CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO
relativo al personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il
quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 –
1999
A seguito del parere favorevole
espresso dal Comitato di Settore in data 6 novembre 2001 sull'ipotesi di
contratto relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, vista la nota n. 170/CL del 13 febbraio 2002 con la
quale la Corte dei Conti ha deliberato di riferire al Parlamento, permanendo
profili di problematicità sulla portata complessiva delle predette ipotesi di
accordo, visto comunque l'invito formulato in data 19 febbraio 2002 dal Comitato
di Settore a procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, il giorno 21 febbraio 2002, alle ore 12, ha avuto luogo l'incontro
tra:
Per l'Aran,
nella persona del
Presidente, avv. Guido Fantoni
| Per le OO.SS: di
categoria |
Per le
Confederazioni |
| CGIL/Snur |
firmato |
CGIL |
firmato |
| CISL Ricerca |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL PA |
firmato |
UIL |
firmato |
| Usi Rdb Ricerca |
firmato |
RDB |
firmato |
| Uniri |
firmato |
CIDA |
firmato |
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al
personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e il biennio economico
1998 - 1999.
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni
generali
Art. 1 - Campo di
applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto
TITOLO II – RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 - Il contratto individuale di
lavoro
Art. 4 - Periodo di prova
CAPO II – STRUTTURA E
FUNZIONALITÀ DEL RAPPORTO
Art. 5 - Mense e servizi
sostitutivi
Art. 6 - Ferie, festività del Santo Patrono e recupero
festività soppresse
Art.7 - Riposo
settimanale
Art. 8 - Assenze e permessi retribuiti
Art. 9 - Congedi
parentali
Art. 10 - Congedi per eventi e cause
particolari
Art. 11 - Congedi per la formazione
Art. 12 -
Aspettativa per motivi personali
Art. 13 - Aspettativa per dottorato
di ricerca o borsa di studio
Art. 14 - Altre
aspettative
Art. 15 – Altre disposizioni in materia di
aspettative
Art. 16 - Diritto allo studio
Art. 17 - Assenze per
malattia
Art.18 – Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio
Art. 18 bis - Tutela dei dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche
CAPO III – PARTICOLARI TIPI DI
CONTRATTO
Art. 19 - Rapporto di lavoro a tempo
parziale
Art. 20 - Assunzioni a tempo
determinato
CAPO IV – FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 21 – Telelavoro
Art. 22 – Lavoro
interinale
Art. 22 bis – Forme contrattuali flessibili di
lavoro
CAPO V – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art.23- Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
Art. 24 - Obblighi delle parti
Art. 25 - Recesso con
preavviso
CAPO VI – NORME DISCIPLINARI
Art. 26 - Doveri del
dipendente
Art. 27 - Sanzioni e procedure
disciplinari
Art. 28 - Codice disciplinare
Art. 29 - Sospensione
cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 30 - Rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato
penale
CAPO VII
Art. 31 – Semplificazione amministrativa e
tutela della privacy
CAPO VIII
Art. 32 - Mobilità verso enti del comparto o
altre amministrazioni
Art. 32 bis - Passaggio diretto ad
altre amministrazioni del personale in eccedenza
TITOLO III - RELAZIONI
SINDACALI
Art. 33 - Obiettivi e
strumenti
Art. 34 - Contrattazione integrativa
collettiva
Art. 35 – Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo
del contratto collettivo integrativo
Art. 36 - Contrattazione a livello locale
Art. 37 – Informazione
Art. 38 -
Concertazione
Art. 39 – Consultazione
Art. 40 - Composizione delle
delegazioni
Art. 41 - Soggetti sindacali nei luoghi di
lavoro
Art. 42 - Clausole di raffreddamento
Art. 43 -
Interpretazione autentica dei contratti
Art. 44 - Contributi
sindacali
Art. 45 – Pari opportunità
Art. 46 - Rappresentante per
la sicurezza
Art. 47 - Indennità di rischio da
radiazioni
Art. 47 bis - Trattamento giuridico economico dei dipendenti
in particolari situazioni di stato
PARTE SECONDA
SEZIONE
I
Personale dal IV al IX livello
CAPO I
Art. 48 – Orario di lavoro
Art. 49 - Conto
ore individuale
Art. 50 - Permessi brevi
Art. 51 - Formazione
professionale
CAPO II
Art. 52 – Mobilità tra profili a parità di
livello
Art. 53 – Progressioni economiche per il personale
appartenente ai livelli IV – IX
Art. 54 – Progressione di livello
nei profili
Art. 55 – Accesso al IV livello
Art. 56 – Accesso
ai livelli di base
Art. 57 – Soppressione X
livello
Art. 57 bis – Norme riferite a situazioni
pregresse
SEZIONE II
Ricercatori e
Tecnologi
CAPO I
Art. 58 - Orario di lavoro
Art. 59 –
Ulteriori disposizioni in materia di ferie
Art. 60 -
Diritti
Art. 61 - Formazione e aggiornamento
Art. 62 – Periodi
sabbatici
CAPO II
Art. 63 – Norme sull'accesso ai profili di
ricercatori e tecnologi.
Art. 64 - Opportunità di sviluppo
professionale
Art. 65 – Mobilità tra i profili di ricercatori e
tecnologi
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 66 – Sequenza
contrattuale
Art. 67
Art. 68 - Norma di
salvaguardia
PARTE TERZA
Trattamento
Economico
SEZIONE I
Personale dal IV al X
livello
ART. 69- Aumenti della retribuzione
base
ART. 70 - Effetti nuovi stipendi
ART. 71- Indennità di
Ente
SEZIONE II
Ricercatori e Tecnologi
ART. 72 - Aumenti della retribuzione
base
ART. 73- Effetti nuovi stipendi
Dichiarazione congiunta
Dichiarazione
congiunta
Dichiarazione a verbale
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro
relativo al personale del
comparto delle Istituzione e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione
per il quadriennio normativo 1998 -
2001 ed il biennio economico 1998 - 1999
PARTE
PRIMA
TITOLO I
CAPO I - Disposizioni
generali
Art. 1 - Campo di
applicazione
1. Il presente CCNL
si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a
tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle
amministrazioni del comparto di cui all'art.7 del CCN quadro sulla definizione
dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
2.
Il presente CCNL comprende una disciplina comune per tutto il personale, ferma
restando l'applicazione dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e,
pertanto, la previsione di istituti specifici che richiedano una disciplina
distinta.
3. Al personale del comparto
soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione,
scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione,
si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo
nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre
il contratto vigente nel comparto o Ente o Istituzione di
destinazione.
4. Il riferimento alle
Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui al comma 1 è riportato
nel testo del presente contratto come Enti.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi
e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1999 per la parte economica (I Biennio).
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente CCNL, salvo diversa prescrizione del contratto. La stipula s'intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti
negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e
48 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico
sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione
di cui al comma 2.
4. Il presente
contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi
dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del
comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le
scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993.
Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell' art. 48 del D.
Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo
biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione
programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo
quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
TITOLO II – RAPPORTO DI
LAVORO
CAPO I – COSTITUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 3 - Il contratto individuale
di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti
individuali secondo il presente contratto, le disposizioni di legge e le
normative dell'Unione Europea.
2. Nel
contratto di lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma scritta, sono
comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di
lavoro;
b) data di inizio del rapporto di
lavoro;
c) livello e profilo di assunzione,
livello retributivo iniziale;
d) durata del
periodo di prova;
e) sede di prima
destinazione;
f) causale, tra quelle
indicate nell'art. 20, e termine finale nel contratto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale
specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di
preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4. In caso di assunzione a
tempo parziale, ai sensi dell'art. 19, il contratto individuale di cui al comma
1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito
delle tipologie di cui allo stesso art. 19.
5. L'Ente, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro
individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare entro 30
giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel
bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di
autocertificazione. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a
dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 19,
comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53
del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione.
6. Scaduto
inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una
sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento,
l'Ente comunica di non poter dar luogo alla stipulazione del
contratto.
7. Nelle ipotesi nelle quali è
prevista la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 13 del DPR 411/76, il
rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un
nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo
acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione (ivi compresa la
progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della posizione
stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e/o riconosciuta all'atto
della cessazione dell'impiego.
Art. 4 - Periodo di
prova
1. Il dipendente assunto a
tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi
per i livelli IX e VIII, e di sei mesi per i livelli VII, VI, V, IV, III, II e
I.
2. Ai fini del compimento del periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente
prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso
in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto è risolto fatta salva diversa, motivata determinazione dell'Ente, anche
in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 3. In tale periodo al
dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non
in prova. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si
applica l'art.18.
4. Il periodo di prova
resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai
regolamenti vigenti.
5. Le assenze
riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4 sono soggette allo
stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del
personale non in prova.
6. Decorsa la metà
del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle
parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
nè di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato
alla scadenza.
8. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima
mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle
giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dallo stesso Ente durante il periodo di
prova, che in tal caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed
in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito al livello e
profilo di provenienza.
11. Al dipendente
già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto, vincitore di
concorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri stati
membri dell'unione europea che consentono l'accesso di cittadini italiani, o
presso le istituzioni dell'Unione europea, è concesso un periodo di aspettativa,
senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di
prova.
12. Durante il periodo di prova
l'Ente adotta, ove necessarie, iniziative per la formazione del personale
neoassunto. Il dipendente può essere destinato in successione di tempo a più
attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle attività proprie
del profilo e livello professionali di appartenenza.
13. Il periodo di prova di cui al comma 1 è dimezzato nel caso
in cui il vincitore di concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio,
nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e
livello pari o superiori con contratto a tempo determinato.
CAPO II – STRUTTURA E FUNZIONALITÀ
DEL RAPPORTO
Art. 5 - Mense e
servizi sostitutivi
1. Per il
personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni
settimanali si applica il primo comma dell'art. 11 del DPR 509/79. Ove non sia
funzionante un adeguato servizio mensa, sono attivate convenzioni per la
utilizzazione dei buoni pasto.
2. Il buono
pasto, nei limiti di un valore pari a lire novemila a carico dell'Ente, viene
attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua
un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa
pausa.
3. Il buono pasto viene attribuito
anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario,
nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il
pasto.
4. Nelle unità lavorative aventi
servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto
coprirà la quota a loro carico fino ad un massimo pari all'ammontare di cui al
predetto comma 2.
5. I competenti organi
di ciascun Ente controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle
condizioni previste dal presente articolo.
