
gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
3.
Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennit integrativa speciale, di
cui all'art. 11, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalit di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
ART.
13 RISORSE PER IL
TRATTAMENTO ACCESSORIO
1.
Le
risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai
sensi e con le modalit previste dallart. 4 del CCNL del 21.2.2002, II
biennio, a decorrere dal 1.1.2003 sono ulteriormente incrementate di un importo
pari allo 0,55% del monte salari riferito allanno 2001, relativo al personale
destinatario della presente sezione del contratto.
2.
Al
fondo di cui al comma 1 confluiscono altrers le eventuali risorse non
utilizzata relative allapplicazione dellarticolo 8, comma 5 con vincolo di
destinazione in favore delle risorse di cui allart. 43, comma 2, lettera c)
del CCNL del 7.10.1996.
ART.
14 UTILIZZO DELLE RISORSE
PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1.
Sono
confermate le risorse e le modalit di suddivisione delle stesse, gi destinate
agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito
dallart. 43, comma 2 del CCNL del 7.10.1996 e dalle successive disposizioni
contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.
2.
A
decorrere dall1.1.2003 il fondo di cui allart. 43, comma 2, lettera c) del CCNL
07.10.1996, comprensivo delle somme indicate dallart. 5, comma 2 del CCNL
21.2.2002, ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26 % della
massa salariale 2001, relativa al personale destinatario della presente sezione
del contratto. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse lindennit
di ente incrementata nelle misure annue indicate nella tabella C. La quota
mensile dellindennit di ente, stabilita in sede di contrattazione integrativa
e nellambito delle risorse ad essa dedicate, definita in ciascun Ente, in
valore unico in relazione al
livello di appartenenza, fatti salvi comunuque gli importi in godimento.
3.
A
decorrere dal 1.1.2003 il fondo per la produttivit collettiva ed individuale
di cui allart. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7.10.1996 ulteriormente
incrementato di un importo pari allo 0,29 % della massa salariale 2001 relativa
al personale destinatario della presente sezione del contratto.
CAPO V - RICERCATORI E TECNOLOGI
ART.
15 - OPPORTUNIT DI SVILUPPO
PROFESSIONALE
1. Il profilo dei ricercatori caratterizzato da unomogenea
professionalit e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli,
denominati:
1 Dirigente di ricerca;
2 Primo ricercatore;
3-
Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi anchesso caratterizzato da unomogenea
professionalit e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
1 Dirigente tecnologo;
2 Primo tecnologo;
3- Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti
determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione
nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attivit di ricerca
scientifica o tecnologica attinente al III livello si instaura previo
l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello
III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente laccesso al
dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca
attinente all'attivit richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio
attivit, certificata ai sensi del comma 4 dellart. 63 del CCNL 21.02.02, di
ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Universit o qualificati
Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.
Sono confermate le vigenti modalit e requisiti
di accesso dallesterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e
tecnologo.
5. Laccesso al II
livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure
selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate
allaccertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con
cadenza biennale allinterno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero
dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sar definito con
riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
6. Con gli stessi
criteri e modalit di cui al comma 5 saranno attivate selezioni allinterno dei
profili di ricercatore e tecnologo per laccesso al I livello del profilo
professionale di ricercatore e
tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente
inferiore.
7. In sede di
approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione con le OO.SS,
vengono definite le risorse destinate al fondo per lapplicazione delle
procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque
garantire la copertura di un congruo numero di posti.
8.
Per
una sola volta, previa contrattazione con le OO.SS., e a decorrere dal 1/1/2003
si provveder :
a. negli Enti che abbiano in
corso le procedure concorsuali di cui allart.64, comma 1, del CCNL 21.02.2002,
a completare le procedure stesse;
b. negli Enti che hanno comunque utilizzato le risorse
per lattuazione dellart 64 e che non hanno graduatorie di idonei, a bandire
nuove selezioni ai sensi del presente articolo oppure utilizzare le graduatorie
degli idonei delle procedure attivate ai sensi dellart. 64, qualora esistenti.
Ai fini di cui al presente comma
sono destinate risorse pari allo 0,25% del monte salari 2001 del personale di
cui al presente Capo, in aggiunta alle risorse a suo tempo gi previste.
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo decorrono dal 1 gennaio dellanno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.
ART.
