12 febbraio 1991, n. 171.
Recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio
1988-1990 concernente il personale
delle istituzioni e degli Enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge-quadro del pubblico impiego 29 marzo 1983, n.
93;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, che ha recepito l'accordo intercompartimentale di
cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego,
relativo al triennio 1988-1990;
Visto l'accordo per il triennio 1988-1990, sottoscritto il 14
novembre 1990 fra la delegazione di parte pubblica e la
delegazione di parte sindacale, riguardante il personale
dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione quali definiti attraverso l'art. 9 della citata
legge n. 168/1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 23
novembre 1990, con la quale ha sottoposto alla Corte dei conti
il contenuto del predetto accordo per la prescritta verifica di
legittimit;
Vista la deliberazione della Corte dei conti - Sezione del
controllo nell'adunanza del 6 dicembre 1990;
Vista la nuova ipotesi di accordo del 10 gennaio 1991, con la
quale le parti, non condividendo le osservazioni formulate dalla
Corte dei conti, hanno confermato l'ipotesi di accordo
sottoscritta il 14 novembre 1990;
Vista, altres, la dichiarazione congiunta del 10 gennaio
1991, con la quale le parti convengono che l'art. 38
dell'ipotesi di accordo da intendere come disposizione
programmatica in attesa di idonei strumenti normativi per
l'effettiva applicazione .
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 gennaio 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'Universit e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della
sanit, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della difesa, per la funzione
pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
1. 1. E' reso esecutivo l'accordo per il triennio 1988-90
sottoscritto dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in
data 14 novembre 1990 e confermato in data 10 gennaio 1991,
riguardante il personale dipendente delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione quali definiti attraverso
l'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel testo allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. 1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto
valutato in lire 104 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso
l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 131 miliardi per
l'anno 1991.
2. Lo Stato concorre al finanziamento degli oneri contrattuali
nella misura di lire 104 miliardi relativamente al periodo
1988-1990 e nella misura di lire 87 miliardi a decorrere dal
1991.
3. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del
presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 13
novembre 1990, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 gennaio 1991, n. 4.
Allegato
riguardante il comparto Ricerca
Articolo 1
Area di applicazione e durata
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sensi
dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al personale
dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2. Il presente accordo concerne il triennio 1 gennaio 1988-31
dicembre 1990.
3. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988 fatte
salve le diverse decorrenze espressamente previste nei
successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Articolo 2
Rapporti amministrazione-utenza
1. Le parti nell'ambito delle iniziative per l'ottimizzazione
dell'erogazione dei servizi, assumono come fondamentale
obiettivo il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
2. In tale quadro gli enti o istituzioni predisporranno,
sentite le organizzazioni sindacali, appositi progetti
finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima
trasparenza e di dialogo nel rapporto con gli utenti, ivi
compresa la riconoscibilit degli addetti ai servizi, mediante
interventi diretti ad assicurare gli adempimenti istituzionali.
Articolo 3
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali
1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare
essenziali nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione sono i seguenti:
1) igiene e sanit pubblica;
2) attivit connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
3) sicurezza prevenzione sul lavoro;
4) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e
dei materiali;
5) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti
speciali, tossici e nocivi;
6) centri elaborazione dati e banche dati;
7) protezione civile e tutela dell'ambiente e del
territorio;
8) erogazione di assegni e di indennit con funzione di
sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, dovr
garantirsi, con le modalit di cui al successivo art. 4, la
continuit delle seguenti prestazioni indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente tutelati:
a) sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle
apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o
alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli
impianti dove vengono esplicate attivit di ricerche
scientifiche per le quali sono utilizzate sostanze radioattive
naturali o artificiali, nonch ai depositi di materie fissili
speciali, di materie grezze, di minerali e di materie
radioattive;
b) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e
di emergenza per quanto necessario ad assicurare la continuit
dei servizi essenziali;
c) salvaguardia degli esperimenti in corso laddove la loro
interruzione ne pregiudichi il risultato;
d) cura degli animali, delle piante destinate alla
sperimentazione e delle colture biologiche;
e) sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e
delle banche dati per non compromettere la continuit dei
servizi essenziali;
f) attivit di sorveglianza permanente del livello di
radioattivit per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
g) attivit di sorveglianza e osservazione per il controllo
sismico e vulcanologico;
h) trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi,
liquidi o gassosi;
i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
l) prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
m) attivit relative ad emergenza nel campo della salute
pubblica, della sicurezza e della prevenzione sul lavoro;
n) ogni intervento richiesto in situazioni di emergenza di
settori e di territori;
o) attivit di controllo dell'inquinamento del mare, dei
laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di
emergenza;
p) pagamento degli stipendi e certificazione per
l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il periodo di
tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle
singole amministrazioni.
Articolo 4
Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali - Prestazioni indispensabili e contingenti di
personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Al fine di cui all'art. 3 e con le modalit di cui al
presente articolo, saranno individuati, per i diversi livelli
professionali addetti ai servizi pubblici essenziali indicati
nello stesso art. 1, appositi contingenti di personale che
dovranno essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza
ricorso al lavoro straordinario, la continuit delle prestazioni
indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, con
apposito accordo decentrato a livello nazionale per ciascun ente
-- da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata -- saranno individuati i livelli professionali di
personale che formeranno i contingenti e saranno disciplinati i
criteri per la determinazione dei contingenti medesimi,
necessari a garantire la continuit delle prestazioni
indispensabili per tutelare l'interesse pubblico nel rispetto
dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi
1 e 2 sar effettuata in sede di contrattazione decentrata a
livello locale entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato
comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa
decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai
commi 2 e 3, le parti dichiarano che assicureranno comunque i
servizi pubblici essenziali.
4. In conformit agli accordi di cui ai commi 2 e 3, le
amministrazioni individuano in occasione di ciascuno sciopero
che interessi i servizi essenziali di cui all'art. 3, i
nominativi di dipendenti in servizio presso le aree interessate
tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo
sciopero stesso per garantire la continuit delle predette
prestazioni, comunicando -- 7 giorni prima della data di
effettuazione dello sciopero -- i nominativi inclusi nei
contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni
sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore
individuati ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla
ricezione della comunicazione, la volont di aderire allo
sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validit
per il periodo di vigenza del decreto del Presidente della
Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
Articolo 5
Parit uomo-donna
1. Il comitato per le pari opportunit di cui all'art. 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.
568, deve essere insediato entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo.
Gli enti garantiranno tutti gli strumenti idonei per il suo
funzionamento.
2. Il comitato composto da un componente designato da ognuna
delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e da un pari numero di funzionari in
rappresentanza degli enti o istituzioni, designati dagli enti o
istituzioni medesime, il comitato presieduto da un
rappresentante degli enti e istituzioni.
3. In sede di contrattazione decentrata nazionale e locale,
anche tenendo conto delle proposte formulate dal comitato per le
pari opportunit, saranno concordate le misure per favorire
l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di lavoro
e di sviluppo professionale, con particolare riferimento a:
a) accesso e modalit di svolgimento dei corsi di formazione
professionale;
b) flessibilit degli orari di lavoro in rapporto a quelli
dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni
funzionali a parit di requisiti professionali, di cui si dovr
tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni pi
qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare per la
generalit dei dipendenti l'assegnazione in via permanente di
mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilit
di evoluzione professionale;
d) ricerca e progetti per individuare e rimuovere la
discriminazione delle lavoratrici;
e) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive
C.E.E., per l'affermazione sul lavoro delle pari dignit delle
persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e
lesivi delle libert personali dei singoli e superare quegli
atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti
rapporti.
Articolo 6
Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Gli enti o istituzioni provvedono all'adozione di idonee
iniziative volte a garantire l'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, in
particolare in quelli a tecnologia avanzata e nelle lavorazioni
di sperimentazione di punta, tenendo conto delle misure atte a
garantire la salubrit e sicurezza degli ambienti di lavoro e la
prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso nei primi
tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite
ai videoterminali.
2. Le organizzazioni sindacali, unitamente agli enti,
verificano l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la salute e la integrit fisica dei dipendenti; nei
settori in cui si ravviser una maggiore incidenza di rischio,
l'ente provveder ad istituire per i dipendenti addetti ai
predetti settori un apposito libretto sanitario.
Articolo 7
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire il
recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata
attestata, da una struttura associativa convenzionata prevista
dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto a
tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a
sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e
controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti
misure di sostegno:
a) concessione dell'aspettativa per infermit per l'intera
durata del ricovero presso strutture specializzate; per il
periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con
retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla met
per l'intera durata del ricovero;
b) concessione di permessi giornalieri orari retributivi,
nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
c) ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, superiore alle
due ore giornaliere previste alla lettera b), con relativa
riduzione retributiva;
d) utilizzazione temporanea, relativa alla fase
riabilitativa, del dipendente in mansioni della stessa qualifica
diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata
dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia
in atto.