6. La consegna dei buoni pasto è effettuata dai competenti uffici di
ciascun Ente, secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso, ai singoli
dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo. Al
personale dei livelli III – I la consegna dei buoni pasto avviene sulla base di
apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al
comma 2.
7. I dipendenti in posizione di
comando o distacco che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1,
anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono
i buoni pasto dall' Ente ove prestano servizio. I dipendenti degli Enti che
prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non
possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente
contratto.
8. L'attribuzione del buono
pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla
corresponsione dell'equivalente in denaro.
9. La mancata fruizione dei servizi di cui al presente articolo - ove
esistenti - non comporta in ogni caso la corresponsione di compensi
sostitutivi.
10. L'intervallo giornaliero
per la fruizione del pasto non è computabile in alcun caso nell'orario di lavoro
e non può essere inferiore a trenta minuti.
11. In alternativa alle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
fatti salvi i trattamenti di miglior favore in essere presso i singoli
Enti.
Art. 6 - Ferie, festività del Santo
Patrono e recupero festività soppresse
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di
ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale
retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro
straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di
servizio.
2. La durata delle ferie è di 32
giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma
1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie
comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3
spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque
giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai
sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi
delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23
dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i
dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. E'
altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della
località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno
lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o
di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi
retribuiti di cui all'art. 8 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata
fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto
previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su
richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di
servizio.
10. Compatibilmente con le
esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel
corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni
prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste del
dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il
godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30
settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più
di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il
dipendente che non voglia usufruire delle ferie può chiedere di prestare
servizio, ove possibile, presso altra struttura, previo assenso del
responsabile, ferme restando le mansioni del profilo e livello professionali di
appartenenza. Si fa salvo quanto previsto dall'art. 59.
11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o
sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al
rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non
goduto.
12. In caso di impossibilità di
godere delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il
31 agosto dell'anno successivo.
13. Le
ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano
luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare tempestivamente
l'Ente, per gli accertamenti del caso, producendo la relativa documentazione
sanitaria.
14. Le assenze per malattia o
infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano
per l'intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie può avvenire
anche in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle
stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma
1.
16. Al personale che presenti i
requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, delle legge 724/94, spettano
ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico,
nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 230/95.
Art.7 - Riposo
settimanale
1. Il riposo settimanale
coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali
spettante a ciascun dipendente è fissato in numero pari a quello delle domeniche
presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario
di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito
nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la
settimana successiva, nel giorno concordato con il responsabile della
struttura.
3. Il riposo settimanale non è
rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni contenute nelle intese con
le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 8 - Assenze e permessi
retribuiti
1. Il dipendente, sulla
base di apposita autocertificazione o documentazione, da presentare con
comunicazione tempestiva, può assentarsi nei seguenti casi:
· documentata grave infermità, ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge n. 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado o
del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica, fatto salvo quanto previsto in alternativa
dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all'anno;
· partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno;
· lutti per decesso del coniuge, parenti entro il secondo grado o affini
entro il primo grado o convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore
o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica: giorni tre per
evento;
· nascita dei figli o gravi motivi
personali o familiari, debitamente documentati anche mediante
autocertificazione: giorni 3 all'anno. Il dipendente, in alternativa, può fruire
di n. 18 ore complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due
modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili.
2. Il dipendente ha altresì diritto
ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del
matrimonio.
3. Le assenze dei commi 1 e 2
possono essere fruite cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e
sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati
all'effettiva prestazione.
5. I permessi
di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato ed integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono
computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi,
non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della
tredicesima mensilità.
6. Il dipendente
ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi
retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative.
7. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11
agosto 1991, n.266, nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre
1994, n. 613 per le attività di protezione civile, gli Enti favoriscono la
partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato
mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
Art. 9 - Congedi
parentali
1. Al personale dipendente
si applicano le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001 a norma dell'art. 15 della
legge n. 53/2000 ed in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso D. Lgs. n.
151.
2. Nel periodo di astensione
obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 e
nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto legislativo, alla
lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le
quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti, nonché il salario
di produttività.
3. In caso di parto
prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria
non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo
di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito,
decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001, per le
lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta
giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per
la salute.
5. Successivamente al periodo
di astensione di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino, nel
caso previsto dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici
madri ed in alternativa ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per
ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi
che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova
applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione,
anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32,
comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo
di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che
rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'art. 39 del D.
Lgs. n. 151/2001 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 10 - Congedi per eventi e
cause particolari
1. Il dipendente
può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, un periodo di congedo
continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 4, commi 2 3 e 4, della legge n.
53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al
comma 1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 17 e
18.
Art. 11 - Congedi per la
formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti,
disciplinati dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori,
con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso Ente, possono
essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale
annua complessiva del 10 % del personale dei diversi profili in servizio, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun
anno.
3. Per la concessione dei congedi di
cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare all'ente di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della
data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative,
fatte salve diverse, motivate ragioni che abbiano impedito la presentazione
della domanda entro il predetto termine.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei
limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e
6.
5. L'Ente può non concedere i congedi
formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata
di 11 mesi consecutivi;
b) non sia
oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei
servizi.
6. Al fine di contemperare le
esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore,
qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui
al comma 3, l'Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un
massimo di sei mesi, tenendo conto, comunque, dell'inizio delle attività
formative.
7. Al lavoratore durante il periodo
di congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di
infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di
comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di
comunicazione all'ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 17 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell'art.
18.
Art. 12 - Aspettativa per
motivi personali
1. Al dipendente
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata
richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di
famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due
periodi.
2. I periodi di aspettativa di
cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina
contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del
dipendente.
3. La presente disciplina si
aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o,
sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Art. 13 - Aspettativa per dottorato
di ricerca o borsa di studio
1.
I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati,
a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il
periodo di durata del corso o della borsa.
Art. 14 - Altre
aspettative
1. Le aspettative
per cariche pubbliche elettive, per volontariato e per mandato sindacale restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può chiedere
il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'ente non ritenga di
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il
coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella
località in questione.
3. L'aspettativa
concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di
tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata
in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva
permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.
Art. 15 – Altre disposizioni in
materia di aspettative
1. Il
dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi
di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per
volontariato e in caso di assenze di cui al D. Lgs. n.
151/2001.
2. L'ente, qualora durante il
periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la
concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine
appositamente fissato. Il dipendente, per gli stessi motivi, può riprendere
servizio di propria iniziativa. Il dipendente in aspettativa sindacale può
comunque riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi
di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza
del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art. 16 - Diritto allo
studio
1. Ai dipendenti sono
concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'Ente - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun
anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio presso ciascun Ente
all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità
superiore.
2. I permessi di cui al comma 1
sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli
di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o
attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i
relativi esami.
3. Il personale
interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi
o di riposo settimanale.
4. Qualora il
numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per
la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del
corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano
superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti;
b) dipendenti che
frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e
successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima
volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera
a);
c) dipendenti ammessi a frequentare
le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle
lettere a) e b).
5. Nell'ambito di ciascuna
delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai
dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati
nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio
i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo
studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine
decrescente di età.
7. Per la concessione
dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono
presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al
termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami
sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa
per motivi personali.
8. Per sostenere gli
esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per
il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art.
8.
Art. 17 - Assenze per
malattia
1. Il dipendente non in
prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.
2.
Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta
può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. In caso di gravi patologie che
richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli
di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta
l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri
definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia
alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria
terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria
pubblica.
4. Su richiesta del dipendente,
prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente
procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso,
secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare
la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di
assenza non compete alcun trattamento retributivo.
5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai
sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla
risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva
del preavviso.
6. Qualora si è certi,
invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o
livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore,
l'Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il
mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello
immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto
profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di
retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti
dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
9. Il trattamento
economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le
indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che
non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di
assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello
successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il
trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i
compensi per lavoro straordinario.
b)
90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di
assenza;
c) 50 % della retribuzione di
cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del
posto previsto nel comma 1
10. L'assenza
per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio
del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento.
Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l'indicazione
della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità
lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi
all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo.
11. L'Ente può disporre il
controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
vigenti.
12. Il dipendente che durante
l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato
all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo
indirizzo.
13. Il dipendente assente per
malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico
curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin
dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni
domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte
salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite
mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici
regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è
tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di
obiettivo e giustificato impedimento.
14.
Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia
ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne
comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un'eventuale azione di
risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle
retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai
sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
15. Il computo delle assenze per le cause
di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3
dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Art.18 – Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tali
periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 9,
lettera a).
2. Nel caso in cui l'assenza
sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al
lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 17, comma 9, lettera
a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma
1.
3. Restano ferme le disposizioni di cui
al DPR n. 411/1976 ed al DPR n. 509/1979 per quanto concerne il procedimento
previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
4. Nell'ipotesi in cui l'assenza si protragga oltre i periodi
di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, l'Ente può valutare
l'opportunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare
automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che
tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed
economici.
5. Trova applicazione l'art.
17, comma 3, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
Art. 18 bis - Tutela dei dipendenti
in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti
a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste
dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo
cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di
sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per
l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento
economico previsto dall'art. 17, comma 9; i periodi eccedenti i 18 mesi non
sono retribuiti;
b) concessione di
permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c) riduzione
dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione del lavoratore a mansioni dello stesso livello di inquadramento
contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata
dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della
terapia in atto.
2. I dipendenti i cui
parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano
iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire
dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto
medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell'art. 15 del
presente contratto. La stabile convivenza è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano
per loro volontà alle previste terapie, l'Ente dispone, con le modalità previste
dalle disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della
prestazione lavorativa.
4. Il dipendente
deve riprendere servizio presso l'Ente nei 15 giorni successivi alla data di
completamento del progetto di recupero.
CAPO III – PARTICOLARI TIPI DI
CONTRATTO
Art. 19 - Rapporto di
lavoro a tempo parziale
1. Gli Enti,
ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D. Lgs.
n. 61/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001, possono costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente,
i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o viceversa,
secondo le tipologie indicate dal comma 6.
2. Gli Enti nelle percentuali di cui alla legge
n.488/1999, art.20, comma 1, lettera f), possono assumere personale a tempo
parziale e comunque entro i limiti delle risorse destinate al trattamento
economico relativo.