16 SERVIZIO IN TURNO
1. Al personale ricercatore e
tecnologo che partecipa alle attivit che, per esigenze della Pubblica
Amministrazione, si svolgano in turni sono estese, per lattribuzione delle
indennit previste, le norme vigenti per il restante personale. Il fondo
destinato alla retribuzione delle attivit di servizio che si svolgono in turni
per le esigenze sopra richiamate posto a carico dei finanziamenti
specificamente previsti per le suddette attivt.
ART.
17-AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE
1.
Gli
stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dallart. 6, Sez. II, del
CCNL 21.02.2002 , II biennio economico, sono incrementati per ciascun livello e
fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilit, indicati
nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste.
2.
Gli
importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti
dallapplicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze
stabilite dalla allegata Tabella E.
3.
A
decorrere dall1.1.2003 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fascia
stipendiale successiva sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima
Tabella D.
4.
A
decorrere dal 1 gennaio 2003, lindennit integrativa speciale (IIS) di cui al
comma 3 dellart. 6, Sez II, del CCNL 21.02.2002, II biennio economico, cessa
di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed conglobata nella
voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o
indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in
servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.
Nota a verbale:
Con riferimento al comma 4 del
presente articolo si precisa che al personale in servizio all'estero
destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verr applicata una
ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura
dell'indennit integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua
ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la
normativa vigente. Si conferma, altres, che per il suddetto personale il
conglobamento dell'indennit integrativa speciale sullo stipendio tabellare
utile ai fini dell'indennit di buonuscita.
1.
Nei
confronti del personale cessato o che cesser dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui
al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti nella Tabella
C ai fini della determinazione del
trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennit premio di fine servizio,
dell'indennit sostitutiva del preavviso, di buonuscita o di trattamenti
equipollenti comunque denominati, nonch di quella prevista dall'art. 2122 del
c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione
del rapporto.
2.
Salvo
diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti
dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli
istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti
disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.
3.
Il
conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennit integrativa speciale, di
cui all'art. 18, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalit di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico
anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
CAPO VI- NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
ART
19 ATTIVITA PER PRESTAZIONI
A COMMITTENTI ESTERNI
1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati
con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di
finanziamento delle attivit istituzionali, detratte tutte le spese
direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi
marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di
incentivazione la cui destinazione terr conto dellapporto dei gruppi oltre
che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dellEnte sar assunta
previa concertazione con le OO.SS.
ART.
20 MOBILITA
1.
In attuazione dellart. 30, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, gli Enti, in sede di programmazione del
fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione
integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili
per le procedure di mobilit volontaria ed obbligatoria.
2.
Il titolo di studio di cui al 1 comma dellart. 52 del CCNL 21.02.02 (mobilit
tra profili) va valutato, salva lesigenza dello specifico titolo, in relazione
alle equipollenze previste dalla vigente normativa.
ART.
21 ORARIO DI LAVORO
1. Allart. 58 del CCNL 21.02.2002 aggiunto il seguente comma 8:
8. Per gli Enti di ricerca e di sperimentazione la cui attivit si lega ad
eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza in servizio di
ricercatori e tecnologi pu essere disciplinata, previa concertazione, in
funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative
connesse ai processi di produzione.
3.Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi
dell'art. 11 del predetto Accordo quadro e si costituisce secondo le procedure
previste dall'art. 13 del medesimo.
1.Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in
tutti gli Enti del comparto, individuato con le modalit di cui al D.Lgs.
n.626/92 e successive modificazioni e integrazioni.
Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto
o in parte la normativa contrattuale anzidetta, questa dovr ritenersi recepita
previo confronto con le OO.SS del comparto.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina contenuta negli artt.18 e 19 del D.lgs.626/94 e successive modificazioni e integrazioni, le parti attribuiscono particolare rilievo alle seguenti indicazioni:
a)
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi
di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge. Egli segnala
preventivamente allEnte le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro;
tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio
di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b)
laddove
il D.lgs.626/94 preveda lobbligo da parte dellEnte di consultare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si dovr svolgere in modo da
garantire la sua effettivit e tempestivit. LEnte consulta il rappresentante
dei lavoratori su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante medesimo; in occasione
della consultazione questi ha facolt di formulare proposte e opinioni sulle
tematiche oggetto di consultazione. La consultazione deve essere verbalizzata e
nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le
proposte del rappresentante. Inoltre lo stesso consultato sulla designazione
del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di
valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nellEnte. E altres consultato in merito allorganizzazione della
formazione di cui allart.22, comma 5 del D.lgs.626/94;
c)
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle
misure di prevenzione, nonch quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, lorganizzazione del lavoro e gli
ambienti di lavoro, la certificazione relativa allidoneit degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali. Riceve inoltre informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
d)
LEnte
su istanza del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tenuto a fornire tutte le
informazioni e la documentazione richiesta, col vincolo di farne un uso strettamente connesso alla sua
funzione;
e)
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione
specifica prevista allart.19, comma 1, lett.G) del D.lgs.n.626 citato. Tale
formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore, come previsto dal
D.lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997. In sede di
organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze;
f)
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non pu subire pregiudizio
alcuno a causa dello svolgimento della propria attivit e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g)
per
lespletamento dei compiti di cui allart.19 del D.lgs.626/94, i rappresentanti
per la sicurezza, oltre ai permessi gi previsti per le rappresentanze
sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue
per ogni rappresentante. Per lespletamento e gli adempimenti previsti dai
punti b), c), d), g), i), ed l) dellart.19 del D.lgs.626/94, il predetto
monte-ore e lattivit sono considerati tempo di lavoro
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito riferimento al D.lgs.626/94, al D.lgs.242/96, al D.M.292/96,al D.M. 363/98, al D.M.382/98, al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.
ART. 24 COMITATO PARITETICO SUL FENOMENO
DEL MOBBING
1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nellambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare unafflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalit e la dignit del dipendente sul luogo di lavoro, fino allipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessit di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare levenienza di tali comportamenti; viene pertanto istituito, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico
comitato paritetico presso ciascun Ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del
fenomeno;
b) individuazione delle possibili cause,
con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di
lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere
di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano
favorire linsorgere del mobbing;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate agli Enti per i connessi provvedimenti, tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonch la definizione dei codici di condotta, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
4. In relazione all'attivit di prevenzione del fenomeno,
i comitati valutano l'opportunit di attuare, nell'ambito dei piani generali
per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a)
affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravit del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidariet dei
dipendenti attraverso una pi specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche
interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un
componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Ente. Il presidente
del comitato viene alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Ente ed
il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente
effettivo previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
paritetica dei comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del comitato
per le pari opportunit, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di
garantire il raccordo tra le attivit dei due organismi.
6.
Gli
Enti favoriscono l'operativit dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I comitati
sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attivit svolta.
7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta.
8. Sono fatti salvi i regolamenti gi in vigore presso gli Enti che le parti ritengano meglio articolati.
ART. 25 LAVORO NOTTURNO
1.
Si
intende per lavoro notturno lattivit svolta nel corso di un periodo di almeno
sette ore consecutive ricomprese nellintervallo fra le ventiquattro e le
cinque del mattino successivo.
2.
E
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
in via non eccezionale per almeno tre ore nellintervallo di tempo sopra
indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi allanno.
3.
I
lavoratori notturni devono essere sottoposti :
a cura e a spese del datore di
lavoro a visita medica preventiva allo scopo di constatare lassenza di
controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti;
ad accertamenti in caso di
evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
4. vietato adibire le
donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di et del bambino.
Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di et
inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia
l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di et inferiore a dodici
anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia
a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni.
5.
Sono
adibiti al lavoro notturno con priorit assoluta i dipendenti che ne facciano
richiesta nellambito delle esigenze organizzative aziendali.
6.
La
contrattazione collettiva integrativa stabilisce la riduzione dellorario di
lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la
relativa maggiorazione retributiva.
7. Il datore di lavoro,
preventivamente, informa i lavoratori notturni e il rappresentante della
sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno,
ove presenti.
8. Il datore di lavoro
garantisce linformazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonch
la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero
delle organizzazione sindacali rappresentative, per le lavorazioni che
comportano rischi particolari.
