DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

12 febbraio 1991, n. 171.

 

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge-quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983, n.

93;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5

marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

1988, n. 395, che ha recepito l'accordo intercompartimentale di

cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego,

relativo al triennio 1988-1990;

Visto l'accordo per il triennio 1988-1990, sottoscritto il 14

novembre 1990 fra la delegazione di parte pubblica e la

delegazione di parte sindacale, riguardante il personale

dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e

sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della citata

legge n. 168/1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23

novembre 1990, con la quale ha sottoposto alla Corte dei conti

il contenuto del predetto accordo per la prescritta verifica di

legittimit;

Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del

controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1990;

Vista la nuova ipotesi di accordo del 10 gennaio 1991, con la

quale le parti, non condividendo le osservazioni formulate dalla

Corte dei conti, hanno confermato l'ipotesi di accordo

sottoscritta il 14 novembre 1990;

Vista, altres, la dichiarazione congiunta del 10 gennaio

1991, con la quale le parti convengono che l'art. 38

dell'ipotesi di accordo da intendere come disposizione

programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per

l'effettiva applicazione .

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'Universit e della ricerca

scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della

sanit, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, della difesa, per la funzione

pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e del lavoro e della previdenza sociale;

 

Decreta:

 

 

 

1. 1. E' reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90

sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in

data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991,

riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli

enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso

l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato

che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. 1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto

valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso

l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per

l'anno 1991.

2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali

nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo

1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal

1991.

3. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del

presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13

novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 gennaio 1991, n. 4.

 

Allegato

 

 

Ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990

riguardante il comparto Ricerca

 

Articolo 1

Area di applicazione e durata

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi

dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale

dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e

sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Il presente accordo concerne il triennio 1 gennaio 1988-31

dicembre 1990.

3. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988 fatte

salve le diverse decorrenze espressamente previste nei

successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

Articolo 2

Rapporti amministrazione-utenza

 

1. Le parti nell'ambito delle iniziative per l'ottimizzazione

dell'erogazione dei servizi, assumono come fondamentale

obiettivo il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

2. In tale quadro gli enti o istituzioni predisporranno,

sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti

finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima

trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi

compresa la riconoscibilit degli addetti ai servizi, mediante

interventi diretti ad assicurare gli adempimenti istituzionali.

 

Articolo 3

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici

essenziali

 

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare

essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e

sperimentazione sono i seguenti:

1) igiene e sanit pubblica;

2) attivit connessa alla tutela della sicurezza pubblica;

3) sicurezza prevenzione sul lavoro;

4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e

dei materiali;

5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti

speciali, tossici e nocivi;

6) centri elaborazione dati e banche dati;

7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del

territorio;

8) erogazione di assegni e di indennit con funzione di

sostentamento.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovr

garantirsi, con le modalit di cui al successivo art. 4, la

continuit delle seguenti prestazioni indispensabili per

assicurare il rispetto dei valori e dei diritti

costituzionalmente tutelati:

a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle

apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove

l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o

alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli

impianti dove vengono esplicate attivit di ricerche

scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive

naturali o artificiali, nonch ai depositi di materie fissili

speciali, di materie grezze, di minerali e di materie

radioattive;

b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e

di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuit

dei servizi essenziali;

c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro

interruzione ne pregiudichi il risultato;

d) cura degli animali, delle piante destinate alla

sperimentazione e delle colture biologiche;

e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e

delle banche dati per non compromettere la continuit dei

servizi essenziali;

f) attivit di sorveglianza permanente del livello di

radioattivit per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;

g) attivit di sorveglianza e osservazione per il controllo

sismico e vulcanologico;

h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi,

liquidi o gassosi;

i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;

l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;

m) attivit relative ad emergenza nel campo della salute

pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;

n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di

settori e di territori;

o) attivit di controllo dell'inquinamento del mare, dei

laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di

emergenza;

p) pagamento degli stipendi e certificazione per

l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di

tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle

singole amministrazioni.

 

Articolo 4

Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici

essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di

personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

 

1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalit di cui al

presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli

professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati

nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che

dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza

ricorso al lavoro straordinario, la continuit delle prestazioni

indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con

apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente

-- da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa

decentrata -- saranno individuati i livelli professionali di

personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i

criteri per la determinazione dei contingenti medesimi,

necessari a garantire la continuit delle prestazioni

indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto

dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi

1 e 2 sar effettuata in sede di contrattazione decentrata a

livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato

comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa

decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai

commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i

servizi pubblici essenziali.

4. In conformit agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le

amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero

che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i

nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate

tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo

sciopero stesso per garantire la continuit delle predette

prestazioni, comunicando -- 7 giorni prima della data di

effettuazione dello sciopero -- i nominativi inclusi nei

contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni

sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore

individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla

ricezione della comunicazione, la volont di aderire allo

sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia

possibile.

5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validit

per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della

Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

 

Articolo 5

Parit uomo-donna

 

1. Il comitato per le pari opportunit di cui all'art. 32 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.

568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata

in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo.

Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo

funzionamento.

2. Il comitato composto da un componente designato da ognuna

delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative e da un pari numero di funzionari in

rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o

istituzioni medesime, il comitato presieduto da un

rappresentante degli enti e istituzioni.

3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale,

anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le

pari opportunit, saranno concordate le misure per favorire

l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro

e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:

a) accesso e modalit di svolgimento dei corsi di formazione

professionale;

b) flessibilit degli orari di lavoro in rapporto a quelli

dei servizi sociali;

c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni

funzionali a parit di requisiti professionali, di cui si dovr

tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni pi

qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la

generalit dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di

mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilit

di evoluzione professionale;

d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la

discriminazione delle lavoratrici;

e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive

C.E.E., per l'affermazione sul lavoro delle pari dignit delle

persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e

lesivi delle libert personali dei singoli e superare quegli

atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti

rapporti.

 

Articolo 6

Igiene e sicurezza sul lavoro

 

1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee

iniziative volte a garantire l'applicazione della

regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in

materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in

particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni

di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a

garantire la salubrit e sicurezza degli ambienti di lavoro e la

prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi

tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite

ai videoterminali.