3. Per il reclutamento
del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il
personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili
professionali che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e
di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa
del conto giudiziale o si riferiscano ad attività di particolare
caratterizzazione preventivamente individuate dagli enti. Tale esclusione non
opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei profili in
questione, non svolga le predette funzioni o vi rinunci. La trasformazione dei
posti e l'individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dai
singoli Enti che ne informano preventivamente le organizzazioni
sindacali.
5. Il dipendente a tempo
parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata
della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a
tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non
può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno
trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale disposizione si
applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione
del presente contratto.
6. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 58, comma 1, il tempo parziale può essere realizzato,
anche per il potenziamento dell'attività degli Enti nelle ore pomeridiane, sulla
base delle seguenti tipologie:
a) con articolazione della prestazione di servizio
ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
b) con articolazione della
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati
periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la
media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese,
anno);
c) con combinazione delle due
modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).
7. Relativamente agli istituti normativi previsti dal presente contratto
collettivo, non specificamente trattati nel presente articolo, al rapporto di
lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della
ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo
pieno.
8. Al personale interessato è
consentito, previa comunicazione agli Enti, l'esercizio di altre prestazioni di
lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano
incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi, ai sensi
dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
9.
Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a
tempo parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa. La contrattazione
integrativa stabilisce i criteri per l'attribuzione ai dipendenti a tempo
parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o
alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla
durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non
frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Al
ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell'art.
6; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
lavorativa. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero
di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la
trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve
risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6. I
dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio
dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del
biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero
della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai
sensi dell'art. 6 comma 1, del D. Lgs. n. 61/2000. I dipendenti assunti con
rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione
del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purchè
vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario
corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell'art.6, comma 1,
del D.Lgs. n. 61/2000.
12. L'Ente è tenuto
a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30
giorni dalla data di ricezione della domanda di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa; in mancanza di risposta
negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta. L'Ente, entro
il predetto termine, può, sempre con decisione motivata, rinviare la
trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi
nei casi in cui essa comporti, in relazione ai compiti ed alla posizione
organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del
servizio.
13. Il personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro
straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni
dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
14. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza
all'orario di lavoro normale. Trova applicazione, in particolare, l'art. 3,
commi 5 e 8, del D. Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n.
100/2001.
15. Le forme di lavoro
supplementare sono disciplinate dagli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000,
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 100/2001. In sede di contrattazione
integrativa saranno definiti gli adattamenti della disciplina in relazione alle
specifiche esigenze dei singoli Enti ed alla disponibilità delle risorse. Le ore
di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le
ore di lavoro straordinario ed i relativi oneri sono a carico delle risorse
destinate ai compensi per il lavoro straordinario. Il dipendente con rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere
chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del
10% medio in ragione di anno della durata di lavoro a tempo parziale. Il ricorso
al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate
esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise.
16. Il trattamento
previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8
della legge 554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni.
17. Fermo restando quanto
previsto dal comma 13, gli Enti possono autonomamente determinare, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle
richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e viceversa, la decorrenza e la durata della trasformazione del
rapporto, i criteri di priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo
parziale, fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le relative
determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni
Sindacali rappresentative di cui all'art. 40; i criteri generali per soddisfare
le domande di trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente
rispetto alle nuove assunzioni, sono oggetto di contrattazione
integrativa.
Art. 20 - Assunzioni a tempo
determinato
1. Restano ferme le
disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato, ivi comprese
quelle relative ai contratti di cui al D. Lgs. n. 19/1999.
2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica
il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il
personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del
contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata
del servizio prestato;
b) in caso di
assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 17 e 18. I periodi
di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo
i criteri di cui al comma 9 dell'art. 17, salvo che non si tratti di periodo
di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque
essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di
conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo fissato dall'art. 17;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per
motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in
caso di matrimonio ai sensi dell'art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o
grave infermità ai sensi dell'art. 8, comma 1;
d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti
assunti ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si
applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi
brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50.
3. Il
servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della
formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per
l'assunzione a tempo determinato o indeterminato.
CAPO IV – FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 21 –
Telelavoro
1. Gli Enti potranno
realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro
nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni
sindacali previsto dall'accordo stesso.
2.
La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati
alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in
particolare le materie di cui all'art.3, comma 5, dell'accordo quadro
sopracitato.
Art. 22 – Lavoro
interinale
1. Nel rispetto dei
divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, gli Enti, per soddisfare
esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a
situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o
attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs.
n. 165/2001, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro
temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro
temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza
operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura
di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e
continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative
riconducibili ai profili di ausiliario.
3.
Gli Enti possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina del presente contratto, senza superare il
tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio presso gli stessi Enti; tale percentuale è arrotondata, in caso di
frazione, all'unità superiore.
4. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o a progetti di produttività presso l'Ente, hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La
contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle
caratteristiche organizzative degli Enti, determina specifiche condizioni,
criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti
accessori.
5. Gli Enti provvedono alla
tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art.
40, comma 2, lettera a) sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico,
sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi.
Nei casi di motivate ragioni d'urgenza gli Enti forniscono l'informazione in via
successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei
contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24
giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con
contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'Ente
utilizzatore, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10
dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali
del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori
utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di
fornitura di lavoro temporaneo.
7. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, gli Enti forniscono ai soggetti sindacali di cui
all'art. 40, comma 2, lettera a), e all'ARAN informazioni sull'andamento a
consuntivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della durata e degli
oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
Art. 22 bis – Forme contrattuali
flessibili di lavoro
1. In coerenza
con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale,
gli Enti perseguiranno l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione
dell'uso degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all'art. 36, comma 1,
del D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di
applicazione di ciascun istituto.
2.
Possono essere attivate, anche a richiesta dei soggetti sindacali di cui
all'art. 40, comma 2, lettera a), forme di monitoraggio e proposta sull'utilizzo
degli istituti di flessibilità assicurando, a tal fine, la programmazione di due
incontri ogni anno.
CAPO V – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art.23- Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
1. La
cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di
prova, oltre che nei casi di risoluzione disciplinati dagli artt. 17, 18, 27 e
28 del presente contratto, ha luogo:
a) per compimento del limite di età previsto dalle
norme applicabili nell'Ente in materia di previdenza e
quiescenza;
b) per dimissioni volontarie
del dipendente;
c) per decesso del
dipendente.
Art. 24 - Obblighi delle
parti
1. In caso di dimissioni
volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Ente.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa
dell'Ente, quest'ultimo è tenuto a specificarne, per iscritto contestualmente la
motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui al
comma 1, lettera a) dell'art. 23, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per
l'Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva
ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età
prevista. Nell'ipotesi di cui all'art.23 al comma 1, lettera c), l'Ente
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo
quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
Art. 25 - Recesso con
preavviso
1. Salvo il caso di
risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza
preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità
sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
anni di servizio e mesi di
preavviso
fino a 5 anni: 2
mesi
oltre 5 e fino a 10 anni: 3
mesi
oltre 10 anni: 4
mesi
2. In caso di dimissioni
volontarie del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della
metà.
3. I termini di preavviso decorrono
dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza
l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo
di mancato preavviso. L'Ente ha il diritto di trattenere su quanto da essa
dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo
di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il
rapporto di lavoro, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso con il
consenso dell'altra parte.
6. Il periodo
di preavviso è computato a tutti gli effetti nella anzianità lavorativa.
7. Durante il periodo di preavviso non
possono essere concesse ferie. Pertanto in caso di preavviso lavorato si dà
luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.
CAPO VI – NORME
DISCIPLINARI
Art. 26 - Doveri del
dipendente
1. Il dipendente conforma
la sua condotta al dovere di collaborare con impegno e responsabilità alla
realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente, come definiti dalla
programmazione scientifica e tecnologica e secondo gli assetti organizzativi
propri dell'Ente stesso, rispettando i principi di buon andamento e imparzialità
delle attività da svolgere ed anteponendo il rispetto della legge e l'interesse
dell'Ente agli interessi privati propri ed altrui.
2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza, da
un lato, di garantire la migliore qualità del servizio e, dall'altro, di
salvaguardare, nel quadro della richiamata programmazione scientifica e
tecnologica, l'autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca
singolarmente o nell'ambito del gruppo all'uopo costituito, il dipendente deve
in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme
del presente contratto e le determinazioni assunte dagli Enti per la
realizzazione dei compiti istituzionali e per la disciplina del lavoro anche
in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) rispettare il segreto
d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai
sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei
rapporti con l'utente, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Ente nonchè attuare le
disposizioni dell'Ente in ordine alla legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive
modificazioni in tema di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità previste
per la rilevazione delle presenze, salvo quanto previsto dall'art. 58, comma
2;
f) durante l'orario di lavoro,
mantenere nei rapporti interpersonali, con gli utenti ed i terzi una condotta
informata a principi di correttezza, ed astenersi da comportamenti lesivi
della dignità della persona;
g) non
svolgere, durante l'orario di lavoro, attività estranee al servizio o
all'attività di ricerca e progettazione (fatto salvo, comunque, quanto
previsto dall'art. 60, comma 5), rispettare i principi di incompatibilità
previsti dalla legge e dai regolamenti, e nei periodi di assenza per malattia
o infortunio non svolgere attività che possano ritardare il recupero
psico-fisico;
h) attenersi alle
disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione,
salvo quanto previsto, in funzione dell'autonomia della ricerca, dall'art. 60,
comma 1. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è
tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite; se le
disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi
esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla
legge penale;
i) vigilare sul corretto
espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri
nelle responsabilità attribuite;
j)
avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
k) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del
servizio per finalità diverse da quelle istituzionali, tenuto conto, peraltro,
di quanto previsto dagli articoli 58, comma 4, e 60, comma
1;
l) non accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
m) osservare scrupolosamente
le disposizioni che regolano l'accesso ai locali delle amministrazioni da
parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente
autorizzate dal soggetto competente o ne abbiano titolo, persone estranee
all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare agli Enti la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle
stesse;
o) astenersi dal partecipare
all'adozione di provvedimenti degli Enti che possano coinvolgere direttamente
o indirettamente interessi propri.