2. I dipendenti, il coniuge od i cui parenti entro il 3
grado, a condizione che quest'ultimi non abbiano parenti pi
prossimi, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione,
hanno titolo ad ottenere la concessione di orari flessibili, di
permessi giornalieri o dell'aspettativa per motivi di famiglia
per l'intera durata del progetto medesimo. Gli stessi benefici
spettano ai dipendenti che abbiano la tutela giuridica di
persone che si trovino nelle stesse condizioni previste nel
presente comma.
3. L'amministrazione dispone l'accertamento della idoneit al
servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti
medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste
terapie.
Articolo 8
Tutela dei portatori di handicap e dei dipendenti in
particolari condizioni fisiche
1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la
riabilitazione di dipendenti nei confronti dei quali sia stata
attestata, da una struttura sanitaria pubblica, la necessit di
sottoporsi a terapie salvavita ovvero la condizione di portatore
di handicap o affetti da grave debilitazione psico-fisica, che
debbono sottoporsi ad un intervento riabilitativo predisposto e
controllato dalle strutture medesime, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 7 ad esclusione del comma 3.
2. L'attuazione della normativa sulla tutela dei lavoratori
invalidi, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, ed ai decreti
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
demandata alla negoziazione decentrata territoriale a fine di:
a) individuare e rimuovere gli ostacoli architettonici che
limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di
lavoro;
b) richiedere l'intervento delle strutture ispettive
competenti a certificare l'esistenza degli ostacoli e la natura
degli interventi per rimuoverli;
c) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a
garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori
invalidi.
Articolo 9
Copertura assicurativa
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti
o istituzioni sono tenute a stipulare apposita polizza
assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di missioni o per adempimenti di servizi fuori
dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al
tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni
di servizio.
2. La polizza di cui al primo comma rivolta alla copertura
dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di
terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di propriet del
dipendente nonch di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto
di propriet dell'ente saranno in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalit di cui ai commi
precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente
addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato
il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non
possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni,
dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societ assicuratrici in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme
eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
Articolo 10
Diritto allo studio
1. I permessi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, qualora le richieste superino
il 3% delle unit in servizio presso ciascun ente all'inizio
dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di
studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami degli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino l'anno di corso che precede
l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine,
frequentino gli anni ancora anteriori, escluso il primo, ferma
restando per gli studenti universitari e post-universitari la
condizione di cui al precedente lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare attivit didattiche, che
non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere
a) e b).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al
precedente comma, la precedenza accordata, nell'ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media
inferiore, della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
3. A parit di condizioni i permessi sono accordati ai
dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi
per lo stesso corso di studi e in caso di ulteriore parit
secondo l'ordine decrescente di et.
4. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti
i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio
dei corsi, il certificato di iscrizione e al termine degli
stessi il certificato di frequenza e quello degli esami
sostenuti.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
6. Le graduatorie dei richiedenti potranno essere predisposte
anche per ambiti territoriali delimitati da definirsi in sede di
contrattazione decentrata a livello di ente nei limiti della
percentuale complessiva di cui al primo comma.
Articolo 11
Formazione professionale
1. In attuazione delle disposizioni dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la
formazione professionale costituisce una attivit istituzionale
nelle istituzioni e negli enti di ricerca a fronte della
necessit di garantire una sempre pi alta professionalit e
quindi efficienza del sistema, e di acquisire le conoscenze e le
specializzazioni che la rapidit della crescita del sistema
ricerca, e in generale della scienza, rendono necessarie.
2. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione
promuovono e favoriscono forme permanenti di intervento per la
formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la
specializzazione professionale del personale. I relativi
programmi generali sono formulati d'intesa con le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative e possono
prevedere l'organizzazione di corsi in comune con altre
istituzioni o enti.
3. Le istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione,
atteso il loro potenziale di formazione, possono promuovere
attivit di formazione propedeutiche all'assunzione ed attivit
di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o
per il migliore utilizzo di esse.
4. Le iniziative di formazione di cui ai commi 2 e 3, che
potranno essere perseguite anche attraverso appositi centri,
potranno essere assunte da un singolo ente o istituzione o da
pi enti o istituzioni in comune; utilizzando, ove necessario,
forme di collaborazione con istituzioni di formazione, con le
universit e con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione, potranno, altres, essere chiamati a
contribuire allo svolgimento di tali attivit esperti italiani e
stranieri.
5. Per il perseguimento di obiettivi di formazione le
istituzioni e gli enti di ricerca e sperimentazione potranno
avvalersi, anche, delle iniziative che altre istituzioni
dovessero promuovere in base a specifici accordi con uno o pi
enti di ricerca.
6. L'attivit di formazione sar svolta in base a programmi
annuali e/o pluriennali prevedendone gli appositi stanziamenti.
7. Nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente i
dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi,
piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a
corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie,
e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
8. La partecipazione ad attivit formative riconosciuta
utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del
personale.
9. I programmi di cui al secondo e terzo comma del presente
articolo dovranno indicare anche i criteri generali per la
scelta dei docenti, per le modalit di partecipazione, per le
certificazioni finali nonch i criteri generali di valutazione
dei programmi.
Articolo 12
Attivit culturali e ricreative
1. Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, ai fini
dell'incremento della produttivit, conseguibile anche con il
rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la
promozione culturale e con il benessere psicofisico le
istituzioni e enti possono istituire al loro interno servizi
ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di
approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il
tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi pu essere affidata ad
organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei
dipendenti e da rappresentanti delle istituzioni ed enti ed
sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a
maggioranza, da rappresentanti delle istituzioni ed enti e che
preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei
dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalit di cui al comma 1, le
istituzioni e gli enti possono, compatibilmente con le proprie
necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a
disposizione degli organismi di cui al comma 2, nonch di
eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite,
adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi
istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le istituzioni e gli enti iscrivono negli appositi capitoli
degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria
dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati
partecipano con una quota che non pu eccedere il trenta per
cento del costo complessivo, salvo i casi diversamente previsti
da disposizioni legislative.
6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono
disciplinate le modalit di erogazione dei servizi, i tempi ed i
modi di fruizione, l'organizzazione e quanto altro necessario al
corretto ed efficiente impiego delle risorse strumentali, umane
e finanziarie, fermo restando il controllo sulla gestione degli
organismi di cui ai commi 2 e 3 da parte delle istituzioni ed
enti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanarsi -- sentite le organizzazioni e le confederazioni
sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la
funzione pubblica in data 2 ottobre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 6 ottobre 1989 --
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sar definito il regolamento tipo degli organismi
di cui ai commi 2 e 3.
Articolo 13
Ordinamento del personale
1. In applicazione dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n.
168, l'ordinamento del personale degli enti e delle istituzioni
di ricerca e sperimentazione articolato su 10 livelli
professionali secondo la collocazione dei profili professionali
(riportati nell'allegato 1, quale parte integrante del presente
accordo) di cui all'annessa tabella 1, che costituisce parte
integrante del presente accordo.
2. Distribuzione dotazioni organiche:
a) Per i profili dei dirigenti amministrativi la dotazione
organica complessiva annessa ai livelli II e III attribuita
nella misura massima del 40% per il profilo di dirigente di I
fascia. La dotazione organica del profilo di dirigente generale
prevista soltanto per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.S.T.A.T.,
l'I.S.P.E.S.L., l'I.S.S., ed determinata da tali enti in sede
di definizione dell'ordinamento dei servizi. Il profilo di
dirigente di prima fascia previsto oltre che per gli enti
sopraindicati, per gli enti gi classificati di notevole rilievo
ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Gli
enti gi classificati di normale rilievo possono prevedere
soltanto il profilo di dirigente (III livello).
b) Per i profili dei ricercatori e dei tecnologi la
rispettiva dotazione organica, da sottoporre ad approvazione con
le procedure indicate al successivo comma 4 per il contingente
complessivo, distribuita nella misura massima del 20% e 40%
relativamente ai profili del I e II livello. La dotazione
organica di detti profili non pu essere, in ogni caso,
inferiore rispettivamente al 10% e al 20% della dotazione
complessiva sia dei profili di ricercatori sia dei profili di
tecnologi. La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non
potr essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni
organiche dei profili di ricercatori e tecnologi.
c) Per i profili insistenti sui livelli dal IV al X, la
dotazione organica complessiva per ciascun profilo ancorch
distribuita in percentuali predeterminate su pi livelli. Ai
fini di eventuali assunzioni, ferme restando le percentuali di
pertinenza dei vari livelli, possono essere utilizzati sul
livello iniziale i posti che risultano scoperti negli altri
livelli relativi allo stesso profilo.
d) La dotazione organica complessiva del profilo di
funzionario di amministrazione attribuita nelle misure del 50%
sul IV livello e del 50% sul V livello.
e) La dotazione organica complessiva del profilo di
collaboratore tecnico enti di ricerca distribuita nella misura
del 25% sul IV livello, 35% sul V livello e del 40% sul VI
livello.
f) La dotazione organica complessiva del profilo di
collaboratore di amministrazione distribuita nelle misure del
20% sul V livello, del 30% sul VI livello e del 50% sul VII
livello.
g) La dotazione organica complessiva del profilo di
operatore di amministrazione distribuita nelle misure del 20%
nel VII livello, del 30% nell'VIII livello e del 50% nel IX
livello.
h) La dotazione organica complessiva del profilo di
operatore tecnico distribuita nelle misure del 20% sul VI
livello, del 30% sul VII livello e del 50% sull'VIII livello.
i) La dotazione organica complessiva del profilo di
ausiliario tecnico distribuita nelle misure del 20% sull' VIII
livello, del 30% sul IX livello e del 50% sul X livello.
l) La dotazione organica complessiva del profilo di
ausiliario di amministrazione distribuita nelle misure del 50%
sul IX livello e del 50% sul X livello.