2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti,

verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la

ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee

a tutelare la salute e la integrit fisica dei dipendenti; nei

settori in cui si ravviser una maggiore incidenza di rischio,

l'ente provveder ad istituire per i dipendenti addetti ai

predetti settori un apposito libretto sanitario.

 

Articolo 7

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

 

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il

recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata

attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista

dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a

tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a

sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e

controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti

misure di sostegno:

a) concessione dell'aspettativa per infermit per l'intera

durata del ricovero presso strutture specializzate; per il

periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con

retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla met

per l'intera durata del ricovero;

b) concessione di permessi giornalieri orari retributivi,

nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;

c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle

due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa

riduzione retributiva;

d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase

riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica

diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata

dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia

in atto.

2. I dipendenti, il coniuge od i cui parenti entro il 3

grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti pi

prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed

abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione,

hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di

permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia

per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici

spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di

persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel

presente comma.

3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneit al

servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti

medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste

terapie.

 

Articolo 8

Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in

particolari condizioni fisiche

 

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la

riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata

attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessit di

sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore

di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che

debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e

controllato dalle strutture medesime, si applicano le

disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3.

2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori

invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,

demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di:

a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che

limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di

lavoro;

b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive

competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura

degli interventi per rimuoverli;

c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a

garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori

invalidi.

 

Articolo 9

Copertura assicurativa

 

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti

o istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza

assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in

occasione di missioni o per adempimenti di servizi fuori

dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al

tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni

di servizio.

2. La polizza di cui al primo comma rivolta alla copertura

dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di

terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di propriet del

dipendente nonch di lesioni o decesso del dipendente medesimo e

delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto

di propriet dell'ente saranno in ogni caso integrate con la

copertura, nei limiti e con le modalit di cui ai commi

precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente

addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato

il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non

possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni,

dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle societ assicuratrici in base

alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle

previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme

eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo

stesso evento.

 

Articolo 10

Diritto allo studio

 

1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino

il 3% delle unit in servizio presso ciascun ente all'inizio

dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di

studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano

superato gli esami degli anni precedenti;

b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede

l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine,

frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma

restando per gli studenti universitari e post-universitari la

condizione di cui al precedente lettera a);

c) dipendenti ammessi a frequentare attivit didattiche, che

non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere

a) e b).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al

precedente comma, la precedenza accordata, nell'ordine, ai

dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media

inferiore, della scuola media superiore, universitari o

post-universitari.

3. A parit di condizioni i permessi sono accordati ai

dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi

per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parit

secondo l'ordine decrescente di et.

4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti

i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio

dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli

stessi il certificato di frequenza e quello degli esami

sostenuti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano

le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.

6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte

anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di

contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della

percentuale complessiva di cui al primo comma.

 

Articolo 11

Formazione professionale

 

1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la

formazione professionale costituisce una attivit istituzionale

nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della

necessit di garantire una sempre pi alta professionalit e

quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le

specializzazioni che la rapidit della crescita del sistema

ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie.

2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione

promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la

formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la

specializzazione professionale del personale. I relativi

programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni

sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono

prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre

istituzioni o enti.

3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione,

atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere

attivit di formazione propedeutiche all'assunzione ed attivit

di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o

per il migliore utilizzo di esse.

4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che

potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri,

potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da

pi enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario,

forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le

universit e con la Scuola superiore della pubblica

amministrazione, potranno, altres, essere chiamati a

contribuire allo svolgimento di tali attivit esperti italiani e

stranieri.

5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le

istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno

avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni

dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o pi

enti di ricerca.

6. L'attivit di formazione sar svolta in base a programmi

annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti.

7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i

dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi,

piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a

corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie,

e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.

8. La partecipazione ad attivit formative riconosciuta

utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del

personale.

9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente

articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la

scelta dei docenti, per le modalit di partecipazione, per le

certificazioni finali nonch i criteri generali di valutazione

dei programmi.

 

Articolo 12

Attivit culturali e ricreative

 

1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini

dell'incremento della produttivit, conseguibile anche con il

rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la

promozione culturale e con il benessere psicofisico le

istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi

ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di

approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il

tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi pu essere affidata ad

organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei

dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed

sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a

maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che

preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei

dipendenti.

3. Per il raggiungimento delle finalit di cui al comma 1, le

istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie

necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a

disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonch di

eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite,

adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi

istituzionali, sono esenti da canoni.

4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli

degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria

dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati

partecipano con una quota che non pu eccedere il trenta per

cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti

da disposizioni legislative.

6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono

disciplinate le modalit di erogazione dei servizi, i tempi ed i

modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al

corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane

e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli

organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed

enti.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da

emanarsi -- sentite le organizzazioni e le confederazioni

sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la

funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 --

entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, sar definito il regolamento tipo degli organismi

di cui ai commi 2 e 3.

 

Articolo 13

Ordinamento del personale

 

1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n.

168, l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni

di ricerca e sperimentazione articolato su 10 livelli

professionali secondo la collocazione dei profili professionali

(riportati nell'allegato 1, quale parte integrante del presente

accordo) di cui all'annessa tabella 1, che costituisce parte

integrante del presente accordo.

2. Distribuzione dotazioni organiche:

a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione

organica complessiva annessa ai livelli II e III attribuita

nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di I

fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale

prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T.,

l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S., ed determinata da tali enti in sede

di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di

dirigente di prima fascia previsto oltre che per gli enti

sopraindicati, per gli enti gi classificati di notevole rilievo

ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli

enti gi classificati di normale rilievo possono prevedere

soltanto il profilo di dirigente (III livello).

b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la

rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con

le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente

complessivo, distribuita nella misura massima del 20% e 40%

relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione

organica di detti profili non pu essere, in ogni caso,

inferiore rispettivamente al 10% e al 20% della dotazione

complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di

tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non

potr essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni

organiche dei profili di ricercatori e tecnologi.

c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la

dotazione organica complessiva per ciascun profilo ancorch

distribuita in percentuali predeterminate su pi livelli. Ai

fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di

pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul

livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri

livelli relativi allo stesso profilo.

d) La dotazione organica complessiva del profilo di

funzionario di amministrazione attribuita nelle misure del 50%

sul IV livello e del 50% sul V livello.

e) La dotazione organica complessiva del profilo di

collaboratore tecnico enti di ricerca distribuita nella misura

del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI

livello.

f) La dotazione organica complessiva del profilo di

collaboratore di amministrazione distribuita nelle misure del

20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII

livello.

g) La dotazione organica complessiva del profilo di

operatore di amministrazione distribuita nelle misure del 20%

nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX

livello.

h) La dotazione organica complessiva del profilo di

operatore tecnico distribuita nelle misure del 20% sul VI

livello, del 30% sul VII livello e del 50% sull'VIII livello.

i) La dotazione organica complessiva del profilo di

ausiliario tecnico distribuita nelle misure del 20% sull' VIII

livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello.

l) La dotazione organica complessiva del profilo di

ausiliario di amministrazione distribuita nelle misure del 50%

sul IX livello e del 50% sul X livello.