Art. 27 - Sanzioni e procedure
disciplinari
1. Le violazioni, da
parte dei lavoratori, dei doveri disciplinati nell'articolo 20 del presente
contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal lavoro
e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. I ricercatori e tecnologi non sono
soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che attengano all'autonomia
professionale nello svolgimento dell'attività di ricerca che gli Enti sono
tenuti a garantire ai sensi dell'art. 2, lettera, n. 6, della legge 421/92 e
dall'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 165/2001.
3. Gli Enti, salvo il caso del rimprovero verbale, non possono adottare
alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza aver prima
contestato l'addebito e senza aver sentito, a sua difesa, il dipendente
eventualmente assistito da un procuratore o da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La contestazione
va effettuata in forma scritta entro e non oltre i 20 giorni da quando l'ufficio
istruttore individuato dagli Enti sia venuto a conoscenza del
fatto.
4. La convocazione scritta per la
difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni
dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi 15 giorni.
5. Nel caso in cui,
ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, la sanzione da
comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il
dipendente lavora, ai fini del comma 2 dello stesso art. 55, comunica
all'ufficio competente il fatto da contestare al dipendente. Il responsabile
della struttura deve effettuare la comunicazione, con atto formale, entro e non
oltre i 20 giorni da quando abbia avuto conoscenza del
fatto.
6. Al dipendente o su sua espressa
delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori
riguardanti il procedimento a suo carico.
7. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla
data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine
entro tale data, il procedimento si estingue.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli
accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga
la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo
ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la
chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
9. Con il consenso del
dipendente la sanzione applicabile nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere c) e
d), può essere ridotta di un terzo, ma in tal caso non sono più esperibili
l'impugnazione nè il tentativo di conciliazione.
10. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione. Del pari, non si tiene conto del
rimprovero verbale se non seguito, entro i predetti due anni, da rimprovero
scritto (censura) in relazione ad un comportamento reiterato già oggetto dello
stesso rimprovero verbale.
11. I
provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
12. Il dipendente può impugnare in sede arbitrale la sanzione
disciplinare irrogata entro 20 giorni dalla notifica del
provvedimento.
13. Per quanto non previsto
dalla presente disposizione si rinvia all'accordo quadro sottoscritto il
23.1.2001, in materia di arbitrato e conciliazione.
Art. 28 - Codice
disciplinare
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.
Lgs n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza
degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal
dipendente;
d) rilevanza del danno o
grado di pericolo arrecato all'Ente, agli utenti o a terzi e del disservizio
determinato;
e) sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento
del lavoratore nei confronti dell'Ente, degli altri dipendenti e degli utenti,
nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla
legge;
f) concorso nell'infrazione di
più lavoratori in accordo tra loro;
2. La
recidiva nelle infrazioni previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di
riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La sanzione disciplinare del
rimprovero verbale viene comminata nel rispetto della dignità personale del
dipendente per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di
lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le
seguenti infrazioni:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
dell'orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di
malattia;
b) condotta non conforme a
principi di correttezza verso l'Ente, gli altri dipendenti, gli utenti o i
terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei
compiti assegnati o nello svolgimento dell'attività di ricerca, fatto salvo,
peraltro, quanto previsto dall'art. 60, comma 1, o nella cura dei locali o
altri beni strumentali a lui affidati in ragione del servizio e alla cui
custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue
responsabilità;
d) inosservanza degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro,
quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi
dell'Ente o di terzi;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Ente,
nei limiti previsti dall'art. 6 della legge n. 300/70;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro, laddove
previsti;
g) altre violazioni dei doveri
di comportamento non ricomprese specificamente nelle lettere precedenti da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente, per gli utenti o
per terzi;
h) svolgimento, durante le
assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero
psico-fisico.
L'importo delle ritenute per
multa sarà introitato nel bilancio dell'Ente e destinato ad attività sociali a
favore dei dipendenti.
5. La sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4,
che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle
mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'Ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni, nel
raggiungere la sede assegnata dall'Ente;
e) testimonianza falsa o reticente nell'ambito di procedimenti
disciplinari;
f) comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti, degli utenti o di terzi;
g) responsabilità in alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti
di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, utenti o
terzi;
h) manifestazioni denigratorie
nei confronti dell'Ente, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero
ai sensi dell'art. 1 della legge n.300 del 1970;
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali,
lesivi della dignità della persona;
j)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente, agli
utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare
del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da
compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire
la prosecuzione del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte
nell'anno, nelle mancanze previste dal comma 5, anche se di diversa natura,
ovvero recidiva, nel biennio, in una mancanza, tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci
giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto
previsto al comma 7 lett. a);
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Ente o ad esso
affidati;
c) rifiuto espresso e
reiterato al trasferimento disposto per motivate esigenze di
servizio;
d) assenza ingiustificata ed
arbitraria dal servizio per oltre dieci giorni lavorativi
consecutivi;
e) persistente
insufficiente rendimento fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 1,
ovvero atti o comportamenti che dimostrino grave inefficienza del dipendente
nell' adempimento degli obblighi di servizio, rispetto ai carichi di lavoro,
laddove previsti;
f) responsabilità
penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi
fuori del servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro,
ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione
del rapporto.
7. La sanzione disciplinare del
licenziamento senza preavviso si applica per infrazioni dei doveri di
comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere
irreparabilmente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la
prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali:
a) recidiva nella responsabilità di alterchi negli
ambienti di lavoro con ricorso a vie di fatto nei confronti di superiori o di
altri dipendenti ovvero di terzi;
b)
accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
c1) per i delitti di cui all'art. 58, comma 1,
lettere a), b), c), d), e) del D. Lgs. n. 267/2000;
c2) per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in
giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
8. Il procedimento disciplinare, ai
sensi dell'art. 27, comma 3 deve essere avviato anche nel caso in cui sia
connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva.
La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'Ente venga a conoscenza di fatti che
possano dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza
definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini
previsti dall' art. 27, comma 3, dalla data di conoscenza della
sentenza.
9. Il procedimento disciplinare
sospeso ai sensi del comma 8 è riattivato entro 90 giorni da quando l'Ente ha
avuto notizia della sentenza definitiva. Trova applicazione l'art. 5, comma 4,
della legge n. 97/2001.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo deve essere data pubblicità mediante
affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. entro
quindici giorni dalla data di cui all'art. 2, comma 2. Tale forma di pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita da altre. Il codice disciplinare si
applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
dell'affissione.
Art. 29 - Sospensione cautelare in
corso di procedimento disciplinare
1. L'Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con
la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre,
nel corso del procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità,
l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore
a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato
nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti
dell'anzianità di servizio.
Art. 30 - Rapporto tra procedimento
penale e procedimento disciplinare
ed
effetti del giudicato penale
1.
Trova applicazione la legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà
personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per
la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
3. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale , qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'articolo 28, commi 6 e 7.
4. L'Ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 2, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 3.
5. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti
dall' art. 58, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
6. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall'art.
28, commi 8 e 9.
7. Al dipendente sospeso
dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un' indennità pari
al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e l' assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
8. In
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena,
quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio.
9. Quando vi
sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento
penale.
CAPO VII
Art. 31 – Semplificazione amministrativa e tutela della
privacy
1. Gli enti sono tenute a
compiere gli atti formali necessari per eliminare fiscalità burocratiche che
possano aggravare l'adempimento degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare
completa attuazione alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa e autocertificazione.
2.
Gli enti sono tenute, altresì, alla tutela della privacy del dipendente, secondo
le disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni
mediche e l'accesso ai fascicoli personali.
CAPO
VIII
Art. 32 - Mobilità verso enti
del comparto o altre amministrazioni
1. Il dipendente che richieda il trasferimento ad altro Ente del comparto
o ad altra Amministrazione che abbiano dato il proprio assenso deve chiedere il
nulla-osta all'Ente di appartenenza. Decorsi 60 giorni dalla richiesta,
l'assenso si intende rilasciato. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente
motivato.
Art. 32 bis - Passaggio diretto ad
altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
D. Lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato
in eccedenza in base alla normativa vigente ad altri enti del comparto e di
evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile
impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione, l'Ente
interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito
provinciale o anche interprovinciale l'elenco del personale in eccedenza
distinto per profilo e livello richiedendo la loro disponibilità al passaggio
diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta
anche agli altri enti o amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs.
n.165/2001, aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare
ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1,
qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l'entità dei
posti, corrispondenti per profilo e livello, vacanti nella rispettiva dotazione
organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste
l'assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori
dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne
le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali
priorità; l'Ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla
richiesta.
4. Qualora si renda necessaria
una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria
sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto degli elementi qui
di seguito elencati in ordine non prioritario e di cui gli enti stessi
forniranno alle OO.SS. rappresentative di cui all'art. 40 informazione
preventiva:
a) situazione di famiglia, privilegiando il
maggior numero di componenti;
b)
maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
c) situazione personale
del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni
psico-fisiche;
d) particolari condizioni
di salute del lavoratore e dei familiari.
5.
Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in
disponibilità le iniziative di incentivazione, formazione e riqualificazione
utili per favorirne la ricollocazione, nell'ambito delle risorse e dei piani
formativi degli enti stessi.
TITOLO III - RELAZIONI
SINDACALI
ART. 33 - Obiettivi e
strumenti
1. Il sistema delle
relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle
responsabilità degli enti e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con
l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di
lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere
elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di ricerca
scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la
necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla
prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti
per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali, nonché per il sostegno
ai processi innovatori in atto.
3. In
coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a
livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di
singolo ente:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i
soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente
contratto;
b)
informazione;
c)
concertazione;
d)
consultazione;
e) interpretazione
autentica dei contratti collettivi.
Art. 34 - Contrattazione
integrativa collettiva
1. Gli enti
attivano, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli
indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma
5.
2. La contrattazione integrativa è
finalizzata alla valorizzazione dell'autonomia progettuale e operativa dei
singoli enti, nonché al miglioramento della qualità dei servizi istituzionali
anche attraverso il coinvolgimento, con le diverse modalità previste, dei
sindacati rappresentativi e delle R.S.U nella elaborazione e attuazione dei
programmi di innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e
incentivazione.
3. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi alle forme di
incentivazione del personale dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e
programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e
miglioramento della qualità del servizio, con particolare riferimento a
:
a1) criteri generali di distribuzione della
quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in
relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i
singoli;
a2) criteri generali di
scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle
priorità organizzative e al miglioramento del
servizio.
b) criteri generali per
la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo
alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio,
assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali
specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge,
secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento
del presente CCNL;
c) linee di indirizzo
e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività
di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad
adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il
miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla
prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i
criteri generali per l'applicazione della normativa in
materia;
f) implicazioni in ordine alla
qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle
innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di
servizi;
g) i criteri generali per le
politiche dell'orario di lavoro;
h)
modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, a
integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente
CCNL;
i) criteri generali per la
determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
j) criteri generali per la istituzione e gestione delle
attività socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel
telelavoro e dell'uso delle stesse;
l)
le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari
opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di
cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998 (Area della Dirigenza e delle
relative specifiche tipologie professionali);
n) criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda, da una
sede ad altra dello stesso Ente, limitatamente agli enti articolati per aree
geografiche di ricerca ovvero con più sedi periferiche autonome in Comuni
diversi;
o) definizione dei casi che
richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli organi
collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200
ore annue di lavoro straordinario;
p)
criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture
individuate dai singoli ordinamenti.
4. Fermo
restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di
relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel
precedente articolo 33, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3,
lettere d), e), h), l), n), nonché relativamente alle materie non direttamente
implicanti l'erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori.
In tal caso verrà data informazione alle OO.SS.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun
Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 35 – Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I contratti
collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione
negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la
loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche
periodiche.
2. L'Ente provvede a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'articolo
40 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi
sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti
contratti.
3. Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo
previsto dall'ordinamento dell'Ente. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale
organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico -
finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto.
4. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi
integrativi.
5. Gli Enti sono tenuti a
trasmettere all'A.Ra.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo
contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi
oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
6. I contratti decentrati
stipulati ai sensi del CCNL del 7 ottobre 1996 (quadriennio 94/97) e del CCNL
del 5 marzo 1998 (quadriennio 94/97) conservano la loro efficacia sino alla
sottoscrizione presso ciascun Ente del contratto collettivo integrativo di cui
al presente articolo, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse
previste dal presente CCNL.
Art. 36 - Contrattazione a livello
locale
1. Il livello locale di
contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali degli Enti, la
struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi locali,
escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La
contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni di materie con la contrattazione collettiva nazionale ed
integrativa di Ente, sulle seguenti materie:
a) criteri per l'attuazione di iniziative
addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni
organizzative e tecnologiche;
b) criteri
di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l'attività dei dipendenti disabili;
c)
modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa
collettiva di Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari
locali.
2. I contratti sottoscritti in sede
locale non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente
contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di Ente, e conservano la loro
efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.
3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2,
possono essere oggetto di contrattazione in sede locale altre questioni che a
tale sede siano demandate, senza duplicazioni o sovrapposizioni, dalla
contrattazione collettiva integrativa nelle materie indicate nell'art.
34.
Art. 37 –
Informazione
1. L'informazione si
propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei
conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle
parti.
2. Ciascun Ente fornisce
informazioni ai soggetti sindacali di cui all'articolo 41 in materia di ambiente
di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di
lavoro.
3. Gli enti sono tenuti a fornire
un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione
necessaria, sulle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di lavoro e di
servizio;
b) definizione dei criteri per
la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni
organiche;
c) verifica periodica della
produttività delle strutture;
d) stato
dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di
programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione
gestionale;
f) criteri generali
riguardanti l'organizzazione del lavoro e le sue
modifiche;
g) modalità di realizzazione
dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di
telelavoro;
h) adozione di forme di
lavoro flessibili, di cui all'art. 36, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001;
i) bilancio preventivo e
consuntivo.
j) modalità di gestione
delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto
dei tempi e delle procedure dell'art. 33 del D. Lgs. n.
165/2001;
k) modalità e cadenze delle
verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione
stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.
4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva e ha per
oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del
personale;
b) misure in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e
relative prestazioni;
e) distribuzione
complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento
dei servizi, e per la qualità della prestazione
individuale;
f) andamento a consuntivo
del ricorso al lavoro interinale;
g)
attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del
personale;
h) attuazione delle materie
oggetto di informazione preventiva.
5. Nel
caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la
raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni
lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata
tutela della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
6. Non è oggetto di
riservatezza l'informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri
di erogazione dei trattamenti accessori.
Art. 38 -
Concertazione
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui
all'articolo 40, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta
scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali
nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario;
b) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle
professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro;
c) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di
personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure
dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
d)
modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e
tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente
successiva.
2. La concertazione si svolge in
appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione
della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e
trasparenza.
3. La concertazione si
conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti.
4. Per
l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti
l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la
mobilità, i benefici assistenziali, i servizi sociali, possono essere
costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e
senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla
stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori
con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le
amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto
di competenza, ai comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle
disposizioni vigenti. La composizione degli organismi previsti nel presente
comma, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve
comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
Art. 39 –
Consultazione
1. La consultazione si
svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative o norme
contrattuali.In tali casi, senza particolari formalità, l'Ente acquisisce il
parere dei soggetti sindacali di cui all'articolo 40.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie
attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il
rappresentante per tali materie, al fine di assicurare l'attuazione di quanto
previsto dal D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti
materie:
a) contenuto e motivi di ciascun contratto di
fornitura di lavoro interinale;
b)
programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogni quantitativi
e/o qualitativi derivanti dalla costituzione di nuove strutture e relativi
fabbisogni formativi.
Art. 40 - Composizione delle
delegazioni
1. La delegazione
trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita per gli
Enti:
a) a livello nazionale: dal Presidente o da un suo
delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato;
b) a livello locale: dal titolare del potere di
rappresentanza dell'Ente nell'ambito della sede locale, eventualmente
assistito da una rappresentanza dei responsabili degli uffici
interessati.
2. Per le organizzazioni
sindacali, la delegazione è composta:
a) a livello nazionale: dai rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente
contratto;
b) a livello locale:
b1) dalle R.S.U.;
b2) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
Art. 41 - Soggetti sindacali nei
luoghi di lavoro
1. I soggetti
sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative previste dall'articolo 10, comma 2, dell'accordo collettivo
indicato nella lettera a).
2. I soggetti
titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti
dall'articolo 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono
quelli previsti dall'articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.
Art. 42 - Clausole di
raffreddamento
1. Il sistema delle
relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e
trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le
parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative
unilaterali ne procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge
la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto della stessa.
Art. 43 - Interpretazione
autentica dei contratti
1. Qualora
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei
contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui
all'articolo 47 del D. Lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione
sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una
delle parti.
3. Con analoga modalità si
procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti integrativi. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'art. 35 del presente contratto, sostituisce la
clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto
integrativo.
Art. 44 - Contributi
sindacali
1. I dipendenti hanno la
facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro
prescelta,, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento
dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Ente a cura
dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio.
3. Il dipendente può revocare in
qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando
contestualmente la relativa comunicazione all'Ente di appartenenza ed
all'Organizzazione Sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal
primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dai singoli Enti sulle
retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate
mensilmente alle Organizzazioni sindacali interessate secondo modalità
concordate con l'Ente.
5. Gli Enti sono
tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni
Sindacali.
Art. 45 – Pari
opportunità
1. Sono confermati i
comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai
sensi delle disposizioni vigenti.
2. Nei
casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno
essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente
contratto.
3. Le misure per favorire pari
opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte
di azioni positive, sono oggetto di contrattazione
integrativa.
4. Le modalità di attuazione
delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva e, a
richiesta, di concertazione con le OO.SS. rappresentative, secondo le procedure
individuate dal presente contratto.
5. Le
amministrazioni garantiscono gli strumenti per il funzionamento dei comitati,
mettendo immediatamente a loro disposizione idonei locali per la loro
attività.
Art. 46 - Rappresentante per la
sicurezza
1. Le procedure di cui
agli artt. 37 e 39 si applicano alle informazioni al rappresentante per la
sicurezza e alle consultazioni dello stesso previste dall'art. 19 del D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 47 - Indennità di rischio da
radiazioni
1. L'indennità di rischio
da radiazioni resta disciplinata dall'art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e
in correlazione con le disposizioni e le classificazioni introdotte dal D. Lgs.
230/95 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 47 bis - Trattamento giuridico
economico dei dipendenti in particolari situazioni di
stato
1. Ai dipendenti che
usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998,
compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione
tabellare mensile, dagli eventuali incrementi economici derivanti dalla
progressione economica, dalla indennità integrativa speciale, dalla retribuzione
individuale di anzianità e da altri eventuali altri assegni personali a
carattere continuativo e non riassorbibile, nonché dal trattamento economico
accessorio fisso e ricorrente e con carattere di generalità.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è
considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione di
livello nel profilo, di profilo e di quella economica.
3. Nei casi in cui disposizioni vigenti prevedano il
collocamento in aspettativa, retribuita o non retribuita, per lo svolgimento di
funzioni e compiti diversi da quelli di titolarità, l'accertamento di cui
all'art. 4, comma 6, del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), è effettuato ove
l'aspettativa sia utile ai fini dell'anzianità di servizio in base alle
disposizioni applicate, con le modalità definite dal comma 7 del medesimo art.
4; l'accertamento è effettuato per l'aspettativa retribuita alla scadenza dei
periodi utili alla maturazione delle posizioni stipendiali e per quella non
retribuita al termine e tenuto conto dell'intera durata dell'aspettativa
stessa.
4. La verifica di cui agli
articoli 53 e 54 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o
aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale
rappresentante dell'ente, tenuto conto anche degli elementi informativi forniti
dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta
l'attività stessa.
PARTE
SECONDA
SEZIONE
I
Personale dal IV al IX
livello
CAPO
I
Art. 48 – Orario di
lavoro
1. L'orario ordinario di
lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su cinque giorni ovvero
su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana.
2. L'orario di lavoro è
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui
articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai
dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n.
165/2001.
3. La distribuzione dell'orario
di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti
gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione
del lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione della
prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell'orario di
lavoro possono anche coesistere;
b)
ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali
con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte
ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare
per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura
di strutture;
c) orario flessibile
giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario
di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al
nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il
personale addetto alla medesima struttura;
d) particolari forme di flessibilità purché compatibili con
l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.
266.
4. L'osservanza dell'orario di lavoro da
parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico. In casi
particolari modalità sostitutive sono definite dai singoli Enti, in relazione
alle esigenze delle strutture interessate, previa informazione alle OO.SS.
rappresentative di cui all'art. 40, comma 2, lettera a), con riguardo all'intero
Ente e ai soggetti di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 per le
articolazioni locali.