3. Accesso e progressione di livello.
a) Per i profili professionali di ricercatore e di
tecnologo, per ognuno dei quali non ammessa mobilit da altri
profili, l'accesso ad ognuno dei livelli, I, II e III previsto
esclusivamente attraverso concorso pubblico nazionale.
b) Per tutti gli altri profili, salvo i profili dirigenziali
per i quali si seguono i criteri di cui al presente articolo,
lettera c), l'accesso previsto dall'esterno per il livello di
base. Gli enti o istituzioni in presenza di specifiche esigenze
funzionali possono procedere ad assunzioni dall'esterno anche
per collaboratore tecnico e funzionario d'amministrazione -- IV
livello -- nel limite del 5% della dotazione di livello del
profilo interessato. Per questi profili professionali la
progressione di livello avverr mediante procedure concorsuali
e/o criteri sull'accertamento del merito e della professionalit
nei confronti del personale rivestente il profilo interessato,
che abbia maturato, rispettivamente, 6 anni di servizio per ogni
livello dei profili di collaboratore tecnico enti di ricerca,
operatore tecnico e ausiliario tecnico e 5 anni di servizio per
ogni livello dei profili di funzionamento di amministrazione,
collaboratore di amministrazione, operatore di amministrazione e
ausiliario di amministrazione. Le procedure e i criteri di cui
sopra saranno determinate dai singoli enti ed istituzioni. Non
ammessa mobilit tra i predetti profili. Nei pubblici concorsi
il 25% dei posti riservato al personale dipendente in possesso
del titolo di studio richiesto dal bando ed appartenente a
profilo per il quale previsto il titolo di studio pari o
immediatamente inferiore.
c) I posti del profilo di dirigente (terzo livello
professionale), disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono
conferiti con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo nel
limite massimo del 50% per concorso speciale per titoli ed esame
riservato al personale del ruolo ad esaurimento e ai funzionari
di amministrazione con almeno 5 anni di effettivo servizio nel
profilo, e per il 50% previo concorso pubblico per titoli ed
esami cui pu partecipare personale interno con 5 anni di
servizio nel profilo di funzionario di amministrazione ed
esterno all'ente purch in possesso del diploma di laurea e di
specifica esperienza di lavoro equipollente a quella di
funzionario di amministrazione. Il concorso pubblico precede il
concorso speciale e gli eventuali arrotondamenti per la
determinazione dei posti da mettere a concorso sono effettuati a
favore del concorso pubblico. I posti di dirigente di prima
fascia disponibili al 31 dicembre di ogni anno sono conferiti
con decorrenza 1 gennaio dell'anno successivo, previo concorso
per titoli riservato ai dirigenti con almeno tre anni di
servizio nel terzo livello professionale. La nomina a dirigente
generale (primo livello professionale) disposta per un
contingente numerico del 50% dei posti disponibili fra i
dirigenti di prima fascia con almeno tre anni di effettivo
servizio nel secondo livello professionale e qualifiche
equiparate, per l'ulteriore contingente previo concorso pubblico
per titoli cui pu partecipare il personale dirigente dell'ente
o esterno in possesso del diploma di laurea e di idonei
requisiti professionali. Nel primo concorso speciale per
l'accesso al profilo di dirigente (terzo livello professionale),
il 25% dei posti riservato al personale del ruolo ad
esaurimento.
4. Rideterminazione dotazioni organiche.
a) Tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui
all'art. 9 della legge n. 168/89, ad eccezione degli istituti
indicati nelle successive lettere b) e c) provvedono, sulla base
del nuovo assetto ordinamentale e delle esigenze funzionali ed
organizzative, a deliberare, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente
accordo, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, le nuove dotazioni organiche dei profili, senza
alcuna unificazione o diversa collocazione dei medesimi. Le
delibere sono soggette alle approvazioni dei Ministeri vigilanti
di concerto con i Ministri del tesoro, dell'universit e della
ricerca scientifica e tecnologica e della funzione pubblica.
b) Le dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanit
e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul
lavoro sono rideterminate con decreto del Ministro della sanit,
di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la
funzione pubblica, senza alcuna unificazione o diversa
collocazione dei profili.
c) Le dotazioni organiche dell'Istituto nazionale di
statistica sono determinate in base alle disposizioni del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, senza alcuna
unificazione o diversa collocazione dei profili.
Articolo 14
Norme generali di primo inquadramento
1. Il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n.
168, inquadrato, con decorrenza 1 luglio 1989 o dalla
successiva data di assunzione o di attribuzione di diversa
qualifica, secondo la corrispondenza di cui all'annessa tabella
2 -- allegata al presente accordo, di cui costituisce parte
integrante -- e le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il primo inquadramento effettuato sulla base delle
dotazioni organiche vigenti per ciascun ente alla data del 1
luglio 1989, trasferendo le dotazioni dei profili professionali
del preesistente ordinamento sui nuovi profili in base alle
corrispondenze di cui alla tabella 2, fermo restando gli
organici complessivi. Per quanto concerne l'Istituto superiore
di sanit il riferimento quello risultante dall'inquadramento
gi disposto ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285,
sulla base delle tabelle di equiparazione fissata con decreto
ministeriale 9 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il
21 dicembre 1989, ripartendo i posti relativi con riferimento
alle attuali corrispondenze e percentuali stabilite dalle
allegate tabelle n. 1, 2.
3. L'applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo 1988, n. 285 (l'applicazione del comma 6
dell'art. 4 effettuato con riferimento unicamente all'organico
complessivo dei singoli profili professionali) comporta la
conseguente modifica dell'inquadramento nel profilo, come dalla
corrispondenza di cui alla tabella 2, dalla data di decorrenza
dell'attribuzione di diversa qualifica, se successiva alla
suindicata data del 1 luglio 1989.
4. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento sono
inquadrati nel IV livello professionale, fino alla concorrenza
del 75% dei posti rispettivamente disponibili nei profili di
funzionario di amministrazione e di collaboratore tecnico enti
di ricerca:
a) i funzionari di amministrazione, gi appartenenti
all'VIII qualifica funzionale, che alla data di entrata in
vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo
abbiano un'anzianit di servizio di almeno 15 anni, nonch il
personale di VIII qualifica dell'I.S.T.A.T. dell'I.S.S. cui
risulta attribuita l'VIII qualifica funzionale da almeno 5 anni
e che per lo stesso periodo abbia svolto funzioni proprie del
profilo di funzionario capo del preesistente ordinamento;
b) gli specialisti tecnici enti di ricerca del precedente
ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che
rende esecutivo il presente accordo abbiano un'anzianit di
servizio effettivo nei profili di collaboratore tecnico enti di
ricerca VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate e
specialista tecnico enti di ricerca VIII qualifica funzionale, e
qualifiche equiparate, complessivamente non inferiore a 12 anni
o un'anzianit di servizio di 15 anni di cui non meno di 8
effettivi nel profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca
VII qualifica funzionale e qualifiche equiparate. L'ulteriore
25% dei posti disponibili conferito a seguito di procedura
concorsuale riservata, rispettivamente, ai funzionari di
amministrazione, V livello professionale, ed ai collaboratori
tecnici enti di ricerca, V livello professionale; il conseguente
inquadramento ha decorrenza 1 luglio 1989, cos come gli
inquadramenti derivanti dai concorsi di cui al punto 6)
dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568, per i posti gi disponibili prima della
predetta data e messi a concorso successivamente.
5. In sede di applicazione del nuovo ordinamento sono
inquadrati nel V livello professionale, profilo di funzionario
di amministrazione:
i collaboratori di amministrazione del precedente ordinamento
che alla data di entrata in vigore del decreto che rende
esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianit effettiva di servizio
non inferiore a sette anni nel profilo professionale di
collaboratore di amministrazione, VII qualifica funzionale, e
qualifiche equiparate, o siano vincitori di concorso pubblico
per il predetto profilo ovvero appartenenti al medesimo profilo
e provvisti di diploma di laurea. In assenza dei predetti
requisiti l'inquadramento disposto per il nuovo profilo di
collaboratore di amministrazione, VI livello professionale.
6. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono
inquadrati nel V livello, fino alla concorrenza dei posti
rispettivamente disponibili per i profili di collaboratore
tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione:
a) i collaboratori tecnici enti di ricerca che alla data di
entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente
accordo, abbiano almeno otto anni effettivi di servizio nel
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca VII qualifica
funzionale e qualifiche equiparate;
b) i collaboratori di amministrazione del precedente
ordinamento che alla data di entrata in vigore del decreto che
rende esecutivo l'accordo, abbiano un'anzianit di servizio
effettivo di cinque anni in detto profilo di VII qualifica
funzionale e qualifiche equiparate.
7. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono
inquadrati nel VI livello, fino alla concorrenza dei posti
rispettivamente disponibili per il profilo di operatore tecnico
e collaboratore di amministrazione:
a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore
del decreto che rende esecutivo il presente accordo, abbiano
un'anzianit di servizio effettivo di almeno undici anni nel
profilo di operatore specializzato V qualifica funzionale e
qualifiche equiparate, o nei profili di assistente tecnico e
assistente tecnico statistico di VI qualifica funzionale e
qualifiche equiparate;
b) i collaboratori di amministrazione che, alla data di
entrata in vigore del decreto che rende esecutivo il presente
accordo, abbiano un'anzianit di servizio effettivo di almeno
cinque anni.
8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono
inquadrati nel VII livello, fino alla concorrenza dei posti
rispettivamente disponibili, nel profilo di operatore tecnico e
di operatore di amministrazione:
a) gli operatori tecnici che alla data di entrata in vigore
del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano
un'anzianit di servizio effettivo di almeno otto anni;
b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata
in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo
abbiano un'anzianit di servizio effettivo di almeno cinque anni
nella V qualifica funzionale del preesistente ordinamento, e
qualifiche equiparate.
9. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono
inquadrati nell'VIII livello fino alla concorrenza dei posti
rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e
di operatore di amministrazione:
a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore
del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano
un'anzianit di servizio effettivo di almeno otto anni;
b) gli operatori di amministrazione che alla data di entrata
in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo
abbiano un'anzianit di servizio effettivo di almeno cinque
anni.
10. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento, sono
inquadrati nel IX livello fino alla concorrenza dei posti
rispettivamente disponibili nel profilo di ausiliario tecnico e
di ausiliario di amministrazione:
a) gli ausiliari tecnici che alla data di entrata in vigore
del decreto che rende esecutivo il presente accordo abbiano
un'anzianit effettiva di servizio di almeno quattro anni;
b) gli ausiliari di amministrazione che alla data di entrata
in vigore del decreto che rende esecutivo il presente accordo
abbiano un'anzianit effettiva di servizio di almeno quattro
anni;
11. I dipendenti cui in base al preesistente ordinamento
stato attribuito il profilo di assistente tecnico, VI qualifica
funzionale o assistente statistico, VI qualifica funzionale,
conservano ad personam detto profilo con assegnazione del VII
livello professionale del nuovo ordinamento. A detti dipendenti
data facolt di optare per il profilo di operatore tecnico VII
livello professionale. Accedono direttamente al VI livello di
detto profilo coloro che rivestivano nell'ordinamento
preesistente all'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 1 marzo 1988, n. 285 i livelli apicali o le
qualifiche corrispondenti della carriera di appartenenza. I
posti temporaneamente, assegnati agli assistenti tecnici ed
assistenti tecnici statistici sono di pertinenza della dotazione
organica, del profilo di operatore tecnico. All'amministrazione
data facolt di disporre, a domanda dell'interessato, il
trasferimento, in presenza di disponibilit di organico, al
profilo collaboratore di amministrazione, VII livello se
risultino in possesso del titolo di studio richiesto per tale
profilo. Saranno altres ammessi in sede di prima applicazione
del nuovo ordinamento a partecipare a concorso interno per il
profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello
professionale se in possesso del titolo di studio e della
specializzazione richiesta per detto profilo.
12. Per il personale gi inquadrato nel precedente ordinamento
nella fascia iniziale profilo ricercatore e nella seconda fascia
profilo primo ricercatore della X qualifica funzionale in sede
di prima applicazione del nuovo ordinamento l'amministrazione
valuta, in base ai titoli e a domanda dell'interessato, il
passaggio ai corrispondenti profili di tecnologo e primo
tecnologo. Per lo stesso personale l'Istituto superiore di
sanit, in presenza di particolari posizioni non riconducibili
ai profili previsti dal presente accordo per il III livello
professionale, disporr la conservazione nello stesso III
livello del profilo nel preesistente ordinamento.
13. I criteri per la formulazione delle graduatorie utili ai
fini del primo inquadramento prevederanno per i livelli apicali
di ciascun profilo come titoli di precedenza, nell'ordine, il
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo
ed il titolo immediatamente inferiore e, come titolo di
preferenza, l'anzianit effettiva di servizio nella qualifica di
provenienza. Per i livelli intermedi come titolo di precedenza,
l'anzianit effettiva di servizio nella qualifica di
provenienza.
14. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1988, n. 285 non trova applicazione per gli enti e le
istituzioni di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Non trova altres applicazione il settimo comma dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285.
15. L'Istituto superiore di sanit, l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli istituti di
sperimentazione agraria e le stazioni sperimentali per
l'industria, hanno facolt, per una sola volta, a seguito della
rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 13,
comma 4, lettera b), di utilizzare il 25% dei posti disponibili
per concorsi interni per titoli ed esami, riservati al personale
in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio
1989, n. 168, in possesso da detta data del titolo di studio
richiesto per il profilo da assegnare ed a cui fin dalla data di
assunzione sia stato assegnato e che abbia svolto in modo
continuativo mansioni proprie del medesimo profilo.
16. Analoga facolt, a seguito della rideterminazione delle
dotazioni organiche ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) e
c), pu essere esercitata da tutti gli enti ed istituzioni per
la copertura, previo concorso per titoli, fino al 25% dei posti
di dirigente tecnologo a favore del personale cui risulti
assegnato il profilo di primo tecnologo ed a cui risulti
affidata la direzione di aree o strutture tecnico scientifiche a
livello nazionale per le quali viene prevista la posizione di
dirigente tecnologo e per la copertura, previo concorso per
titoli, fino al 25% dei posti di primo tecnologo a favore del
personale cui risulti assegnato il profilo di tecnologo, che sia
in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia svolto
in via preminente e con carattere di continuit funzioni proprie
del profilo di primo tecnologo, nonch per la copertura fino al
25% dei posti di funzionari di amministrazione, IV livello, a
favore del personale cui risulti assegnato il profilo di
funzionario di amministrazione, V livello, ed a cui sia stato
attribuito da almeno quattro anni la responsabilit di strutture
per le quali viene prevista la posizione corrispondente al IV
livello professionale.
17. Per l'esercizio delle facolt di cui al comma 15 i
provvedimenti relativi alle rideterminazioni delle dotazioni
organiche dovranno specificare i posti da coprire ed i
destinatari del concorso interno.
18. Le posizioni soprannumerarie del profilo di primo
ricercatore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto che rende esecutivo il presente accordo, saranno
riassorbite per il 75% dei posti che si renderanno disponibili
nel profilo stesso. Le posizioni soprannumerarie del profilo di
primo ricercatore rendono indisponibili per il corrispondente
numero i posti di ricercatore. Per gli enti ove non siano state
ultimate le procedure di inquadramento conseguenti al diritto di
opzione di cui al comma 6 dell'art. 14 e al comma 1 dell'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 568, l'inquadramento stesso sar effettuato nei profili di
ricercatore e tecnologo, previa valutazione dei requisiti e dei
titoli. Ove non sia stato esercitato il diritto di opzione di
cui al comma 11 dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987 l'inquadramento
effettuato nel corrispondente profilo di tecnologo. Gli enti
che, alla data di entrata in vigore del decreto che rende
esecutivo il presente accordo, presentino vacanze di organico
nel profilo di primo ricercatore, potranno procedere, in via
eccezionale e per una sola volta, alla relativa copertura previo
concorso interno. Le posizioni soprannumerarie del profilo di
primo ricercatore dell'Istituto superiore di sanit saranno
determinate dopo l'applicazione dell'art. 32, comma 10, della
legge 7 agosto 1973, n. 519, nei confronti del personale assunto
come ricercatore prima dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 568/1987. Analogamente le
posizioni soprannumerarie del profilo di primo ricercatore degli
istituti di sperimentazione agraria saranno determinate dopo
l'applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 nei
confronti degli sperimentatori, inquadrati nel profilo di
ricercatore, assunti prima dell'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
Articolo 15
Fondo per il miglioramento dell'efficienza
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568 resta
disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 dicembre
1990.