3. Accesso e progressione di livello.

a) Per i profili professionali di ricercatore e di

tecnologo, per ognuno dei quali non ammessa mobilit da altri

profili, l'accesso ad ognuno dei livelli, I, II e III previsto

esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale.

b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali

per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo,

lettera c), l'accesso previsto dall'esterno per il livello di

base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze

funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche

per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione -- IV

livello -- nel limite del 5% della dotazione di livello del

profilo interessato. Per questi profili professionali la

progressione di livello avverr mediante procedure concorsuali

e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalit

nei confronti del personale rivestente il profilo interessato,

che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni

livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca,

operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per

ogni livello dei profili di funzionamento di amministrazione,

collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e

ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui

sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non

ammessa mobilit tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi

il 25% dei posti riservato al personale dipendente in possesso

del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a

profilo per il quale previsto il titolo di studio pari o

immediatamente inferiore.

c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello

professionale), disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono

conferiti con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo nel

limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esame

riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari

di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel

profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed

esami cui pu partecipare personale interno con 5 anni di

servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed

esterno all'ente purch in possesso del diploma di laurea e di

specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di

funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il

concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la

determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a

favore del concorso pubblico. I posti di dirigente di prima

fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti

con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo, previo concorso

per titoli riservato ai dirigenti con almeno tre anni di

servizio nel terzo livello professionale. La nomina a dirigente

generale (primo livello professionale) disposta per un

contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i

dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo

servizio nel secondo livello professionale e qualifiche

equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico

per titoli cui pu partecipare il personale dirigente dell'ente

o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei

requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per

l'accesso al profilo di dirigente (terzo livello professionale),

il 25% dei posti riservato al personale del ruolo ad

esaurimento.

4. Rideterminazione dotazioni organiche.

a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui

all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti

indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base

del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed

organizzative, a deliberare, entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente

accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza

alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le

delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti

di concerto con i Ministri del tesoro, dell'universit e della

ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica.

b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanit

e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul

lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanit,

di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la

funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa

collocazione dei profili.

c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di

statistica sono determinate in base alle disposizioni del

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna

unificazione o diversa collocazione dei profili.

 

Articolo 14

Norme generali di primo inquadramento

 

1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e

sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n.

168, inquadrato, con decorrenza 1 luglio 1989 o dalla

successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa

qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella

2 -- allegata al presente accordo, di cui costituisce parte

integrante -- e le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il primo inquadramento effettuato sulla base delle

dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1

luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali

del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle

corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli

organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore

di sanit il riferimento quello risultante dall'inquadramento

gi disposto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285,

sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto

ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il

21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi con riferimento

alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle

allegate tabelle n. 1, 2.

3. L'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 1 marzo 1988, n. 285 (l'applicazione del comma 6

dell'art. 4 effettuato con riferimento unicamente all'organico

complessivo dei singoli profili professionali) comporta la

conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla

corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza

dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla

suindicata data del 1 luglio 1989.

4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono

inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza

del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di

funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti

di ricerca:

a) i funzionari di amministrazione, gi appartenenti

all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in

vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo

abbiano un'anzianit di servizio di almeno 15 anni, nonch il

personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. dell'I.S.S. cui

risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni

e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del

profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento;

b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente

ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che

rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianit di

servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di

ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e

specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e

qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni

o un'anzianit di servizio di 15 anni di cui non meno di 8

effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca

VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore

25% dei posti disponibili conferito a seguito di procedura

concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di

amministrazione, V livello professionale, ed ai collaboratori

tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente

inquadramento ha decorrenza 1 luglio 1989, cos come gli

inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6)

dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28

settembre 1987, n. 568, per i posti gi disponibili prima della

predetta data e messi a concorso successivamente.

5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono

inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario

di amministrazione:

i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento

che alla data di entrata in vigore del decreto che rende

esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianit effettiva di servizio

non inferiore a sette anni nel profilo professionale di

collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e

qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso pubblico

per il predetto profilo ovvero appartenenti al medesimo profilo

e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti

requisiti l'inquadramento disposto per il nuovo profilo di

collaboratore di amministrazione, VI livello professionale.

6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono

inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti

rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore

tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione:

a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di

entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente

accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel

profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica

funzionale e qualifiche equiparate;

b) i collaboratori di amministrazione del precedente

ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che

rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianit di servizio

effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica

funzionale e qualifiche equiparate.

7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono

inquadrati nel VI livello, fino alla concorrenza dei posti

rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico

e collaboratore di amministrazione:

a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore

del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano

un'anzianit di servizio effettivo di almeno undici anni nel

profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e

qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e

assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e

qualifiche equiparate;

b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di

entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente

accordo, abbiano un'anzianit di servizio effettivo di almeno

cinque anni.

8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono

inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti

rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e

di operatore di amministrazione:

a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore

del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano

un'anzianit di servizio effettivo di almeno otto anni;

b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata

in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo

abbiano un'anzianit di servizio effettivo di almeno cinque anni

nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e

qualifiche equiparate.

9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono

inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti

rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e

di operatore di amministrazione:

a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore

del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano

un'anzianit di servizio effettivo di almeno otto anni;

b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata

in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo

abbiano un'anzianit di servizio effettivo di almeno cinque

anni.