5. Al personale
adibito a regimi d' orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi
d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali
finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari
gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione
potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza
ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali
riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti
organizzativi che portano all'autofinanziamento. Le parti verificheranno e
converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto
delle modifiche legislative che dovessero intervenire in materia.
ART. 49 - Conto ore
individuale
1. Qualora il dipendente
ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli
ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale
per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata
lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate
lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze
lavorative.
2. Al 31 dicembre di ciascun
anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti
entro il trimestre successivo.
3. Ove
sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione
di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario
saranno retribuite.
4. Ulteriori criteri
generali per la fruizione dei riposi compensativi possono essere oggetto di
contrattazione integrativa.
Art. 50 - Permessi
brevi
1. Il dipendente che ne faccia
richiesta può fruire, previa autorizzazione, del permesso di assentarsi per
brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non
possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di
lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso
dell'anno.
2. La richiesta del permesso
deve essere formulata in tempo utile per consentire al responsabile della
struttura l'adozione delle misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate non
oltre il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o del
funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata, salva l'applicazione dell'art
49.
Art. 51 - Formazione
professionale
1. Le parti
riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane è fattore
essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei risultati
dell'attività di ricerca pubblica.
2.
Conseguentemente le parti individuano nella formazione:
a) uno strumento indispensabile di aggiornamento e
crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi
organizzativi del personale di nuova assunzione;
b) uno strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo
del sistema della ricerca, i processi di mobilità, un atteggiamento
propositivo nei confronti dell'innovazione tecnologica e del cambiamento nelle
tecniche e strumenti gestionali.
3. Gli Enti,
nell'ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse
disponibili, promuovono e favoriscono la formazione continua, l'aggiornamento e
l'addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso
corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie che tengano
conto anche dell'evoluzione prevista delle competenze e dell'esigenza di non
correlarli unicamente al profilo e livello di appartenenza.
4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa
l'esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti
commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e compatibilmente con le
esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad almeno 1% del monte
retributivo. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, ove non
utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano
vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi
finanziari.
5. La formazione del personale
di nuova assunzione si svolge mediante l'attivazione di corsi teorico-pratici,
di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici
programmi definiti dagli stessi Enti.
6.
Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in
comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove
necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti
medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di
formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati
specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di
formazione esperti italiani e stranieri. Nell'ambito delle attività di
formazione può essere previsto l'invio di personale per stages presso
istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed
extracomunitarie.
7. I programmi di
formazione e di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle
linee di indirizzo generale oggetto di contrattazione integrativa, dagli Enti
che ne informano preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art.
37.
8. Gli Enti individuano, in base alle
esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unità operative o di
servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione integrativa,
i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini
personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001,
all'art. 57, lett. c).
9. Il personale che
partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti.
I relativi oneri sono a carico degli Enti. I corsi sono tenuti di norma durante
l'orario di lavoro ed, in casi eccezionali, anche al di fuori dell'orario di
lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i
presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio.
10. Nell'ambito dei programmi di
cui ai commi 3, 5 e 6 i dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per
gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi,
e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di studi
a carattere formativo.
11. La formazione e
l'aggiornamento del personale può avvenire sulla base di documentate iniziative,
selezionate dallo stesso personale interessato, effettuate di norma fuori
dell'orario di lavoro, e ove autorizzate dall'Ente, anche in orario di lavoro.
L'eventuale concorso alle spese da parte dell'Ente è , in tale caso, subordinato
all'effettiva connessione delle iniziative con l'attività di
servizio.
12. La partecipazione ad
attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della
carriera del personale.
13. L'attività di
docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da parte dei dipendenti degli
Enti, se svolta fuori dell'orario di lavoro è remunerata in via forfettaria, a
gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 50.000
lorde. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il
compenso di cui sopra spetta nella misura del 40 %; lo stesso compenso spetta in
misura intera qualora venga recuperato l'orario di lavoro. Le misure di detti
compensi possono essere modificate dagli Enti in relazione a specifiche
complessità dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo di lire 120.000
.
CAPO II
Art. 52 – Mobilità tra profili a parità di
livello
1. A domanda
dell'interessato gli enti possono disporre l'assegnazione a profilo diverso, a
parità di livello, dell'interessato stesso, - sempre che sia in possesso del
titolo di studio e degli altri requisiti richiesti per l' assegnazione al nuovo
profilo - qualora risulti, esclusivamente in base ad atti di ufficio di data
certa, che abbia di fatto esercitato per non meno di un quinquennio attività che
coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del
profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità
attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi
seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti. L'interessato non può
richiedere l'applicazione del presente comma ove ne abbia fruito nel precedente
quinquennio.
2. Ai fini dell'applicazione
del precedente comma 1 si opera in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma
3, lettera b) del DPR n. 171/1991, nella parte in cui prevede l'accesso
dall'esterno per il livello di base.
3.
Nelle ipotesi di mobilità tra profili a parità di livello di cui al precedente
comma 1, l'interessato conserva ad personam l'eventuale progressione economica
acquisita ai sensi dell'art. 53, riassorbibile nelle eventuali ulteriori
progressioni di livello.
Art. 53 – Progressioni economiche
per il personale appartenente ai livelli IV – IX
1. Sono previste progressioni economiche che si
realizzano attraverso procedure selettive da attuare con cadenza biennale,
destinate al personale appartenente ai seguenti profili e livelli:
- IX ausiliario amministrazione
- VIII ausiliario tecnico
- VII operatore amministrazione
- VI
operatore tecnico
- V collaboratore
amministrazione
- IV
C.T.E.R.
- IV funzionario
amministrazione
2. Le progressioni
economiche di cui al comma 1 si realizzano mediante l'attribuzione delle due
successive posizioni economiche ciascuna delle quali conseguente a distinta
procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei seguenti
commi.
Ai fini della partecipazione alla
procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche gli
interessati debbono aver maturato una anzianità di servizio di almeno 5 anni nel
livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore.
3. Le procedure selettive per l'attribuzione
delle progressioni economiche sono attuate sulla base dei criteri generali
definiti in sede di contrattazione integrativa. Qualora questa non venga
conclusa entro 60 giorni – prorogabili di ulteriori 30 giorni – dalla
sottoscrizione del presente CCNL, si applicano i criteri generali di cui ai
successivi commi 4, 5 e 6.
4. Le procedure
selettive previste dal presente articolo sono attuate da apposite commissioni,
costituite da ciascun Ente, le quali procederanno alla formazione delle
graduatorie di cui al seguente comma.
5.
Nella ipotesi di mancato accordo di cui al precedente comma 3, la graduazione,
su base cento, è effettuata come segue:
A. ausiliario di amministrazione e ausiliario
tecnico:
a) Anzianità di servizio: 60%
b) Formazione: 10%
c)
Titoli: 10%
d) Verifica dell'attività
professionale svolta: 20%
B. operatore
di amministrazione e operatore tecnico:
a) Anzianità di servizio: 50%
b) Formazione: 10%
c)
Titoli: 10%
d) Verifica dell'attività
professionale svolta: 30%
C.
collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di
amministrazione:
a) Anzianità di servizio: 40%
b) Formazione: 10%
c)
Titoli: 10%
d) Verifica dell'attività
professionale svolta: 40%
6. La verifica
di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata dal soggetto competente
in base all'assetto organizzativo dell'Ente in cui l'interessato presta la sua
attività, tenuto conto anche di elementi informativi forniti dal responsabile
delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia
prestato in precedenza servizio nell'ultimo triennio.
La verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all'interessato ed
è effettuata in tempi coordinati con l'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo.
I criteri generali di
verifica sono oggetto di informazione alle OO.SS. legittimate. Tali criteri
debbono essere predeterminati, trasparenti, debbono prevedere modalità di
partecipazione al procedimento dell'interessato, nonché la possibilità, per lo
stesso, di fornire osservazioni, integrazioni ed ulteriori elementi informativi.
L'interessato può presentare reclamo avverso gli esiti della verifica
comunicatagli ad un comitato appositamente costituito presso ciascun ente; i
componenti di tale comitato sono designati sentite le OO.SS. legittimate. Il
comitato formula il proprio parere obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione
del reclamo dell'interessato.
7. Il finanziamento delle progressioni
economiche di cui ai commi precedenti avverrà attraverso le risorse individuate
nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal CCNL per il biennio
economico 2000-2001, in stretta correlazione con gli obiettivi di sostegno dei
processi innovativi e di valorizzazione delle professionalità.
L'attribuzione delle posizione economiche è disposta nei
limiti delle disponibilità delle risorse a ciò finalizzate dal presente CCNL e
dal contratto integrativo.
8. In prima applicazione, sono ammessi
prioritariamente alle procedure selettive per l'attribuzione della prima
posizione economica i dipendenti con un'anzianità di servizio di almeno 10 anni
nel livello di appartenenza, maturati alla data di sottoscrizione del presente
CCNL; le suddette procedure selettive saranno effettuate con i criteri indicati
ai commi 4, 5 e 6, senza tener conto, peraltro, dell'indicatore di cui alle
lettere b) del comma 5, riparametrando la graduazione.
Le relative procedure selettive debbono essere attivate entro
2 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. Gli effetti giuridici ed
economici della progressione di cui al presente comma decorrono dal
31.12.2001.
Art. 54 – Progressione di livello
nei profili
1. L'art. 13, comma 2,
lettere c), d), e), f), g), h), i), l), del DPR n. 171/1991, che predetermina la
percentuale di dotazione organica su più livelli per ciascuno dei profili ivi
indicati, è abrogato. L'accesso a ciascun profilo e le progressioni di livello
nell'ambito del profilo sono disposti sulla base della programmazione triennale
di fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997, previa
consultazione delle OO.SS. di cui all'art. 40.
2. Fermo restando l'accesso dall'esterno per i livelli di base, le
progressioni di livello nell'ambito del profilo avvengono tramite procedure
selettive con le anzianità richieste dall'art. 13, comma 3, lettera b), del DPR
n. 171/1991 e sono attuate con cadenza biennale, alternandole, di norma, con la
procedura di cui al precedente articolo 53.
3. Nella prima applicazione del presente CCNL, a tali procedure sono
ammessi prioritariamente i dipendenti attualmente inquadrati nel livello
conseguito in base alla tabella di equiparazione di cui all'art. 14, comma 1,
del DPR n. 171/1991, nonché al personale di cui al medesimo art. 14, comma 11.