2. Per le finalit di cui al successivo articolo, a decorrere
dal 31 dicembre 1990 costituito presso ciascuna istituzione ed
ente un fondo annuo, denominato Fondo per il miglioramento
dell'efficienza , che alimentato:
a) dall'importo corrisposto nell'anno 1989 per lavoro
straordinario e per incentivazione; tale importo non potr
comunque essere inferiore alla somma pari a 250 ore di
straordinario per il numero di dipendenti in servizio al 31
dicembre 1988 ed alle tariffe per lavoro straordinario a tale
data vigenti. I successivi incrementi derivanti da nuove
assunzioni di personale e da revisione delle tariffe per lavoro
straordinario vanno riferiti esclusivamente al personale
destinatario dell'utilizzazione del Fondo ;
b) dall'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione
delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio
pomeridiani, notturni e festivi ed all'erogazione dell'indennit
meccanografica, maggiorato della eventuale integrazione di spesa
per turni di servizio riferita all'anno 1989, nonch
dell'importo destinato nell'anno 1989 alle indennit di rischio,
maneggio valori, reperibilit, sede disagiata, indennit di
incentivazione e funzionalit di cui all'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, al
compenso particolare previsto dall'Istituto superiore di sanit
dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 ed alle altre
indennit comunque denominate e gi deliberate nonch a quella
gi previste da preesistenti specifiche disposizioni di legge;
c) dalla quota dell'0,80% monte salari annuo relativa a
ciascun istituzione ed ente di cui al 1 comma dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n.
568;
d) da un'importo pari al trenta per cento dei ricavi netti
(dedotti tutti i costi ivi comprese le spese del personale
interamente o per la quota di pertinenza) derivati dalla
stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza
di cui al comma 4 dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
3. Il fondo di cui al comma precedente integrato, in
presenza di effetti finanziari positivi conseguenti
all'intensificazione dell'attivit svolta dagli enti, di una
quota delle maggiori entrate derivanti dalla eventuale
istituzione od adeguamento, secondo la normativa vigente, di
corrispettivi finalizzati alla erogazione di servizi pi
qualificati a favore dell'utenza. La quota predetta definita
in sede di contrattazione decentrata di livello di ente.
4. Per le istituzioni ed enti destinatarie di disposizioni
legislative di istituzione, di finanziamenti o di incremento dei
fondi di incentivazione della produttivit, compresi quelli
correlati al comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, di altre indennit
di istituto e similari comunque denominate ovvero per le
Istituzioni ed enti eventualmente destinatarie di analoghe
future disposizioni legislative, la quota aggiuntiva di cui alla
lettera c) del comma secondo posta a carico, fino a
concorrenza, degli stanziamenti derivanti dall'applicazione
delle predette disposizioni.
5. Per la istituzione del Fondo di cui al comma 2 il Ministro
del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto superiore di
sanit e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro, per il Ministero dell'agricoltura e
foreste relativamente agli istituti di sperimentazione agraria e
per il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato relativamente alle stazioni sperimentali.
Articolo 16
Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza
1. Il fondo di cui all'art. 15 destinato alla erogazione di
compensi al personale secondo le disposizioni del presente
articolo per la realizzazione di piani, progetti e/o altre
iniziative individuate con la contrattazione decentrata a
livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
2. In rapporto alle esigenze peculiari di ciascun ente, il
fondo finalizzato:
a) in via prioritaria, all'erogazione dell'indennit e dei
compensi di incentivazione definiti in sede di contrattazione
decentrata a livello di ente. I compensi, per i quali va
assicurata la disponibilit al meno del 30% del fondo verranno
corrisposti in rapporto alla realizzazione dei programmi,
tenendo conto di parametri oggettivi, quali il tempo, il livello
professionalit e le capacit di iniziativa e dell'impegno
partecipativo; la valutazione di questi ultimi elementi compete,
nell'ambito di criteri generali definiti in sede di
contrattazione decentrata per Ente ed Istituzione, al
responsabile del programma;
b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che
si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni
di lavoro, connesse anche a carenze di organico, nel limite
individuale massimo non superiore a 250 ore annue; eccezionali
deroghe per le attivit connesse agli organi collegiali e dei
vertici dirigenziali saranno definite in sede di contrattazione
decentrata nazionale. La quota del fondo utilizzabile per
compensare le prestazioni di lavoro straordinario non potr
eccedere il limite delle 100 ore per il numero dei dipendenti
destinatari dell'utilizzazione del fondo;
c) a remunerare gravose articolazioni dell'orario di lavoro,
connesse, in particolare, al potenziamento della funzionalit
degli uffici e delle strutture ed al funzionamento delle
attrezzature informatiche;
d) all'attribuzione di indennit per l'esercizio di compiti
che comportano specifiche responsabilit, ovvero oneri, rischi o
disagi particolarmente rilevanti, nonch alla reperibilit
collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono
interventi di urgenza.
3. Non sono attribuibili indennit ed altri compensi accessori
al di fuori di quelli a carico del fondo di cui al presente
articolo, fatta eccezione di quelli previsti dagli articoli 20,
22, 25 e 26, che non fanno carico al fondo di cui al primo
comma, e di quelli eventualmente correlati alle disposizioni
legislative di cui al comma 4 dell'art. 15 del presente accordo.
4. I criteri per l'attuazione, le modalit e la periodicit di
erogazione dei compensi ed indennit di cui al precedente comma
2 e i relativi importi per quanto attiene alle lettere a), c) e
d) dello stesso comma 2 saranno definiti in sede di
contrattazione decentrata a livello di istituzione ed ente; in
ogni caso l'indennit di incentivazione e funzionalit non potr
essere determinata per importi inferiori a quelli previsti
dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568.
5. Con la contrattazione decentrata a livello di istituzione
ed ente, la gestione di una quota del fondo complessivo di cui
al precedente articolo, potr essere affidata a ciascuna unit
funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente
sulla base di priorit, indirizzi e limiti stabiliti a livello
nazionale.
6. E' escluso dalla utilizzazione del fondo di cui al presente
articolo il personale il cui trattamento stipendiale definito
onnicomprensivo dal presente accordo.
Articolo 17
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi, comprensivi del
conglobamento di L. 1.081.000, di cui all'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono
cos stabiliti, a regime, tenuto conto della tabella di
equiparazione giuridico economica di cui all'allegato 2 e fatta
eccezione per il personale inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali:
I livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 38.591.873
II livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 27.681.248
III livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 19.710.000
IV livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 18.071.000
V livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 15.531.000
VI livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 13.331.000
VII livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 11.331.000
VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000
IX livello
professionale . . . . . . . . . . . . L.
9.031.000
X livello
professionale . . . . . . . . . . . . L.
7.981.000
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti
dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono
attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990; con pari decorrenza
sono attribuiti i benefici economici derivanti dall'applicazione
delle norme di primo inquadramento di cui all'art. 14 del
presente accordo.
3. Per il periodo dal 1 luglio 1988 al 31 dicembre 1989 al
personale inquadrato nelle qualifiche e profili sotto riportati,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1987, n. 568, competono i seguenti importi lordi (una
tantum):
Qualifiche
--------------------
Livello I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 320.000
Livello II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 340.000
Livello III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 430.000
Livello IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000
Livello V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 550.000
Livello VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 600.000
Livello VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 700.000
Livello VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 830.000
Livello IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 970.000
4. Dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 al personale di cui
al comma 1 competono i seguenti valori stipendiali annui lordi,
comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000:
I livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 33.558.000
II livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 24.070.000
III livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 16.698.000
IV livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 15.726.000
V livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 13.506.000
VI livello
professionale . . . . . . . . . . . . L. 11.456.000
VII livello
professionale . . . . . . . . . . . . L.
9.806.000
VIII livello professionale . . . . . . . . . . . . L. 8.831.000
IX livello
professionale . . . . . . . . . . . . L.
7.956.000
X livello
professionale . . . . . . . . . . . . L.
6.931.000
5. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 2 gli
stipendi annui lordi del personale che riveste qualifiche
dirigenziali sono fissati in:
Livelli
--------------
I Dirigente
generale. . . . . . . . . . . . L. 45.131.987
II Dirigente di I fascia
. . . . . . . . . . L. 35.277.533
III Dirigente . . . . . . . . .
. . . . . . . L. 23.709.260
Al maturare di due anni di anzianit al dirigente compete lo
stipendio annuo lordo di L. 26.455.654.
6. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'indennit di cui al comma
5 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568 sostituita da un assegno aggiuntivo
-- che mantiene le stesse caratteristiche della predetta
indennit -- determinato in lire 4.410.000 sino al quarto anno di
anzianit; in L. 5.145.000 dal quinto all'ottavo anno; in L.
5.880.000 dal nono al dodicesimo anno; in L. 6.615.000 dal
tredicesimo al quattordicesimo anno e in L. 7.350.000 dal
quindicesimo anno.
7. L'assegno aggiuntivo di cui al precedente comma compete al
personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e
di tecnologo inquadrato al III livello professionale.
8. L'assegno aggiuntivo per il personale appartenente ai
profili professionali di ricercatore e di tecnologo, inquadrato
nel I e nel II livello professionale resta determinato dal comma
2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 568.