10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono

inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti

rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e

di ausiliario di amministrazione:

a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore

del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano

un'anzianit effettiva di servizio di almeno quattro anni;

b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata

in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo

abbiano un'anzianit effettiva di servizio di almeno quattro

anni;

11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento

stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica

funzionale o assistente statistico, VI qualifica funzionale,

conservano ad personam detto profilo con assegnazione del VII

livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti

data facolt di optare per il profilo di operatore tecnico VII

livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di

detto profilo coloro che rivestivano nell'ordinamento

preesistente all'applicazione del decreto del Presidente della

Repubblica 1 marzo 1988, n. 285 i livelli apicali o le

qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I

posti temporaneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed

assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione

organica, del profilo di operatore tecnico. All'amministrazione

data facolt di disporre, a domanda dell'interessato, il

trasferimento, in presenza di disponibilit di organico, al

profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se

risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale

profilo. Saranno altres ammessi in sede di prima applicazione

del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il

profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello

professionale se in possesso del titolo di studio e della

specializzazione richiesta per detto profilo.

12. Per il personale gi inquadrato nel precedente ordinamento

nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia

profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede

di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione

valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il

passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo

tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di

sanit, in presenza di particolari posizioni non riconducibili

ai profili previsti dal presente accordo per il III livello

professionale, disporr la conservazione nello stesso III

livello del profilo nel preesistente ordinamento.

13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai

fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali

di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il

possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo

ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di

preferenza, l'anzianit effettiva di servizio nella qualifica di

provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza,

l'anzianit effettiva di servizio nella qualifica di

provenienza.

14. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1

marzo 1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le

istituzioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Non trova altres applicazione il settimo comma dell'art. 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285.

15. L'Istituto superiore di sanit, l'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di

sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per

l'industria, hanno facolt, per una sola volta, a seguito della

rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13,

comma 4, lettera b), di utilizzare il 25% dei posti disponibili

per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale

in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio

1989, n. 168, in possesso da detta data del titolo di studio

richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di

assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo

continuativo mansioni proprie del medesimo profilo.

16. Analoga facolt, a seguito della rideterminazione delle

dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) e

c), pu essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per

la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti

di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti

assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti

affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a

livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di

dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per

titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del

personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia

in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto

in via preminente e con carattere di continuit funzioni proprie

del profilo di primo tecnologo, nonch per la copertura fino al

25% dei posti di funzionari di amministrazione, IV livello, a

favore del personale cui risulti assegnato il profilo di

funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato

attribuito da almeno quattro anni la responsabilit di strutture

per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV

livello professionale.

17. Per l'esercizio delle facolt di cui al comma 15 i

provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni

organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i

destinatari del concorso interno.

18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo

ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno

riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili

nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di

primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente

numero i posti di ricercatore. Per gli enti ove non siano state

ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di

opzione di cui al comma 6 dell'art. 14 e al comma 1 dell'art. 15

del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,

n. 568, l'inquadramento stesso sar effettuato nei profili di

ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei

titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di

cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987 l'inquadramento

effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti

che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende

esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico

nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via

eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo

concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di

primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanit saranno

determinate dopo l'applicazione dell'art. 32, comma 10, della

legge 7 agosto 1973, n. 519, nei confronti del personale assunto

come ricercatore prima dell'entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica n. 568/1987. Analogamente le

posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore degli

istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo

l'applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 nei

confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di

ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del decreto

del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

 

Articolo 15

Fondo per il miglioramento dell'efficienza

 

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 resta

disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre

1990.

2. Per le finalit di cui al successivo articolo, a decorrere

dal 31 dicembre 1990 costituito presso ciascuna istituzione ed

ente un fondo annuo, denominato Fondo per il miglioramento

dell'efficienza , che alimentato:

a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro

straordinario e per incentivazione; tale importo non potr

comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di

straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31

dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale

data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove

assunzioni di personale e da revisione delle tariffe per lavoro

straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale

destinatario dell'utilizzazione del Fondo ;

b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione

delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio

pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennit

meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa

per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonch

dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennit di rischio,

maneggio valori, reperibilit, sede disagiata, indennit di

incentivazione e funzionalit di cui all'articolo 29 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, al

compenso particolare previsto dall'Istituto superiore di sanit

dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre

indennit comunque denominate e gi deliberate nonch a quella

gi previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge;

c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a

ciascun istituzione ed ente di cui al 1 comma dell'art. 28 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.

568;

d) da un'importo pari al trenta per cento dei ricavi netti

(dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale

interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla

stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza

di cui al comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

3. Il fondo di cui al comma precedente integrato, in

presenza di effetti finanziari positivi conseguenti

all'intensificazione dell'attivit svolta dagli enti, di una

quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale

istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di

corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi pi

qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta definita

in sede di contrattazione decentrata di livello di ente.

4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni

legislative di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei

fondi di incentivazione della produttivit, compresi quelli

correlati al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, di altre indennit

di istituto e similari comunque denominate ovvero per le

Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe

future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla

lettera c) del comma secondo posta a carico, fino a

concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione

delle predette disposizioni.

5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro

del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di

sanit e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e

foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e

per il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.

 

Articolo 16

Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza

 

1. Il fondo di cui all'art. 15 destinato alla erogazione di

compensi al personale secondo le disposizioni del presente

articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre

iniziative individuate con la contrattazione decentrata a

livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento

dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il

fondo finalizzato:

a) in via prioritaria, all'erogazione dell'indennit e dei

compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione

decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali va

assicurata la disponibilit al meno del 30% del fondo verranno

corrisposti in rapporto alla realizzazione dei programmi,

tenendo conto di parametri oggettivi, quali il tempo, il livello

professionalit e le capacit di iniziativa e dell'impegno

partecipativo; la valutazione di questi ultimi elementi compete,

nell'ambito di criteri generali definiti in sede di

contrattazione decentrata per Ente ed Istituzione, al

responsabile del programma;

b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che

si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni

di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite

individuale massimo non superiore a 250 ore annue; eccezionali

deroghe per le attivit connesse agli organi collegiali e dei

vertici dirigenziali saranno definite in sede di contrattazione

decentrata nazionale. La quota del fondo utilizzabile per

compensare le prestazioni di lavoro straordinario non potr

eccedere il limite delle 100 ore per il numero dei dipendenti

destinatari dell'utilizzazione del fondo;

c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro,

connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalit

degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle

attrezzature informatiche;

d) all'attribuzione di indennit per l'esercizio di compiti

che comportano specifiche responsabilit, ovvero oneri, rischi o

disagi particolarmente rilevanti, nonch alla reperibilit

collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono

interventi di urgenza.