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 31.12.2001; le procedure
selettive debbono essere attivate entro due mesi dalla data di sottoscrizione
del presente CCNL; per le finalità di cui al presente comma sono appositamente
dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari anno 1999 del
personale dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti stanziamenti previsti
dalla legge finanziaria 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 24.5.2001.
4. Le procedure
selettive sono attuate da apposite commissioni, costituite da ciascun Ente, le
quali procederanno alla formazione delle graduatorie secondo quanto previsto dal
seguente comma.
5. La graduazione, su base
cento, è effettuata come segue:
C. ausiliario di amministrazione e ausiliario
tecnico:
a) Anzianità di servizio: 45%
b) Formazione: 15%
c)
Titoli: 20%
d) Verifica dell'attività
professionale svolta: 20%
D.
operatore di amministrazione e operatore tecnico:
a) Anzianità di servizio: 35%
b) Formazione: 15%
c)
Titoli: 20%
d) Verifica dell'attività
professionale svolta: 30%
C.
collaboratore di amministrazione, CTER e funzionario di
amministrazione:
a)Anzianità di servizio: 25%
b)Formazione: 10%
c)Titoli: 20%
d)Verifica
dell'attività professionale svolta: 45%
6. La verifica di cui alle lettere d) del precedente comma è effettuata
dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo dell'Ente in cui
l'interessato presta la sua attività, tenuto conto anche di elementi informativi
forniti dal responsabile delle strutture presso le quali eventualmente lo stesso
interessato abbia prestato in precedenza servizio nell'ultimo triennio. La
verifica è tempestivamente comunicata per iscritto all'interessato ed è
effettuata in tempi coordinati con l'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo. I criteri generali di verifica sono oggetto di informazione
alle OO.SS. legittimate. Tali criteri debbono essere predeterminati,
trasparenti, debbono prevedere modalità di partecipazione al procedimento
dell'interessato, nonché la possibilità, per lo stesso, di fornire osservazioni,
integrazioni ed ulteriori elementi informativi. L'interessato può presentare
reclamo avverso gli esiti della verifica comunicatagli ad un comitato
appositamente costituito presso ciascun ente; i componenti di tale comitato sono
designati sentite le OO.SS. legittimate. Il comitato formula il proprio parere
obbligatorio entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo
dell'interessato.
7. Le parti nel corso
della prossima tornata contrattuale verificheranno l'efficacia del sistema di
progressione di cui al presente articolo, al fine di apportare modifiche e/o
integrazioni.
Art. 55 – Accesso al IV
livello
1. Per le specifiche esigenze funzionali di cui all'art. 13, comma 3,
lettera b), secondo capoverso del DPR n. 171/1991, la percentuale prevista per
l'assunzione dall'esterno di collaboratore tecnico e funzionario di
amministrazione - IV livello - è fissata per ciascuno dei profili interessati
nella misura massima del 2% della rispettiva dotazione organica determinata in
sede di programmazione del fabbisogno del personale.
Art. 56 – Accesso ai livelli di
base
1. Nel rispetto dell'art. 35
del D. Lgs. n. 165/2001, i posti disponibili nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno del personale per l'accesso al livello di base di
ciascun profilo del personale di cui alla presente sezione sono conferiti
mediante concorsi pubblici nei quali il 40% della disponibilità complessiva è
riservato al personale dipendente in possesso dei titolo di studio richiesto dal
bando per l'accesso o appartenente a profilo per il quale è previsto il titolo
di studio pari o immediatamente inferiore.
2. Negli Enti con un numero di dipendenti in servizio nei livelli dal IV
al IX superiore a 200 unità, la percentuale di cui al precedente comma 1 è
fissata al 25%.
Art. 57 – Soppressione X
livello
1. Il personale in servizio
nei livelli X di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione è
inquadrato nel livello IX del profilo di appartenenza.
2. Il personale interessato è tenuto a
partecipare ad appositi corsi di formazione organizzati dall'Ente, ferma
restando la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento di cui al comma
precedente dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL.
3. Dalla data di sottoscrizione
definitiva del presente CCNL l'accesso ai profili di ausiliario tecnico e di
ausiliario di amministrazione avviene al IX livello.
4. Considerata la soppressione del X livello, in via
eccezionale al personale inquadrato nel IX livello ai sensi dei commi 1 e 2
viene riconosciuta ai fini della partecipazione alle procedure selettive
l'anzianità maturata nel X livello nella misura del 50%. Tale riconoscimento si
estende al personale proveniente dal X livello e già inquadrato nel
IX.
Art. 57 bis – Norme riferite a
situazioni pregresse
1. L'indennità
prevista dall'art. 15, comma 2, della legge n. 88/1989 continua ad essere a
carico del bilancio degli Enti e può essere incrementata dagli Enti stessi
nell'ambito della disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio in
rapporto ai contenuti lavorativi ed alle responsabilità riferiti all'attività
svolta dal personale interessato. L'indennità predetta è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di fine rapporto.
2. Ai dipendenti in possesso del profilo ad personam di cui all'art. 14,
comma 11, del DPR n. 171/1991 è data la ulteriore possibilità di esercitare la
facoltà prevista dallo stesso comma entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione
del presente CCNL; con l' inquadramento gli interessati conservano l'anzianità
maturata. Relativamente alla disposizione contenuta nell'art. 14, comma 11,
ultimo periodo, del DPR. N. 171/1991, i dipendenti che abbiano superato
procedure concorsuali per il profilo di CTER sono inquadrati nel livello
iniziale dello stesso profilo senza necessità di ulteriori procedure
concorsuali, ove in possesso dei requisiti di accesso al
profilo.
3. La tabella 3, allegata al DPR
n. 171/1991, di equiparazione per il personale dei ruoli della ricerca e
sperimentazione agraria è modificata come segue, allo scopo di realizzare una
più adeguata correlazione tra i livelli di inquadramento ed i contenuti
formativi e professionali propri della attività da svolgere:
all'inciso "VI collaboratore tecnico Enti di ricerca" va
inserito, tra i profili preesistenti, " addetto a terminali
evoluti".
Il predetto profilo è cancellato dal
successivo inciso "VIII - operatore tecnico".
4. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 17, comma 14, del DPR n. 171/1991, la retribuzione dei direttori
generali delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art.
7 del DPR n. 68/1986 non può comunque essere inferiore al valore più elevato
della retribuzione complessiva effettivamente goduta dai dirigenti in servizio
nel medesimo ente.
SEZIONE
II
Ricercatori e
Tecnologi
CAPO
I
Art. 58 - Orario di
lavoro
1. L'orario di lavoro di
ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel
trimestre.
2. I ricercatori e tecnologi
hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in
servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della
propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'
orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri
organizzativi dell'Ente.
3. Lo svolgimento
dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato
mensilmente.
4. I ricercatori e tecnologi
possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro
indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali
ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attività di docenza,
organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie
giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'Ente, ove richiesta, è
sostituita dalla preventiva comunicazione all'Ente medesimo da parte
dell'interessato.
5. Le ore di presenza
in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro di cui al
comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17
e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle
risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere
superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo
periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre
ore in difetto dal primo periodo del presente articolo. Le eventuali ore in
eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di
assenza compensativa all'anno.
6. E'
ammessa la presenza in servizio oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1,
senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto
al comma 5.
7. Le parti si impegnano a
costituire, dopo la sottoscrizione del presente CCNL, una apposita Commissione
paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via
sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell'orario di lavoro di cui al
comma 1.
Art. 59 – Ulteriori disposizioni in
materia di ferie
1. Costituisce
specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare
le proprie ferie in modo da garantire comunque l'assolvimento dei propri compiti
e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.
2. Il ricercatore o tecnologo, nell'ipotesi di temporanea
chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua
attività possa proseguire presso altra struttura dell'Ente, comunica all'Ente
stesso il proseguimento e la sede dell'attività.
Art. 60 -
Diritti
1. Gli enti riconoscono, nel
quadro della propria programmazione scientifica e tecnologia, dei compiti
istituzionali e degli assetti organizzativi, l'autonomia di ricercatori e
tecnologi nello svolgimento dell'attività di ricerca, singolarmente o
nell'ambito del gruppo all'uopo costituito.
2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei
rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo
corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare tale
titolo anche nella vita privata.
3. Il
ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell'ambito del gruppo
all'uopo costituito, alla titolarità della ricerca o dei progetti proposti e, se
approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze di tipo
organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del
proponente.
4. Gli Enti promuovono e
supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire
finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato,
Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti
con la propria programmazione della ricerca; e assicurano che la gestione dei
progetti medesimi avvenga da parte di coloro che li hanno predisposti, e che
vengano messe regolarmente a disposizione le risorse previste dai progetti
approvati e finanziati.
5. Gli Enti
favoriscono, nell'ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione
di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da Amministrazioni
dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, qualora essi
siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.
6. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere
riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi
risultati, solitamente, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le
relative spese. Qualora l'Ente comunichi di non essere interessato alla
pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati
della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Ente
circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l'autore può pubblicare il
lavoro come ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di
segretezza.
7. Il ricercatore o tecnologo
ha diritto al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti la
propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica. In apposita sequenza
contrattuale, da attivare entro il 31.12.2001, sarà aggiornata la disciplina
della materia, in particolare per quanto riguarda gli aspetti
economici.
Art. 61 - Formazione e
aggiornamento
1. Le parti ravvisano
nella formazione e aggiornamento, in qualità di docente o discente, un metodo
permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività
professionale ed all'accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche
nei contesti di riferimento.
2. Le parti
convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi
stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, indicativamente e
compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente,
alla misura del 2% del monte retributivo riferito a ricercatori e tecnologi, e
comunque non inferiore all'1% del monte retributivo stesso. I fondi finalizzati
alla formazione e aggiornamento, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio
finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei
successivi esercizi finanziari.
3. Le linee di indirizzo generale per
l'attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione
integrativa.
4. Iniziative di formazione
possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la
ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle
competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di
collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di
formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati.
Nell'ambito delle attività di formazione può essere previsto l'invio di
ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca,
industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.
5. Gli Enti concordano con i ricercatori e tecnologi
interessati, sulla base delle proposte presentate dagli stessi, la
partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione professionale. I
ricercatori e tecnologi che partecipano ai corsi di formazione concordati sono
considerati in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
degli Enti. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i
presupposti, il trattamento economico di missione. Per gli stages di cui al
comma 3 può essere previsto un contributo alle spese di soggiorno a carico degli
Enti.