9. In attesa di un riordino complessivo della dirigenza
amministrativa, cui gli enti e le istituzioni dovranno
conformarsi, al personale inquadrato nelle qualifiche
dirigenziali corrisposta una indennit di funzione connessa
con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione
all'importanza della direzione delle strutture, alla rilevanza
dell'attivit di consulenza propositiva, nonch alla
disponibilit richiesta in relazione all'incarico conferito.
Tale indennit commisurata allo stipendio iniziale secondo
appositi coefficienti varianti da 0,1 a 0,8.
10. Le singole amministrazioni con i provvedimenti previsti
dai rispettivi ordinamenti determinano in via preventiva i
parametri di riferimento ed i criteri necessari per la
individuazione dei coefficienti dell'indennit da attribuire
alle diverse funzioni garantendo obiettivit e trasparenza nei
comportamenti attuativi.
11. Il personale dirigenziale e quello dei profili di
ricercatore e tecnologo escluso dalla fruizione di qualsiasi
istituto incentivante di cui al presente accordo, ivi compreso
il compenso per lavoro straordinario.
12. La nuova disciplina dell'indennit di funzione di cui al
comma 9 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente
accordo.
Fino alla predetta data il personale dirigente continua a
percepire l'indennit incentivante ed i compensi per il lavoro
straordinario.
13. Per la istituzione dell'indennit di funzione di cui al
precedente comma 9 il Ministero del tesoro autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio per l'Istituto superiore di sanit e per l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del Lavoro e per il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste e Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente
agli istituti di sperimentazione agraria e le stazioni
sperimentali per l'industria.
14. Ferma restando l'attuale, normativa di stato giuridico, ai
direttori generali delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 compete:
a) per gli enti di ricerca di normale rilievo, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento
economico omnicomprensivo del dirigente di ricerca;
b) per gli enti di ricerca di notevole rilievo, di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
settembre 1975 e successive modificazioni ed integrazioni, il
trattamento stipendiale di cui alla lettera a) del presente
articolo maggiorato del 40%;
c) per gli enti di cui all'articolo 13, 2 comma, lettera
a), il trattamento stipendiale di cui alla lettera a), del
presente articolo maggiorato del 60%, fatti salvi i trattamenti
pi favorevoli previsti da specifiche disposizioni di legge o
che siano determinati dall'ente con deliberazione motivata da
sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
15. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 748/72 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonch al personale destinatario
dell'art. 15 della legge n. 88/89, in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
che rende esecutivo il presente accordo, ancorch inquadrato nel
IV livello professionale, compete -- ad personam -- il trattamento
stipendiale determinato secondo la previgente normativa fino ad
eventuale acquisizione di livello professionale superiore
secondo le disposizioni del presente Accordo. Tale personale
segue, per il trattamento accessorio, la disciplina prevista per
tutto il personale inquadrato nel IV livello professionale.
Articolo 18
Retribuzione di anzianit
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, a tutto il personale che
abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre
1988 la retribuzione individuale di anzianit incrementata,
tenuto conto della tabella di equiparazione giuridico economica
di cui all'allegato 2, dei seguenti importi annui lordi:
IV livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 673.000
V livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 601.000
VI livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 499.000
VII livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 429.000
VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 374.000
IX livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 343.000
X livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 296.000
2. Al personale assunto in un data intermedia tra il 1
gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 l'importo di cui al comma 1
corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 2 riassorbono, a far data
dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte
al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
4. In caso di passaggio al livello superiore gli importi di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono riassorbiti
contestualmente all'attribuzione dell'importo del livello
superiore.
5. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II
e III di cui al comma 1 del precedente articolo 17 si
incrementano di sette classi di cui la prima triennale di
importo pari all'8,3% del trattamento iniziale e le successive
biennali di importo pari all'8% del trattamento stipendiale
risultante dopo l'applicazione della prima classe di aumento.
Successivamente la progressione economica si incrementa di otto
aumenti biennali del 6% del trattamento stipendiale risultante
dopo l'ultimo dei precedenti incrementi.
6. I valori stipendiali iniziali annui lordi dei livelli I, II
e III di cui al comma 5 del precedente articolo 17 progrediscono
in otto classi biennali del 6% computato sul valore tabellare
iniziale e in successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul
valore dell'ottava classe.
7. La determinazione del valore economico dell'anzianit per
classi e scatti in base al meccanismo di cui ai commi 5 e 6
avviene, fino al 30 giugno 1990, in base ai previgenti
ordinamenti. A far data dal 1 luglio 1990 i livelli economici
si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale,
previsto dal presente accordo per le rispettive posizioni
funzionali, il numero di classi o scatti gi in godimento alla
data del 30 giugno 1990.
8. A decorrere dal 1 luglio 1990 le maggiorazioni stipendiali
di cui al secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, attribuite ai
profili di ricercatore e di tecnologo di terzo livello nonch la
retribuzione individuale di anzianit di cui all'art. 25 del
predetto decreto, agli stessi attribuita, cessano di essere
corrisposte. L'inquadramento economico nel predetto livello
avviene in base all'anzianit riconosciuta, alla data del 1
luglio 1990, nella ex X qualifica, attribuendo al nuovo valore
tabellare iniziale, previsto dal presente accordo, per la
posizione funzionale, il numero di classi o scatti gi
corrisposti alla predetta anzianit.
9. Il periodo temporale eccedente le classi o gli scatti
maturati alla data del 1 luglio 1990 viene utilizzato ai fini
del conseguimento della successiva classe o scatto.
10. In caso di passaggio di livello l'inquadramento al secondo
ed al primo livello effettuato secondo quanto previsto dal
secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con riferimento alla
effettiva anzianit maturata nel livello di provenienza.
11. In caso di inquadramento al III livello professionale --
profilo di dirigente --, l'inquadramento effettuato
temporizzando la retribuzione individuale di anzianit fruita
nel livello di provenienza, ai fini della individuazione della
classe o scatto di stipendio da assegnare.
12. In occasione dell'inquadramento al IV livello
professionale dei destinatari della maggiorazione di cui al
comma 6) dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, si proceder al
riassorbimento di detta maggiorazione nelle proporzioni e nei
tempi previsti per l'attribuzione del nuovo livello retributivo.
Articolo 19
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilit,
sulle indennit di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno
alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulla determinazione degli
importi dovuti per indennit integrativa speciale.
2. In ottemperanza al disposto dell'art. 13 della legge 29
marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti
dall'applicazione del presente accordo sono corrisposti
integralmente alle scadenze e nelle percentuali previste dagli
articoli 17 e 18, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.
3. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed
esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si
applicano ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti
per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni
pubbliche.
Articolo 20
Mobilit
1. Al personale trasferito da una ad altra amministrazione,
anche di diverso comparto, a seguito delle procedure di mobilit
volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, corrisposto, a cura dell'amministrazione ricevente,
cui sar integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso una
tantum a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:
Livello professionale V e superiori . . . . . . . . L. 3.500.000
Livello professionale VI. . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000
Livello professionale VII . . . . . . . . . . . . . L. 2.500.000
Livello professionale VIII ed inferiori . . . . . . L. 2.000.000
2. I trasferimenti del personale da un ente o istituzione ad
altro, all'interno del comparto, sono disposti dal presidente
dell'ente o istituzione presso cui il dipendente chiede di
essere trasferito, previo nulla osta dell'ente o istituzione di
appartenenza e sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dipartimento della funzione pubblica.
3. I trasferimenti di cui al comma 2, sono attuati nell'ambito
dei posti vacanti e disponibili in corrispondenza al livello
professionale e profilo professionale di inquadramento
dell'interessato.
Articolo 21
Lavoro in turni
1. Ai fini di consentire l'ottimale sfruttamento degli impianti,
la maggiore disponibilit delle strutture in rapporto alle
esigenze dell'utenza, per le necessit di servizio di
particolari organi dell'amministrazione, nonch per attivit
istituzionali da espletare necessariamente senza interruzione ed
anche nei giorni festivi, consentito il ricorso a turni di
lavoro.
2. In sede di contrattazione integrativa verranno individuate
le attivit interessate, le modalit di effettuazione dei turni
e la quantificazione delle esigenze, fermi restando i seguenti
principi generali:
la turnazione potr essere a ciclo continuo oppure
articolata su due o tre turni giornalieri; in questi due ultimi
casi il turno non pu coincidere con la fascia d'obbligo di
presenza in servizio; stabilito il limite massimo di dieci
turni notturni mensili;
per il lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati
giornalieri e per turni festivi spetta una maggiorazione dello
stipendio orario pari al 20% per i turni pomeridiani e all'80%
per turni notturni e quelli festivi, con il limite minimo
rispettivamente di L. 2.500, L. 5.200, L. 8.800, per ogni ora di
lavoro.
3. I turni pomeridiani hanno inizio non prima delle ore 12;
quelli notturni sono compresi tra le ore 22 e le ore 6.