ART. 26 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO
1. LEnte d applicazione, con
proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella
lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla
raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE,
allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire
linee guida uniformi in materia. Dellatto cos adottato lEnte d informazione
preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
CAPO VII RELAZIONI SINDACALI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei
ruoli e delle responsabilit degli Enti e dei sindacati, strutturato in modo
coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e
mantenere elevate la qualit, l'efficienza e l'efficacia dell'attivit di
ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessit di un sistema
di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado
di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalit
individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo
e parti sociali, nonch per il sostegno ai processi innovatori in atto.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che
a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di
singolo Ente:
a) contrattazione collettiva
integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalit indicate dal
presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione;
e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
1. Gli Enti attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001,
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei
vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonch dal
successivo comma 5.
2. La contrattazione integrativa finalizzata alla valorizzazione
dell'autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonch al
miglioramento della qualit dei servizi istituzionali anche attraverso il
coinvolgimento, con le diverse modalit previste, dei sindacati rappresentativi
e delle R.S.U nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione
organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.
3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi alle forme di incentivazione
del personale dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di
innovazione organizzativa, incremento della produttivit e miglioramento della
qualit del servizio, con particolare riferimento a :
a1) criteri generali di distribuzione della quota di
risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai
progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
a2) criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo
funzionale alle priorit organizzative e al miglioramento del servizio.
b) criteri generali per la
corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo
alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione
di specifiche responsabilit, possesso di titoli professionali specifici,
nonch a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo
quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del
presente CCNL e del CCNL 21.02.2002;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e
pluriennali delle attivit di formazione, riqualificazione e aggiornamento del
personale, volti ad adeguarne la professionalit ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento
dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti
a facilitare l'attivit dei dipendenti disabili, nonch i criteri generali per
l'applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualit del lavoro e alle professionalit dei
dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi,
tecnologiche e della domanda di servizi;
g) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, ivi compresa la
predisposizione dei software per lutilizzo del sistema automatico di
rilevazione delle presenze;
h) modalit e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro,
a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL 21.02.2002;
i) criteri generali per la determinazione delle priorit nei casi di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa;
j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attivit
socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro
e dell'uso delle stesse;
l) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari
opportunit, ivi comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennit di cui all'art. 8 comma
1 del CCNL 5 marzo 1998, sez. II, Ricercatori e Tecnologi;
n) criteri generali di priorit per il trasferimento, a domanda, da una sede ad
altra dello stesso Ente, limitatamente agli enti articolati per aree
geografiche di ricerca ovvero con pi sedi periferiche autonome in Comuni
diversi;
o) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le
attivit connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite
individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario;
p) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture
individuate dai singoli ordinamenti.
4. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 32, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libert di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3, lettere d), e), h), l), n), nonch relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori. In tal caso verr data informazione alle OO.SS.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun
Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 29 TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono
a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in
un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente
CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L'Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'articolo 34, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei
contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della
scadenza dei precedenti contratti.
3. Il controllo sulla compatibilit dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio effettuato dal collegio dei revisori o
analogo organo previsto dall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante inviata
a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa
tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo
dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica
alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dallart.
39,comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e
integrazioni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalit e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano
la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
integrativi.
5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalit di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio.
1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche
ordinamentali degli Enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove
esistenti, ovvero le sedi locali, escluse le strutture che costituiscono mere
diramazioni territoriali. La contrattazione a livello locale si svolge, evitando
sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva
nazionale ed integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l'attuazione di
iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle
innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalit, delle
normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi
di lavoro, nonch per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l'attivit dei dipendenti disabili;
c) modalit attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa
collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.
2. I contratti sottoscritti in
sede locale non possono comportare, n direttamente n indirettamente, anche a
carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal
presente contratto, nonch dalla contrattazione integrativa di Ente, e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere
oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano
demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione
collettiva integrativa nelle materie indicate nell'art. 28.
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla
prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti
delle parti.
2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo
34 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la
gestione del rapporto di lavoro.