6. Per iniziative non concordate può
essere previsto un contributo a carico degli Enti, subordinato alla effettiva
connessione dell'iniziativa stessa con gli obiettivi di ricerca
dell'Ente.
7. Il ricercatore o tecnologo
può partecipare, senza oneri per l'Ente, a iniziative di formazione e
aggiornamento che siano in linea con le finalità indicate al comma 1, per un
periodo massimo di 100 ore annuali.
8.
L'attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento svolta presso gli
Enti del Comparto da parte di ricercatori e tecnologi degli Enti stessi, è
remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un
compenso orario di L. 100.000 lorde. La misura di detto compenso orario può
essere incrementata dagli Enti, in relazione a specifiche complessità dei corsi,
fino ad un massimo di lire 200.000.
9. Gli
enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto
tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale
in relazione alle funzioni da svolgere.
Art. 62 – Periodi
sabbatici
1. Gli enti possono
regolamentare la concessione a Ricercatori e Tecnologi di periodi sabbatici
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, allo scopo di acquisire la
positiva ricaduta nei livelli qualitativi dell'attività di ricerca e
progettazione degli enti stessi per effetto dell'arricchimento professionale
derivante dal confronto con altre esperienze.
CAPO II
Art. 63 – Norme sull'accesso ai profili di ricercatori e
tecnologi.
1. La rispettiva dotazione organica dei
ricercatori e tecnologi è determinata da ciascun Ente in sede di programmazione
triennale del fabbisogno di personale.
2.
L'art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n. 171/1991 è
abrogato.
3. L'accesso al III livello di
ricercatore e tecnologo è disciplinato dal D.Lgs. n. 19/1999, art.
11.
4. Gli enti attivano, a richiesta
degli interessati, procedure di verifica e valutazione dell'attività almeno
triennale svolta con contratto a tempo determinato da Ricercatori e Tecnologi in
servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL ai fini della
qualificazione dell'attività in parola come attività di ricerca scientifica ai
sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 19/1999.
Art. 64 - Opportunità di sviluppo
professionale
1. Gli Enti che
rilevino situazioni di anomala carenza di opportunità di sviluppo professionale,
da accertare in base all'elemento oggettivo della permanenza diffusa superiore a
12 anni nei livelli III e II, debbono attivare, per l'accesso, rispettivamente,
al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell'ambito
della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello,
procedure concorsuali distinte in quanto aperte:
a) l'una a tutta la comunità
scientifica;
b) l'altra a ricercatori o
tecnologi dell'Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di
accesso.
I criteri per la individuazione
delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione
per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree
scientifiche o i diversi settori tecnologici.
2. Alle procedure concorsuali di cui al
precedente comma, lettera b), deve essere assicurata una consistenza di posti
pari al 50% della disponibilità complessiva individuata.
3. Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del
precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del
presente CCNL per essere ultimate entro il 31.12.2002, con decorrenza economica
e giuridica per i vincitori 31.12.2001.
4.
I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera b), prevederanno che ai fini
della formazione della graduatoria, su base 100, verrà attribuito ai ricercatori
e tecnologi che hanno superato le prove di esame un punteggio di valorizzazione
della esperienza professionale acquisita rapportato alle fasce retributive di
appartenenza, nella misura appresso indicata:
I fascia stipendiale: punti 5
II fascia
stipendiale: punti 15
III fascia stipendiale o
superiore: punti 25
Negli Enti i cui
regolamenti non prevedano graduazione su base quantitativa nei concorsi per
l'accesso ai profili e livelli di ricercatori e tecnologi, la Commissione di
concorso stabilirà equivalenti criteri di valutazione della professionalità
acquisita, dandone conto nei verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita
previsione nei bandi di concorso di detta valutazione.
5. Agli oneri conseguenti alle procedure
concorsuali di cui al precedente comma 3 si fa fronte con risorse
complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e
tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti
dalla legge finanziaria 2002 (v. atto di indirizzo 11 maggio 2001), come da
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001.
6. A seguito della
applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si darà corso in
occasione della predisposizione dei programmi triennale a confronti con i
soggetti sindacali indicati nell'art. 40, comma 2, lettera a), volti a
verificare la persistenza eventuale rispetto a quella iniziale di anomale
situazioni di diffusa permanenza nei livelli II e III, per la individuazione
delle soluzioni concorsuali conseguenti, necessarie al superamento delle
predette accertate anomale situazioni.
Art. 65 – Mobilità tra i profili di
ricercatori e tecnologi
1. A domanda
dell'interessato, gli Enti possono disporre l'assegnazione di tecnologi o di
primi tecnologi a profili, rispettivamente, di ricercatore e primo ricercatore e
viceversa da questi ultimi profili a quelli di tecnologo o di primo
tecnologo.
2. L'assegnazione è disposta
nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianità
effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti
anche professionali propri del profilo e livello di destinazione.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2
è accertato da apposite commissioni costituite dall'Ente e composte da esperti
del settore in relazione alle specificità professionali sulla base di criteri
generali oggetto di informazione alle OO.SS. rappresentative.
SEZIONE III – DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
Art. 66 – Sequenza
contrattuale
1. In apposita sequenza
contrattuale da attuare entro il 31.12.2001, le parti disciplineranno le
seguenti materie, non previste dal presente CCNL:
- arbitrato e conciliazione;
- TFR e fondi pensione;
-
mansioni superiori;
- copertura
assicurativa, fermo restando l'art. 73 del CCNL 5 marzo 1998;
- brevetti.
Art. 67
1. Le parti convengono che al personale
del CISAM in quanto inserito nel comparto degli enti di ricerca per effetto
dell'accordo in data 23.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni,
stipulato a norma dell'art. 45 del D.Lgs. n. 29/1993 (ora art. 40 del D.Lgs. n.
165/2001) che regola le procedure per la determinazione dei comparti, si applica
il presente CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per i bienni economici
1998-1999 e 2000-2001.
2. In relazione a
quanto sopra, per poter dare effettiva applicazione del presente CCNL al
personale del CISAM, in sede di contrattazione collettiva integrativa da
concludere entro 4 mesi dalla sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL,
saranno definite le necessarie tabelle di equiparazione tra i preesistenti
profili ed i nuovi profili e livelli.
Art. 68 - Norma di
salvaguardia
1. Per quanto non previsto nel presente CCNL
restano ferme, in quanto compatibili, le norme contenute nei CCNL del 7.10.1996
e 5.3.1998. Al termine della tornata contrattuale, anche relativa al II biennio
economico, si redigerà un testo coordinato delle norme contrattuali
vigenti.
2. Restano fermi gli artt. 74, 75
e 76 del CCNL del 05.03.1998 e gli artt. 51, 52 e 53 del CCNL del
07.10.1996.
PARTE
TERZA
Trattamento
Economico
SEZIONE
I
Personale dal IV al X
livello
ART. 69 - Aumenti della
retribuzione base
1. Gli stipendi
tabellari, come stabiliti dall'articolo 2 del CCNL stipulato in data 11 novembre
1996, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità,
indicati nella allegata Tabella A, alle scadenze ivi
previste.
2. Gli importi annui degli
stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati
nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle B1 e
B2.
3. Sono confermate l'indennità
integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in
godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto.
ART. 70 - Effetti nuovi
stipendi
1. Nei confronti del
personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 69 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A ai
fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti
dell'indennità di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa
previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal
presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di
carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono
un espresso rinvio allo stipendio tabellare.
ART. 71- Indennità di
Ente
1. Le risorse derivanti
dalla rivalutazione in base ai tassi di inflazione programmata del biennio delle
componenti variabili della retribuzione quantificate in misura pari allo 0,52%
della massa salariale 1997, confluiscono, a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere
sull'anno 2000, nel Fondo per l'indennità di Ente previsto dall'art. 43, comma
2, lett. c) del CCNL 7 ottobre 1996.
2. A
decorrere dal 31.12.1999 l'indennità di Ente di cui all'art. 7, comma 1, del
CCNL 11 novembre 1996 è incrementata nelle misure annue lorde previste
dall'allegata Tabella C.
3. L'indennità di Ente, atteso il suo carattere
di stabilità, è considerata utile ai fini dell'indennità premio di fine servizio
e del trattamento di fine rapporto.
SEZIONE
II
Ricercatori e
Tecnologi
ART. 72 - Aumenti della
retribuzione base
1. Gli
stipendi dei Ricercatori e Tecnologi, come stabiliti dall'articolo 2, comma 2,
del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio), sono incrementati per ciascun livello e
raggruppamento di fasce stipendiali degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella allegata Tabella E, alle scadenze ivi
previste.
2. Gli importi annui lordi degli
stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1,
sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalle allegate Tabelle
F1 e F2.
3. Sono confermate l'indennità
integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi in
godimento dal personale in servizio alla data di stipulazione del presente
contratto.
ART. 73- Effetti nuovi
stipendi
1. Nei confronti del
personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 72 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ai
fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti
dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c., si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
2. Salvo diversa espressa
previsione del CCNL, gli incrementi degli stipendi previsti dal presente CCNL
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio allo stipendio.
Dichiarazione congiunta
Le parti concordano sull'opportunità di richiedere al Comitato
di settore un atto di indirizzo per a concreta applicazione dell'art. 143, comma
2, del D.Lgs. n. 165/2001 per quanto concerne la disciplina contrattuale dei
dipendenti in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di vertice degli enti.
Dichiarazione congiunta
Le parti concordano sull'opportunità di trovare adeguato
riconoscimento ai periodi di servizio prestato presso lo stesso ente in base a
rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine del raggiungimento dei requisiti
di anzianità stabiliti per la partecipazione a concorsi per la progressione
economica e/o di carriera.
Per gli stessi
fini, analogo problema va risolto per i dipendenti che acquisiscono il livello
superiore
Dichiarazione a verbale
L'Aran segnala l'opportunità che gli Enti , anche allo scopo
di disporre di più adeguati strumenti di competitività nel mercato del lavoro,
possano riconoscere, fino ad un massimo di 8 anni, attività debitamente
documentate di peculiare ed alta professionalità svolte alle dipendenze di Enti
ed istituzioni di ricerca scientifica e tecnologica italiane o straniere.
Auspica, pertanto, che nella prossima tornata contrattuale si configurino le
condizioni per regolare positivamente questa materia.