Le prestazioni di lavoro rese in eventuali turni intermedi tra
quelli pomeridiani e notturni sono compensate secondo le misure
previste per le fasce orarie in cui sono comprese; quelle rese
tra le ore 6 e l'orario iniziale della fascia obbligatoria di
presenza ai fini del compenso sono parificate a quelle
pomeridiane.
4. Quando non sia possibile concedere il riposo compensativo,
al personale inserito in turni di servizio in giorni festivi
diversi dalla domenica spetta un compenso sostitutivo
commisurato all'importo previsto per il lavoro straordinario.
5. Al personale messo in servizio presso sedi distaccate fuori
dai centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici
di linea compatibili con l'orario di servizio corrisposta
l'indennit chilometrica di cui all'allegato n. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.
Articolo 22
Indennit per incarichi di direzione di strutture tecniche e
scientifiche e di progetti di ricerca
1. Al personale dei livelli professionali I, II e III dei
profili di ricercatore e di tecnologo potr essere attribuita
un'indennit per la direzione di strutture tecniche e
scientifiche previste negli ordinamenti di servizio delle
istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e di
progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal
C.I.P.E. o finanziati dalla C.E.E. in misura non superiore al 15
per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello
professionale di appartenenza.
Articolo 23
Contratti a termine
1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione
di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di
cui all'art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad
assunzioni, con contratto a termine della durata massima di
cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di
elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.
2. In relazione a singoli programmi e per l'intera durata
degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni, consentita altres l'assunzione a contratto di personale
in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a
seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con
trattamento economico rapportato a corrispondenti
professionalit dell'ente o istituzione.
3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto
o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti
gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; abrogata
ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi
sindacali.
4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovr
essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi,
salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso
alla dotazione ordinaria dell'ente e non potr superare il 50%
dei finanziamenti stessi.
5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei
precedenti commi non potr superare in ogni caso il 10% della
dotazione organica complessiva dell'ente.
6. Tale contingente per il C.N.R., l'I.N.F.N., l'I.N.G. e
l'O.G.S. si cumula con quello gi consentito dalle preesistenti
disposizioni legislative che continua a risultare a carico del
bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la
normativa prevista dal presente articolo.
Articolo 24
Benefici di natura assistenziale e sociale
1. La normativa di cui all'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e successive
modificazioni e integrazioni si applica a tutti gli enti di cui
all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in alternativa
alla normativa attuale.
2. L'importo massimo di cui al punto 1) dell'allegato 6 al
decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509,
elevato a L. 900.000.
3. Nei casi di eccezionale gravit l'importo del sussidio pu
essere elevato fino al L. 2.500.000, previo parere del direttore
generale gli importi di cui al punto 2) dello stesso allegato
sono elevati rispettivamente a L. 450.000 e a L. 750.000.
4. L'importo di cui al quarto comma dell'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 elevato
a L. 100.000.000.
5. L'importo massimo dei prestiti di cui al punto 4
dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509, determinato con riferimento agli
emolumenti a carattere fisso e continuativo.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi decorrono dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
7. Per l'applicazione della normativa di cui sopra, il
Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'Istituto
superiore di sanit e per l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste relativamente agli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria e per il Ministero
dell'industria relativamente alle stazioni sperimentali per
l'industria.
Articolo 25
Trattamento di missione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica recettivo del presente accordo,
fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, le misure
intere lorde dell'indennit di cui all'art. 5 comma 2, del
predetto decreto del Presidente della Repubblica 395/88 sono le
seguenti:
livelli professionali VIII, VII, VI, V, e IV: L. 39.600;
livelli professionali X e IX: L. 28.800.
2. Per i livelli I, II e III il trattamento di missione
stabilito nella stessa misura e con le stesse modalit vigenti
rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente
superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello
Stato.
3. Le particolari categorie di dipendenti di cui al comma 7,
del predetto art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nel personale inviato in
missione fuori della ordinaria sede di servizio per:
a) attivit di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza, attivit epidemiologiche e biomediche;
b) attivit di rilevazione, campionamento, osservazione,
misura e controllo anche di impianti ed installazioni
scientifiche;
c) attivit di tutela e rilevazione del patrimonio storico,
artistico ed ambientale;
d) attivit di campagna nelle ricerche geologiche,
geofisiche, astrofisiche, agronomiche, archeologiche e sul
territorio e attivit continuative in galleria;
e) attivit oceanografiche.
4. Per il personale di cui al primo comma le particolarissime
condizioni di cui al comma 7 del predetto art. 5 sono
individuate nella impossibilit della fruizione del pasto e/o
del pernottamento per mancanza di strutture e servizio di
ristorazione e/o di alloggio; in tale circostanza viene
corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000
nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto e
di L. 20.000 nette per il pernottamento.
Articolo 26
Indennit di rischio da radiazioni
1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in
continuit all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad
apparecchiature radiologiche in maniera permanente,
corrisposta un'indennit di rischio da radiazioni nella misura
unica mensile lorda di lire duecentomila.
2. La suddetta indennit spetta al personale sopra specificato
tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi
della circolare del Ministero della sanit n. 144 del 4
settembre 1971, e semprech il rischio da radiazioni abbia
carattere professionale, nel senso che non sia possibile
esercitare l'attivit senza sottoporsi al relativo rischio.
3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente
articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo,
temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal
personale indicato nel precedente comma 1, corrisposta
un'indennit di rischio parziale nella misura unica mensile
lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto
personale va effettuata da apposita commissione, composta da
almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni
dall'ente o istituzione, nominata dal presidente. Tale
commissione, ove necessario per corrispondere a particolari
esigenze, pu essere articolata anche territorialmente.
4. L'indennit di rischio da radiazioni di cui ai commi
precedenti non cumulabile con altre eventualmente previste a
titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
Articolo 27
Assenze particolari retribuite
1. Ai lavoratori che usufruiscono delle aspettative sindacali di
cui al presente accordo ed alle lavoratrici madri vanno
garantite, oltre al trattamento ordinario, le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalit ed
alla produttivit.
Articolo 28
Esercizio dell'attivit sindacale
1. I dipendenti delle istituzioni e degli enti di cui all'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1986, n.
68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attivit sindacale all'interno dei luoghi
di lavoro secondo le modalit stabilite nei successivi articoli.
2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato,
hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri
e di permessi orari nei limiti e secondo le modalit stabilite
negli articoli seguenti.
3. Ai fini di cui al presente capo, sono considerati dirigenti
sindacali i lavoratori facenti parte, degli organismi
rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n.
93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le
organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a
dare regolare e formale comunicazione all'istituzione o all'ente
da cui gli interessati dipendono.
Articolo 29
Diritto di assemblea
1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti
di ciascuna istituzione ed ente di cui all'art. 9 della legge 9
maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante
l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati
con l'amministrazione nell'unit in cui prestano la propria
attivit o in altra sede, senza oneri a carico dell'ente, per
trenta ore annue procapite senza decurtazione della
retribuzione.
Articolo 30
Aspettative sindacali
1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei
dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le
istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 fissato in
sessanta unit.
2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del
presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in
seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a
carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati
in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare
tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale
nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.
3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1
riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante
dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative su base nazionale, garantendo comunque,
nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per
ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del
novanta per cento del numero complessivo delle aspettative
riservate alle predette organizzazioni sindacali -- tenuto conto
della particolare struttura organizzativa degli enti e delle
istituzioni del comparto, della specifica dislocazione
territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche
nonch del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che
non supera le ventimila unit -- in via eccezionale, a richiesta
delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per
cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette
organizzazioni sindacali pu essere utilizzata, con riferimento
a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture
sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno
per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate
lavorative di ciascuna settimana.
4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le
organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativit
delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395 e della
circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988,
provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel
rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato
decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate.
5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del
personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di
appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo
il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al
rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il
provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi
sindacali emanato dalle amministrazioni interessate entro
sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni
ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla
richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle
rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le
organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative
sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse,
sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alle
istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali
adempimenti.
Articolo 31
Disciplina del personale in aspettativa sindacale
1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi
dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o
dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di
appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti
relative alla professionalit e alla produttivit con esclusione
dei compensi per il lavoro straordinario.
2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti
gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che
ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al
congedo ordinario.
3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi
causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o
all'ente di appartenenza.
Articolo 32
Permessi sindacali retribuiti
1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di
cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire
per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti
giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o
istituzioni.
2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore
complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale
secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare
settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate
lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed
eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i
servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.
Articolo 33
Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti
1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e
sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a
disposizione per i permessi di cui all'articolo 32 determinato
in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre
di ogni anno.
2. La ripartizione del monte ore effettuata entro il primo
trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in
modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in
parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti
nell'Istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia
ripartita in proporzione al grado di rappresentativit accertato
per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle
deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti
alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le modalit per la concessione dei permessi retributivi
vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo
conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti delle
dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo
eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una
congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi
interessate.