3. Non sono attribuibili indennit ed altri compensi accessori

al di fuori di quelli a carico del fondo di cui al presente

articolo, fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20,

22, 25 e 26, che non fanno carico al fondo di cui al primo

comma, e di quelli eventualmente correlati alle disposizioni

legislative di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente accordo.

4. I criteri per l'attuazione, le modalit e la periodicit di

erogazione dei compensi ed indennit di cui al precedente comma

2 e i relativi importi per quanto attiene alle lettere a), c) e

d) dello stesso comma 2 saranno definiti in sede di

contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente; in

ogni caso l'indennit di incentivazione e funzionalit non potr

essere determinata per importi inferiori a quelli previsti

dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28

settembre 1987, n. 568.

5. Con la contrattazione decentrata a livello di istituzione

ed ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui

al precedente articolo, potr essere affidata a ciascuna unit

funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente

sulla base di priorit, indirizzi e limiti stabiliti a livello

nazionale.

6. E' escluso dalla utilizzazione del fondo di cui al presente

articolo il personale il cui trattamento stipendiale definito

onnicomprensivo dal presente accordo.

 

Articolo 17

Nuovi stipendi

 

1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del

conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 22 del decreto

del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono

cos stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di

equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta

eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche

dirigenziali:

 

 

I    livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 38.591.873

 

II   livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 27.681.248

 

III  livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 19.710.000

 

IV   livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000

 

V    livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000

 

VI   livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 13.331.000

 

VII  livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 11.331.000

 

VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000

 

IX   livello professionale . . . . . . . . . . . . L.  9.031.000

 

X    livello professionale . . . . . . . . . . . . L.  7.981.000

 

 

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti

dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono

attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990; con pari decorrenza

sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione

delle norme di primo inquadramento di cui all'art. 14 del

presente accordo.

3. Per il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al

personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati,

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

settembre 1987, n. 568, competono i seguenti importi lordi (una

tantum):

 

 

                           Qualifiche

 

                           --------------------

 

Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 320.000

 

Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000

 

Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 430.000

 

Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000

 

Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000

 

Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000

 

Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000

 

Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 830.000

 

Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 970.000

 

 

4. Dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui

al comma 1 competono i seguenti valori stipendiali annui lordi,

comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000:

 

 

I    livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 33.558.000

 

II   livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 24.070.000

 

III  livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 16.698.000

 

IV   livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 15.726.000

 

V    livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 13.506.000

 

VI   livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 11.456.000

 

VII  livello professionale . . . . . . . . . . . . L.  9.806.000

 

VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . L.  8.831.000

 

IX   livello professionale . . . . . . . . . . . . L.  7.956.000

 

X    livello professionale . . . . . . . . . . . . L.  6.931.000

 

 

5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli

stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche

dirigenziali sono fissati in:

 

 

Livelli

 

--------------

 

  I      Dirigente generale. . . . . . . . . . . . L. 45.131.987

 

  II     Dirigente di I fascia . . . . . . . . . . L. 35.277.533

 

  III    Dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . L. 23.709.260

 

 

Al maturare di due anni di anzianit al dirigente compete lo

stipendio annuo lordo di L. 26.455.654.

6. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'indennit di cui al comma

5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica

28 settembre 1987, n. 568 sostituita da un assegno aggiuntivo

-- che mantiene le stesse caratteristiche della predetta

indennit -- determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di

anzianit; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L.

5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal

tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal

quindicesimo anno.

7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al

personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e

di tecnologo inquadrato al III livello professionale.

8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai

profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato

nel I e nel II livello professionale resta determinato dal comma

2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica

28 settembre 1987, n. 568.

9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza

amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno

conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche

dirigenziali corrisposta una indennit di funzione connessa

con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione

all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza

dell'attivit di consulenza propositiva, nonch alla

disponibilit richiesta in relazione all'incarico conferito.

Tale indennit commisurata allo stipendio iniziale secondo

appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8.

10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti

dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i

parametri di riferimento ed i criteri necessari per la

individuazione dei coefficienti dell'indennit da attribuire

alle diverse funzioni garantendo obiettivit e trasparenza nei

comportamenti attuativi.

11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di

ricercatore e tecnologo escluso dalla fruizione di qualsiasi

istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso

il compenso per lavoro straordinario.

12. La nuova disciplina dell'indennit di funzione di cui al

comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente

accordo.

Fino alla predetta data il personale dirigente continua a

percepire l'indennit incentivante ed i compensi per il lavoro

straordinario.

13. Per la istituzione dell'indennit di funzione di cui al

precedente comma 9 il Ministero del tesoro autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio per l'Istituto superiore di sanit e per l'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente

agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni

sperimentali per l'industria.

14. Ferma restando l'attuale, normativa di stato giuridico, ai

direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e

sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:

a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre

1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento

economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;

b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al

citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20

settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il

trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente

articolo maggiorato del 40%;

c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2 comma, lettera

a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a), del

presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti

pi favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o

che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da

sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto

con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive

modificazioni ed integrazioni, nonch al personale destinatario

dell'art. 15 della legge n. 88/89, in servizio alla data di

entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica

che rende esecutivo il presente accordo, ancorch inquadrato nel

IV livello professionale, compete -- ad personam -- il trattamento

stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad

eventuale acquisizione di livello professionale superiore

secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale

segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per

tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.

 

Articolo 18

Retribuzione di anzianit

 

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che

abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre

1988 la retribuzione individuale di anzianit incrementata,

tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica

di cui all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi:

 

 

IV   livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 673.000

 

V    livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 601.000

 

VI   livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 499.000

 

VII  livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 429.000

 

VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 374.000

 

IX   livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 343.000

 

X    livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 296.000

 

 

2. Al personale assunto in un data intermedia tra il 1

gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1

corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 2 riassorbono, a far data

dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte

al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 25 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di

cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riassorbiti

contestualmente all'attribuzione dell'importo del livello

superiore.

