Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
per il biennio economico 2008 - 2009



Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

ART. 3 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

ART. 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 5 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

ART. 6 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

CAPO III - RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 7 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

ART. 8 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

CAPO IV - ENEA

ART. 9 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

ART. 10 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

ART. 11 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA’

CAPO V

Art. 12 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

         

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

             

TABELLA A - INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. IV-IX

TABELLA B - NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. IV-IX

TABELLA C - INCREMENTI INDENNITÀ DI ENTE

TABELLA D - INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. I-III

TABELLA E - NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. I-III

TABELLA F - INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONI TABELLARI ENEA

TABELLA G - NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI ENEA






Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
relativo al personale del comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
per il biennio economico 2008 - 2009



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

  1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 11.06.2007.

  2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’ art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001.

  4. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come Enti.

CAPO II - PERSONALE DAL IV AL VIII LIVELLO

ART. 2 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

  1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 8, del CCNL del quadriennio 2006-09, biennio economico 2006-07, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.

  2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella B.

  3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008 – 2009, ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 3 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

  1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

  2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare.

  3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del CCNL 7/4/2006.

ART. 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

  1. Il personale già inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario ai sensi dell’art 9 del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005 è inquadrato nei corrispondenti profili di operatore.

ART. 5 - RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

  1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell’art. 10 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-07, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1.1.2009, di un importo pari allo 0,28 % del monte salari riferito all’anno 2007 relativo al personale di cui al presente Capo.

ART. 6 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

  1. Sono confermate le risorse e le modalità di suddivisione delle stesse, già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo.

  2. A decorrere dal 1.1.2009, il fondo di cui all’art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, è ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,28 % del monte salari riferito all’anno 2007 relativo al personale di cui al presente Capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell’indennità di ente annuale è incrementata negli importi indicati nella tabella C.

  3. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun ente saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:


CAPO III - RICERCATORI E TECNOLOGI

ART. 7 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

  1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall’art. 13, del CCNL 2006 - 09, biennio economico 2006 - 07, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata Tabella D, alle scadenze ivi previste.

  2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata Tabella E.

  3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008 – 2009, ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

  4. A decorrere dall’1.1.2009 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fasce stipendiali successive sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima Tabella E.

ART. 8 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

  1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella Tabella D ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, di buonuscita o di trattamenti equipollenti comunque denominati, con esclusione delle polizze integrative, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

  2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio.

  3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del CCNL 7/4/2006.




CAPO IV - ENEA

ART. 9 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE

  1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 27 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-07, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella F, alle scadenze ivi previste.

  2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella G.

  3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2008-09, ai sensi dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

ART. 10 - EFFETTI NUOVI STIPENDI

  1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dell’art. 9 sono utili ai fini della tredicesima mensilità, dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell’equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonché della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266.

  2. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 9 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

  3. Resta confermato quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del CCNL 20 dicembre 2006.

ART. 11 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA’

  1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività saranno integrate sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:


CAPO V

Art. 12 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

  1. All’art. 22 del CCNL 7.4.2006, quadriennio normativo 2002-05, è aggiunto il seguente comma:

    "4. La quota di contribuzione da porre a carico, in misura paritetica, del datore di lavoro e del dipendente, da destinare al predetto fondo, è determinata nella misura dell’1% sull’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR, secondo quanto previsto dall’art. 4 del già richiamato accordo quadro nazionale 29.7.1999. Per le spese di avvio dell’istituendo fondo si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare l’art. 8 della legge 27.2.2009, n. 14."

         

             

               

    Dichiarazione congiunta n. 1

In relazione all’art. 22 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171, le parti convengono nel ritenere che i progetti ivi previsti sono riferiti a quelli di rilevanza nazionale o internazionale.

     

    Dichiarazione congiunta n. 2

Il valore dell’indennità di vacanza contrattuale per il prossimo CCNL sarà determinato con le modalità e nelle misure al tempo previste.



TABELLA A - INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. IV-IX

TABELLA B - NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. IV-IX

















TABELLA C - INCREMENTI INDENNITÀ DI ENTE




TABELLA D - INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. I-III









TABELLA E - NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI LIV. I-III



TABELLA F - INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONI TABELLARI ENEA






TABELLA G - NUOVE RETRIBUZIONI TABELLARI ENEA