4. Ai dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 sono concessi
a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di
servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui
all'articolo 3 ulteriori permessi retributivi, esclusivamente
per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla
legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali,
regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti
dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni
sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente
complessivo di cui al primo comma.
5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali,
sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il
numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli Enti
per i conseguenziali adempimenti.
Articolo 34
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facolt di rilasciare delega, esente da
imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria
organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota
mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti
organi statutari.
2. La delega ha validit dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si
intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della
delega deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Istituzione
o all'Ente di appartenenza ed alla organizzazione sindacale
interessata.
3. Le trattenute mensili operate dalle singole istituzioni o
enti sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe
presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate entro il
decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le
modalit comunicate dalle organizzazioni sindacali con
accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa.
4. Le istituzioni o gli enti sono tenuti, nei confronti dei
terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha
rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle
organizzazioni sindacali.
Articolo 35
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1. Il trasferimento in una unit operativa, ubicata in Comune
diverso da quello della sede di assegnazione dei dirigenti
sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui
all'art. 25 della legge 19 marzo 1983, n. 93, e delle
organizzazioni e confederazioni sindacali pu essere disposto
solo previo nulla-osta nelle rispettive organizzazioni e
confederazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sino alla
fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato
sindacale.
3. I dirigenti sindacali di cui all'articolo 28 non sono
soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da leggi e
regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e
conservano tutti i diritti derivanti dell'applicazione degli
istituti normativi ed economici acquisiti ed acquisibili per la
posizione funzionale di appartenenza.
Articolo 36
Norma transitoria
1. La normativa pregressa in materia di aspettative sindacali
resta in vigore fino a quando non sar data attuazione alla
nuova ripartizione di cui all'articolo 30, che dovr essere
effettuata entro il 31 dicembre 1990.
Articolo 37
Anzianit
1. Al personale in servizio attribuito, a tutti gli effetti,
nei profili del nuovo ordinamento l'anzianit gi riconosciuta
al 1 luglio 1989 nella posizione di provenienza corrispondente
secondo le tabelle 2, 3 e 4 -- fatta esclusione delle posizioni
acquisibili in base alle note riportate nelle tabelle 3 e 4 --
oltre quella che matura nel profilo stesso a decorrere da detta
data.
2. La predetta anzianit utile o in sede di primo
inquadramento per il conferimento di livello superiore o per la
progressione a regime nel livello superiore; ulteriori
progressioni saranno riferite all'anzianit di livello.
3. Si considera passaggio di livello, in sede di primo
inquadramento, l'attribuzione del profilo di Funzionario di
amministrazione ai sensi del 5 comma del precedente articolo 14.
4. Al personale che alla data del 1 luglio 1990, abbia
acquisito o acquisisca, nell'arco della vigenza contrattuale,
esperienza professionale con almeno otto anni di anzianit di
profilo, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianit
di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente accordo
competono, dalla predetta data, o da quella in cui maturi il
predetto periodo, i seguenti importi annui lordi.
IV livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 249.000
V livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 197.000
VI livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 170.000
VII livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 143.000
VIII livello professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 128.000
IX livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 115.000
X livello
professionale. . . . . . . . . . . . . . L. 98.000
5. Gli importi di cui al comma 4, con le medesime decorrenze
stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si quadruplicano
nei confronti del personale che abbia maturato o maturi,
rispettivamente, dodici o venti anni di anzianit di profilo,
previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Articolo 38
Commissioni del personale e di consultazione
del personale
1. Sono soppresse le commissioni del personale e consultazione
del personale.
2. Le materie trattate dalle predette commissioni, ove non gi
di pertinenza della contrattazione decentrata, vengono inserite
tra le materie oggetto di informazione.
3. Restano confermate o vengono istituite le commissioni di
disciplina.
Articolo 39
Durata e rilevazione dell'orario di lavoro
1. L'orario di lavoro del personale degli enti ed istituzione di
cui all'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, fissato
in 36 ore settimanali, distribuito di norma su cinque giorni.
2. L'osservanza dell'orario di lavoro documentata per tutto
il personale attraverso sistemi automatici di rilevazione che
assicurino una piena ed oggettiva conformit fra i dati rilevati
e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attivit lavorativa
per il tempo prescritto.
3. Modalit diverse di rilevazione potranno essere autorizzate
ove l'attivit prestata comporti obiettive difficolt di ricorso
ai sistemi automatici generalmente adottati.
Articolo 40
Disposizioni particolari per il personale dei ruoli della
ricerca e sperimentazione agraria
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1. In attesa della riorganizzazione della ricerca e
sperimentazione agraria al personale in servizio presso gli
Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, conclusione dei
direttori di istituto e dei direttori di sezione operativa, si
applica il presente accordo.
2. Resta ferma la unicit dei ruoli di cui all'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n.
1318, e successive modificazioni ed integrazioni cos come
stabilito dall'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
3. La delegazione di parte pubblica negli accordi decentrati a
livello nazionale riguardante il personale di cui ai commi
precedenti presieduto dal Ministro dell'agricoltura o da un
Sottosegretario di Stato all'uopo delegato. Gli accordi
decentrati a livello nazionale sono resi esecutivi con apposito
decreto del Ministro dell'agricoltura.
4. Al personale inquadrato nei livelli funzionali ai sensi
della legge 11 luglio 1980, n. 312, dipendente dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste vengono attribuiti i nuovi
profili ed i relativi livelli professionali in base a quanto
previsto dalla tabella di equiparazione n. 3 allegata al
presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
5. Il personale dei ruoli della ricerca e sperimentazione
agraria in servizio presso gli Istituti di ricerca e
sperimentazione agraria in sede di prima applicazione del
presente accordo inquadrato, ai fini giuridici, con decorrenza
dalla data 1 luglio 1989 o dalla successiva data di assunzione,
nei profili istituiti con il presente accordo secondo la
corrispondenza di cui alla tabella di equiparazione allegata n.
3.
6. Il primo inquadramento effettuato sulla base delle
dotazioni organiche stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, tab. C, trasferendo le
dotazioni dei profili professionali del preesistente ordinamento
nei nuovi profili in base alla tabella di equiparazione allegata
n. 3, fermo restando gli organici complessivi.
7. Gli sperimentatori, che hanno compiuto 8 anni di effettivo
servizio dalla qualifica alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
presente accordo, sono inquadrati a decorrere dalla medesima
data, previo superamento di un giudizio di idoneit espresso da
apposita Commissione, nel profilo di I Ricercatore -- Livello II.
8. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione
organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il
25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori
e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per
titoli.
Articolo 41
Disposizioni particolari per il personale del ruolo delle
stazioni sperimentali del Ministero dell'industria commercio e
artigianato
1. In attesa della riorganizzazione del settore, il presente
accordo si applica al personale del ruolo delle stazioni
sperimentali del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1971,
con esclusione dei direttori delle stazioni.
2. Il primo inquadramento nei profili del nuovo ordinamento
effettuato secondo la corrispondenza di cui alla tabella 4
allegata al presente accordo di cui costituisce parte
integrante.
3. In sede di primo inquadramento i posti della dotazione
organica del profilo di dirigente di ricerca sono coperti per il
25% mediante concorso per titoli riservato ai primi ricercatori
e per la restante parte con concorso pubblico nazionale per
titoli.
Articolo 42
Disposizioni particolari
1. Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 568, a decorrere dal 1 luglio 1989, l'indennit di cui
ai commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 29 non compete al
personale appartenente ai profili di dirigente amministrativo e
di tecnologo dei livelli professionali I, II e III.
2. Gli enti o le istituzioni, che hanno esteso o estenderanno
ai propri dipendenti la disciplina del personale della ricerca,
provvederanno a recepire la nuova normativa giuridica ed
economica di cui al presente accordo con deliberazione da
sottoporre all'approvazione dei Ministri vigilanti di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Si
provveder altres, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la
funzione pubblica, all'estensione della disciplina di cui al
presente accordo nei confronti del personale del Centro ricerche
esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.).
3. Le stazioni sperimentali per l'Industria provvederanno a
ripartire le dotazioni organiche degli Sperimentatori tra i
nuovi profili di Dirigente di Ricerca. Primo Ricercatore e
Ricercatore nelle percentuali rispettivamente del 20%, 40% e
40%, attribuendo gli eventuali arrotondamenti ai profili di
livello inferiore. In sede di prima applicazione il 25% dei
costi di dirigente di ricerca sar attribuito mediante concorsi
per titoli riservati ai primi ricercatori. Ai fini
dell'inquadramento del personale dipendente dei nuovi profili e
livelli professionali, ove le Stazioni sperimentali per
l'industria, non abbiano provveduto all'applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, far
riferimento per l'inquadramento alla tabella 4 allegata al
presente accordo, relativa al personale del ruolo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 43
Norma finale di rinvio
1. Per ciascun ente o istituzione di ricerca e sperimentazione
restano confermati, ove non modificate o sostituite dal presente
accordo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568.
(Gli allegati sono omessi)