5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II

e III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si

incrementano di sette classi di cui la prima triennale di

importo pari all'8,3% del trattamento iniziale e le successive

biennali di importo pari all'8% del trattamento stipendiale

risultante dopo l'applicazione della prima classe di aumento.

Successivamente la progressione economica si incrementa di otto

aumenti biennali del 6% del trattamento stipendiale risultante

dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.

6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II

e III di cui al comma 5 del precedente articolo 17 progrediscono

in otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare

iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul

valore dell'ottava classe.

7. La determinazione del valore economico dell'anzianit per

classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6

avviene, fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti

ordinamenti. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economici

si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale,

previsto dal presente accordo per le rispettive posizioni

funzionali, il numero di classi o scatti gi in godimento alla

data del 30 giugno 1990.

8. A decorrere dal 1 luglio 1990 le maggiorazioni stipendiali

di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, attribuite ai

profili di ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonch la

retribuzione individuale di anzianit di cui all'art. 25 del

predetto decreto, agli stessi attribuita, cessano di essere

corrisposte. L'inquadramento economico nel predetto livello

avviene in base all'anzianit riconosciuta, alla data del 1

luglio 1990, nella ex X qualifica, attribuendo al nuovo valore

tabellare iniziale, previsto dal presente accordo, per la

posizione funzionale, il numero di classi o scatti gi

corrisposti alla predetta anzianit.

9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti

maturati alla data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini

del conseguimento della successiva classe o scatto.

10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al secondo

ed al primo livello effettuato secondo quanto previsto dal

secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con riferimento alla

effettiva anzianit maturata nel livello di provenienza.

11. In caso di inquadramento al III livello professionale --

profilo di dirigente --, l'inquadramento effettuato

temporizzando la retribuzione individuale di anzianit fruita

nel livello di provenienza, ai fini della individuazione della

classe o scatto di stipendio da assegnare.

12. In occasione dell'inquadramento al IV livello

professionale dei destinatari della maggiorazione di cui al

comma 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, si proceder al

riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni e nei

tempi previsti per l'attribuzione del nuovo livello retributivo.

 

Articolo 19

Effetti dei nuovi stipendi

 

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione

del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilit,

sulle indennit di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno

alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni

analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli

importi dovuti per indennit integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29

marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti

dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti

integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli

articoli 17 e 18, al personale comunque cessato dal servizio,

con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed

esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si

applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti

per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni

pubbliche.

 

Articolo 20

Mobilit

 

1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione,

anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilit

volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988,

n. 554, corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente,

cui sar integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una

tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

 

 

Livello professionale V e superiori . . . . . . . . L. 3.500.000

 

Livello professionale VI. . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000

 

Livello professionale VII . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000

 

Livello professionale VIII ed inferiori . . . . . . L. 2.000.000

 

 

2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad

altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente

dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di

essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di

appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri, dipartimento della funzione pubblica.

3. I trasferimenti di cui al comma 2, sono attuati nell'ambito

dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello

professionale e profilo professionale di inquadramento

dell'interessato.

 

Articolo 21

Lavoro in turni

 

1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti,

la maggiore disponibilit delle strutture in rapporto alle

esigenze dell'utenza, per le necessit di servizio di

particolari organi dell'amministrazione, nonch per attivit

istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed

anche nei giorni festivi, consentito il ricorso a turni di

lavoro.

2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate

le attivit interessate, le modalit di effettuazione dei turni

e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti

principi generali:

la turnazione potr essere a ciclo continuo oppure

articolata su due o tre turni giornalieri; in questi due ultimi

casi il turno non pu coincidere con la fascia d'obbligo di

presenza in servizio; stabilito il limite massimo di dieci

turni notturni mensili;

per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati

giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello

stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80%

per turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo

rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di

lavoro.

3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12;

quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.

Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra

quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure

previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese

tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di

presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle

pomeridiane.

4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo,

al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi

diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo

commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.

5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori

dai centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici

di linea compatibili con l'orario di servizio corrisposta

l'indennit chilometrica di cui all'allegato n. 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

 

Articolo 22

Indennit per incarichi di direzione di strutture tecniche e

scientifiche e di progetti di ricerca

 

1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei

profili di ricercatore e di tecnologo potr essere attribuita

un'indennit per la direzione di strutture tecniche e

scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle

istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di

progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal

C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15

per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello

professionale di appartenenza.

 

Articolo 23

Contratti a termine

 

1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione

di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di

cui all'art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad

assunzioni, con contratto a termine della durata massima di

cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di

elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.

2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata

degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque

anni, consentita altres l'assunzione a contratto di personale

in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a

seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con

trattamento economico rapportato a corrispondenti

professionalit dell'ente o istituzione.

3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto

o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti

gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; abrogata

ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi

sindacali.

4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovr

essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi,

salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso

alla dotazione ordinaria dell'ente e non potr superare il 50%

dei finanziamenti stessi.

5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei

precedenti commi non potr superare in ogni caso il 10% della

dotazione organica complessiva dell'ente.

6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e

l'O.G.S. si cumula con quello gi consentito dalle preesistenti

disposizioni legislative che continua a risultare a carico del

bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la

normativa prevista dal presente articolo.

 

Articolo 24

Benefici di natura assistenziale e sociale

 

1. La normativa di cui all'art. 59 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive

modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui

all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in alternativa

alla normativa attuale.

2. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al

decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509,

elevato a L. 900.000.

3. Nei casi di eccezionale gravit l'importo del sussidio pu

essere elevato fino al L. 2.500.000, previo parere del direttore

generale gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato

sono elevati rispettivamente a L. 450.000 e a L. 750.000.

4. L'importo di cui al quarto comma dell'art. 28 del decreto

del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 elevato

a L. 100.000.000.