3. Gli enti sono tenuti a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire
tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di
lavoro e di servizio;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove
previsti e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttivit delle strutture;
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della
mobilit, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
g) modalit di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalit da
impiegare nei progetti di telelavoro;
h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del
D.lgs. n. 165/2001;
i) bilancio preventivo e consuntivo;
j) modalit di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs.
n. 165/2001;
k) modalit e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e
tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
4. Nelle seguenti materie l'informazione successiva e
ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di
formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) andamento generale della mobilit del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttivit collettiva e il
miglioramento dei servizi, e per la qualit della prestazione individuale;
f) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del
personale;
g) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantit e
qualit delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni
provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
6. Non oggetto di riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali
sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 40, ricevuta l'informazione, pu
attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si
effettua sui criteri generali nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario;
b) modalit di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalit da
impiegare nei progetti di telelavoro;
c) modalit di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la
disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs.
n. 165/2001;
d) modalit e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e
tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano
entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilit, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data
della relativa richiesta. Dell'esito della stessa redatto specifico verbale
dal quale risultino le posizioni delle parti.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del
lavoro, la mobilit, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono
essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle
amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60
giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero
osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie -
che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti,
per quanto di competenza, ai comitati per le pari opportunit, istituiti ai
sensi delle disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel
presente comma, che non hanno funzioni negoziali, di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali prevista da
disposizioni legislative o norme contrattuali.In tali casi, senza particolari
formalit, l'Ente acquisisce il parere dei soggetti sindacali di cui
all'articolo 34.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la
prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali
materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n.
626/1994 e successive modificazioni.
3. I soggetti sindacali di cui al successivo articolo vengono informati sullo stato dell'occupazione negli Enti. A tal fine gli Enti predispongono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le amministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il temine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonch le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui al successivo articolo. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale.
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, costituita
per gli Enti:
a) a livello nazionale: dal
Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato;
b) a livello locale: dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente
nell'ambito della sede locale, eventualmente assistito da una rappresentanza
dei responsabili degli uffici interessati.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione
composta:
a) a livello nazionale: dai
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie
del presente contratto;
b) a livello locale:
b1) dalle R.S.U.;
b2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria
firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali
unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'articolo 10, comma 2, dell'accordo collettivo
indicato nella lettera a).
2. Per le prerogative e diritti sindacali, si rinvia a
quanto previsto dal CCNQ del 7 agosto 1998, nonch ai CCNQ stipulati il 27
gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002, e
loro successive modifiche.
ART. 36 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali improntato ai principi di
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla
prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla
contrattazione integrativa le parti, qualora non vengano interrotte le
trattative, non assumono iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette.
Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono
iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 37 - INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalit
sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all'articolo 47 del D. Lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in
questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura pu essere attivata anche a richiesta di una delle
parti.
3. Con analoga modalit si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi.
L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 36 del presente
contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
del contratto integrativo.
1. I dipendenti hanno la facolt di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta,, per la riscossione di quota
mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura
stabilita dai competenti organi statutari. La delega rilasciata per iscritto
ed trasmessa all'Ente a cura dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dipendente pu revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai
sensi del comma 1 inoltrando contestualmente la relativa comunicazione all'Ente
di appartenenza ed all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto della
revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle retribuzioni dei
dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle
Organizzazioni sindacali interessate secondo modalit concordate con l'Ente.
5. Gli Enti sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui
nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle
Organizzazioni Sindacali.
6. Gli Enti sono tenuti a trasmettere
annualmente per via telematica allindirizzo di posta elettronica indicata da
ciascuna o.s. gli elenchi nominativi dei propri iscritti comprensivi dei dati
di interesse per le oo.ss. medesime, purch nel rispetto della vigente
normativa in materia di tutela della privacy.
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunit gi insediati presso gli
Enti, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi
dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente
contratto.
3. In occasione del rinnovo del CPO il Presidente eletto a maggioranza
assoluta dei componenti.
4. Le misure per favorire pari
opportunit nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte
di azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
5. Le modalit di attuazione delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di
informazione preventiva e, a richiesta, di concertazione con le OO.SS.
rappresentative, secondo le procedure individuate dal presente contratto.
6. Gli Enti garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati,
mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro attivit.
ART. 40 - TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI SITUAZIONI DI STATO
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL
quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione individuale mensile, costituita
dalla retribuzione tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici
derivanti dalla progressione economica, dalla indennit integrativa speciale,
dalla retribuzione individuale di anzianit e da altri eventuali altri assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonch dal trattamento
economico accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalit.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale considerato utile come
anzianit di servizio ai fini della progressione di livello nel profilo, di
profilo e di quella economica.