5. L'importo massimo dei prestiti di cui al punto 4

dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16

ottobre 1979, n. 509, determinato con riferimento agli

emolumenti a carattere fisso e continuativo.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dalla

data di entrata in vigore del decreto del Presidente della

Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

7. Per l'applicazione della normativa di cui sopra, il

Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto

superiore di sanit e per l'Istituto superiore per la

prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste relativamente agli istituti di

ricerca e sperimentazione agraria e per il Ministero

dell'industria relativamente alle stazioni sperimentali per

l'industria.

 

Articolo 25

Trattamento di missione

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del

Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo,

fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure

intere lorde dell'indennit di cui all'art. 5 comma 2, del

predetto decreto del Presidente della Repubblica 395/88 sono le

seguenti:

livelli professionali VIII, VII, VI, V, e IV: L. 39.600;

livelli professionali X e IX: L. 28.800.

2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione

stabilito nella stessa misura e con le stesse modalit vigenti

rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente

superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello

Stato.

3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7,

del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in

missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

a) attivit di protezione civile nelle situazioni di prima

urgenza, attivit epidemiologiche e biomediche;

b) attivit di rilevazione, campionamento, osservazione,

misura e controllo anche di impianti ed installazioni

scientifiche;

c) attivit di tutela e rilevazione del patrimonio storico,

artistico ed ambientale;

d) attivit di campagna nelle ricerche geologiche,

geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul

territorio e attivit continuative in galleria;

e) attivit oceanografiche.

4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime

condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono

individuate nella impossibilit della fruizione del pasto e/o

del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di

ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene

corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000

nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e

di L. 20.000 nette per il pernottamento.

 

Articolo 26

Indennit di rischio da radiazioni

 

1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in

continuit all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad

apparecchiature radiologiche in maniera permanente,

corrisposta un'indennit di rischio da radiazioni nella misura

unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennit spetta al personale sopra specificato

tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi

della circolare del Ministero della sanit n. 144 del 4

settembre 1971, e semprech il rischio da radiazioni abbia

carattere professionale, nel senso che non sia possibile

esercitare l'attivit senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente

articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo,

temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o

prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal

personale indicato nel precedente comma 1, corrisposta

un'indennit di rischio parziale nella misura unica mensile

lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto

personale va effettuata da apposita commissione, composta da

almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni

dall'ente o istituzione, nominata dal presidente. Tale

commissione, ove necessario per corrispondere a particolari

esigenze, pu essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennit di rischio da radiazioni di cui ai commi

precedenti non cumulabile con altre eventualmente previste a

titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

 

Articolo 27

Assenze particolari retribuite

 

1. Ai lavoratori che usufruiscono delle aspettative sindacali di

cui al presente accordo ed alle lavoratrici madri vanno

garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario

accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalit ed

alla produttivit.

 

Articolo 28

Esercizio dell'attivit sindacale

 

1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7

del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n.

68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di

aderirvi e di svolgere attivit sindacale all'interno dei luoghi

di lavoro secondo le modalit stabilite nei successivi articoli.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato,

hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri

e di permessi orari nei limiti e secondo le modalit stabilite

negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti

sindacali i lavoratori facenti parte, degli organismi

rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.

93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base

nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le

organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a

dare regolare e formale comunicazione all'istituzione o all'ente

da cui gli interessati dipendono.

 

Articolo 29

Diritto di assemblea

 

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti

di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9

maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante

l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati

con l'amministrazione nell'unit in cui prestano la propria

attivit o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per

trenta ore annue procapite senza decurtazione della

retribuzione.

 

Articolo 30

Aspettative sindacali

 

1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei

dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le

istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 fissato in

sessanta unit.

2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del

presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in

seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a

carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati

in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare

tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale

nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1

riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante

dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente

rappresentative su base nazionale, garantendo comunque,

nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per

ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del

novanta per cento del numero complessivo delle aspettative

riservate alle predette organizzazioni sindacali -- tenuto conto

della particolare struttura organizzativa degli enti e delle

istituzioni del comparto, della specifica dislocazione

territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche

nonch del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che

non supera le ventimila unit -- in via eccezionale, a richiesta

delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per

cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette

organizzazioni sindacali pu essere utilizzata, con riferimento

a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture

sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno

per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate

lavorative di ciascuna settimana.

4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le

organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativit

delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della

circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988,

provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel

rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato

decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali

interessate.

5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del

personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di

appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo

il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al

rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il

provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi

sindacali emanato dalle amministrazioni interessate entro

sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni

ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla

richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle

rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va

comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica.

6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le

organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative

sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse,

sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle

istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali

adempimenti.

 

 

Articolo 31

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

 

1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi

dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o

dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi

delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di

appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti

relative alla professionalit e alla produttivit con esclusione

dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti

gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che

ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al

congedo ordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi

causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente

comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o

all'ente di appartenenza.

 

Articolo 32

Permessi sindacali retribuiti

 

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di

cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire

per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti

giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a

tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o

istituzioni.

2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore

complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale

secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare

settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate

lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed

eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i

servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

 

Articolo 33

Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti

 

1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e

sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a

disposizione per i permessi di cui all'articolo 32 determinato

in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre

di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore effettuata entro il primo

trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in

modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in

parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti

nell'Istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia

ripartita in proporzione al grado di rappresentativit accertato

per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle

deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti

alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalit per la concessione dei permessi retributivi

vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo

conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti delle

dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo

eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una

congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi

interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 sono concessi

a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di

servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui

all'articolo 3 ulteriori permessi retributivi, esclusivamente

per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla

legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali,

regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti

dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni

sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente

complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali,

sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il

numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli Enti

per i conseguenziali adempimenti.

 

Articolo 34

Contributi sindacali

 

1. I dipendenti hanno facolt di rilasciare delega, esente da

imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria

organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota

mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento

dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti

organi statutari.

2. La delega ha validit dal primo giorno del mese successivo

a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si

intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata

dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della

delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Istituzione

o all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale

interessata.

3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni o

enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe

presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il

decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le

modalit comunicate dalle organizzazioni sindacali con

accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.

4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei

terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha

rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle

organizzazioni sindacali.

 

Articolo 35

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

 

1. Il trasferimento in una unit operativa, ubicata in Comune

diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti

sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui

all'art. 25 della legge 19 marzo 1983, n. 93, e delle

organizzazioni e confederazioni sindacali pu essere disposto

solo previo nulla-osta nelle rispettive organizzazioni e

confederazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla

fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato

sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non sono

soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e

regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e

conservano tutti i diritti derivanti dell'applicazione degli

istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la

posizione funzionale di appartenenza.

 

Articolo 36

Norma transitoria

 

1. La normativa pregressa in materia di aspettative sindacali

resta in vigore fino a quando non sar data attuazione alla

nuova ripartizione di cui all'articolo 30, che dovr essere

effettuata entro il 31 dicembre 1990.

 

Articolo 37

Anzianit

 

1. Al personale in servizio attribuito, a tutti gli effetti,

nei profili del nuovo ordinamento l'anzianit gi riconosciuta

al 1 luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente

secondo le tabelle 2, 3 e 4 -- fatta esclusione delle posizioni

acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 --

oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta

data.

2. La predetta anzianit utile o in sede di primo

inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la

progressione a regime nel livello superiore; ulteriori

progressioni saranno riferite all'anzianit di livello.

3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo

inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di

amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente articolo 14.

4. Al personale che alla data del 1 luglio 1990, abbia

acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale,

esperienza professionale con almeno otto anni di anzianit di

profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianit

di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo

competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il

predetto periodo, i seguenti importi annui lordi.

 

 

IV   livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 249.000

 

V    livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 197.000

 

VI   livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 170.000

 

VII  livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 143.000

 

VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 128.000

 

IX   livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 115.000

 

X    livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L.  98.000

 

 

5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze

stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano

nei confronti del personale che abbia maturato o maturi,

rispettivamente, dodici o venti anni di anzianit di profilo,

previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.

 

Articolo 38

Commissioni del personale e di consultazione

del personale

 

1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione

del personale.

2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non gi

di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite

tra le materie oggetto di informazione.

3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di

disciplina.

 

Articolo 39

Durata e rilevazione dell'orario di lavoro

 

1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di

cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, fissato

in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni.

2. L'osservanza dell'orario di lavoro documentata per tutto

il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che

assicurino una piena ed oggettiva conformit fra i dati rilevati

e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivit lavorativa

per il tempo prescritto.

3. Modalit diverse di rilevazione potranno essere autorizzate

ove l'attivit prestata comporti obiettive difficolt di ricorso

ai sistemi automatici generalmente adottati.

 

Articolo 40

Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della

ricerca e sperimentazione agraria

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

 

1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e

sperimentazione agraria al personale in servizio presso gli

Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, conclusione dei

direttori di istituto e dei direttori di sezione operativa, si

applica il presente accordo.

2. Resta ferma la unicit dei ruoli di cui all'articolo 51 del

decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.

1318, e successive modificazioni ed integrazioni cos come

stabilito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

3. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a

livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi

precedenti presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da un

Sottosegretario di Stato all'uopo delegato. Gli accordi

decentrati a livello nazionale sono resi esecutivi con apposito

decreto del Ministro dell'agricoltura.

4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali ai sensi

della legge 11 luglio 1980, n. 312, dipendente dal Ministero

dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i nuovi

profili ed i relativi livelli professionali in base a quanto

previsto dalla tabella di equiparazione n. 3 allegata al

presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

5. Il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione

agraria in servizio presso gli Istituti di ricerca e

sperimentazione agraria in sede di prima applicazione del

presente accordo inquadrato, ai fini giuridici, con decorrenza

dalla data 1 luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione,

nei profili istituiti con il presente accordo secondo la

corrispondenza di cui alla tabella di equiparazione allegata n.

3.

6. Il primo inquadramento effettuato sulla base delle

dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, tab. C, trasferendo le

dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento

nei nuovi profili in base alla tabella di equiparazione allegata

n. 3, fermo restando gli organici complessivi.

7. Gli sperimentatori, che hanno compiuto 8 anni di effettivo

servizio dalla qualifica alla data di entrata in vigore del

decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il

presente accordo, sono inquadrati a decorrere dalla medesima

data, previo superamento di un giudizio di idoneit espresso da

apposita Commissione, nel profilo di I Ricercatore -- Livello II.

8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione

organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il

25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori

e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per

titoli.

 

Articolo 41

Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle

stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e

artigianato

 

1. In attesa della riorganizzazione del settore, il presente

accordo si applica al personale del ruolo delle stazioni

sperimentali del Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971,

con esclusione dei direttori delle stazioni.

2. Il primo inquadramento nei profili del nuovo ordinamento

effettuato secondo la corrispondenza di cui alla tabella 4

allegata al presente accordo di cui costituisce parte

integrante.

3. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione

organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il

25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori

e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per

titoli.

 

Articolo 42

Disposizioni particolari

 

1. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo

29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre

1987, n. 568, a decorrere dal 1 luglio 1989, l'indennit di cui

ai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al

personale appartenente ai profili di dirigente amministrativo e

di tecnologo dei livelli professionali I, II e III.

2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso o estenderanno

ai propri dipendenti la disciplina del personale della ricerca,

provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed

economica di cui al presente accordo con deliberazione da

sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto

con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Si

provveder altres, con decreto del Ministro della difesa di

concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la

funzione pubblica, all'estensione della disciplina di cui al

presente accordo nei confronti del personale del Centro ricerche

esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.).

3. Le stazioni sperimentali per l'Industria provvederanno a

ripartire le dotazioni organiche degli Sperimentatori tra i

nuovi profili di Dirigente di Ricerca. Primo Ricercatore e

Ricercatore nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e

40%, attribuendo gli eventuali arrotondamenti ai profili di

livello inferiore. In sede di prima applicazione il 25% dei

costi di dirigente di ricerca sar attribuito mediante concorsi

per titoli riservati ai primi ricercatori. Ai fini

dell'inquadramento del personale dipendente dei nuovi profili e

livelli professionali, ove le Stazioni sperimentali per

l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del decreto

del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, far

riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata al

presente accordo, relativa al personale del ruolo del Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

Articolo 43

Norma finale di rinvio

 

1. Per ciascun ente o istituzione di ricerca e sperimentazione

restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente

accordo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.

(Gli allegati sono omessi)