3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il collocamento in
aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di funzioni e
compiti diversi da quelli di titolarit, l'accertamento di cui all'art. 4,
comma 6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), effettuato ove l'aspettativa sia
utile ai fini dell'anzianit di servizio in base alle disposizioni applicate,
con le modalit definite dal comma 7 del medesimo art. 4; l'accertamento
effettuato per l'aspettativa retribuita alla scadenza dei periodi utili alla
maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non retribuita al termine
e tenuto conto dell'intera durata dell'aspettativa stessa.
4. Le verifiche di cui agli articoli 53 e 54 del CCNL 21.02.2002
e laccertamento di cui allart. 4, comma 6, del CCNL 5/3/98, II
biennio, nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative
previste da disposizioni vigenti,
sono effettuate dal legale rappresentante dell'Ente, tenuto conto anche
degli elementi informativi forniti dall'organo responsabile della struttura
presso cui il dipendente presta l'attivit stessa.
1. In
sede di contrattazione integrativa sar verificata la possibilit di
incrementare il valore unitario del buono pasto entro un valore pari a 7,00.
ART. 42 NORMA DI RINVIO
1. Le Parti
convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale lattuazione
dellart. 69, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.
2. Resta in vigore, per quanto compatibile con le
disposizioni del presente CCNL, tutta la normativa contrattuale e legislativa
fin qui applicata nel Comparto.



Gli incrementi non riassorbono gli eventuali valori
differenziali percepiti ai sensi dellart.44, comma 3, del CCNL 94-97.


ALLEGATO N. 1
NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI
(Definizione)
1. Per
molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche
verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignit e alla libert della
persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un
clima di intimidazione nei suoi confronti;
Art. 2
(Principi)
1. Il
codice ispirato ai seguenti principi:
a) inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia
sessuale nella definizione sopra riportata;
b) sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere
trattati con dignit e ad essere tutelati nella propria libert personale;
c) sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le
eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da
atti o comportamenti molesti;
d) istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cos
come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e
denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno
delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di
molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la
procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale
ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l'impegno dell'Amministrazione a definire
preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per
l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i
requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti
individuano i soggetti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuano
al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere
un apposito percorso formativo;
f) assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie
sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo altres
che venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o
vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia
sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini
disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente
vigenti;
h) l'amministrazione si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia
ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in
particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo
scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignit
della persona.
(Procedure da adottare in caso di molestie sessuali)
1. Qualora
si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul
posto di lavoro la dipendente/il dipendente potr rivolgersi alla
Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
tentativo di dare soluzione al caso.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovr concludersi in
tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento
affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e
specifiche competenze e che sar adeguatamente formato dagli Enti,
incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente
oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.
Art. 4
(Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere)
1. La
Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie
sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento
della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare
perch offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo
la riservatezza che il caso richiede.
Art. 5
(Denuncia formale)
1. Ove la
dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far
ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo
tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potr sporgere formale
denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al
dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sar tenuta/o a
trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari,
fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della
quale potr avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la
dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potr essere
inoltrata direttamente alla direzione generale.
3. Nel corso degli accertamenti assicurata l'assoluta riservatezza dei
soggetti coinvolti.
4.Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora
l'Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i
dati, adotter, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la
Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta
utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a
ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino
reciprocamente l'inviolabilit della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel
caso in cui l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga
fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilit di chiedere di
rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che
non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora
l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i
fatti, potr adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione
del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima
sereno; in tali casi data la possibilit ad entrambi gli interessati di
esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni
Sindacali, ed comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento
non venga in sedi che creino disagio.
Art. 6
(Attivit di sensibilizzazione)
1. Nei
programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno
includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla
prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la
molestia abbia luogo.
2. L'amministrazione dovr, peraltro, predisporre specifici interventi
formativi in materia di tutela della libert e della dignit della persona al
fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie
sessuali. Particolare attenzione dovr essere posta alla formazione delle
dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del
rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto
di lavoro.
3. Sar cura dell'Amministrazione promuovere, d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le
molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verr inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle
dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie
sessuali.
5. Sar cura dell'Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio al
fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella
lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
d'intesa con il CPO, provveder a trasmettere annualmente ai firmatari del
Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parit un'apposita
relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6.
L'Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione
del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per
verificare gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le
molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni
ritenute necessarie.