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Sulla direttiva della F.P. n. 7 del 30/04/2007
in materia di stabilizzazioni dei contratto a tempo determinato
LĠANPRI
prende atto dello spirito costruttivo della direttiva, volta a delineare le
procedure applicative dei commi 519, 520, 529 e 940 della Legge Finanziaria
2007, in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo
determinato, nonch riserve in favore di soggetti con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Si
condivide lo spirito della direttiva, specie l dove essa tende a stigmatizzare
il cattivo uso degli strumenti che consentono la stipula di contratti a tempo
determinato, uso che lungi dal rappresentare una fase di passaggio nel percorso
formativo dei futuri dipendenti, ha spesso solo contribuito alla crescita
abnorme e sconsiderata di forme di lavoro precario allĠinterno della pubblica
amministrazione, sostituendosi di fatto ad una seria programmazione delle
risorse umane da reperire per il corretto funzionamento delle strutture.
Stante tale premessa,
occorre altres sottolineare talune incongruenze e contraddizioni, sia di tipo
lessicale che sostanziale, che di fatto rendono problematica la puntuale
applicazione della direttiva, spesso negando la natura esemplificativa che la
stessa direttiva dichiara nelle premesse. Il che, in presenza di un dettato
legislativo confuso ed approssimativo, ne aggrava il rischio di creare
situazioni di sperequazione e di creare attese che poi non si in grado di
soddisfare.
Nessuna attenzione viene
poi destinata alla evidente scarsezza delle risorse economiche destinate a
questa operazione, palesemente insufficienti a soddisfare agli impegni formali
che la legge sancisce e a quelli presi nei confronti dei vincitori di concorso
in attesa di assunzione, potenziale ostacolo ad ogni avviamento procedurale e
fonte di possibili denunce di inapplicazione da parte degli aventi diritto.
Ultima nota
dolente, la direttiva sembra precludere la possibilit di utilizzare in
modo ÒvirtuosoÓ i contratti a
tempo determinato per il futuro, di fatto ostruendo uno dei pochi canali utili
alla formazione per lĠinserimento professionale dei giovani, specie in campi
strategici quali la ricerca, dove i contratti a termine, se opportunamente
regolamentati, potrebbero
costituire preziosi strumenti sia al fine di realizzare percorsi di
formazione scientifica e tecnologica post-laurea presso gli Enti di ricerca,
sia in prospettiva dell'inserimento in ruolo secondo il modello della Òtenure
trackÓ, gi da tempo presente in molti paesi.
Tali nuovi
strumenti dovrebbero essere inseriti in un quadro di espansione degli organici
che da un lato adegui le risorse umane alle effettive necessit di rilancio di
settori chiave quale quello della ricerca, dallĠaltro consenta alle immediate
nuove generazioni di poter accedere ai ruoli seguendo un opportuno iter
formativo e di avviamento al lavoro, mentre gli attuali provvedimenti, negando
strumenti giudicati erronei, ma non procurando nel contempo le vie per una loro
riorganizzazione, rischiano di precluderne di fatto la possibilit.
Segue
unĠanalisi pi dettagliata del testo.
La
Segreteria Nazionale ANPRI-CIDA
Roma, 15 maggio 2007
1. Articolo unico, comma 519, della legge Finanziaria: stabilizzazione del
personale a tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato e negli enti
pubblici non economici.
ÒIl comma 519 destina, per
lĠanno 2007, il 20% del fondo di cui al comma 96, dellĠarticolo 1, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come incrementato dal comma 513 della legge, alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo
determinato, in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data
di entrata in vigore della legge medesima, o che maturi tre anni, anche dopo
lĠentrata in vigore della legge, in virt di contratti stipulati prima del 29
settembre 2006, oppure non pi in servizio ma che abbia maturato il requisito
dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
allĠentrata in vigore della legge.
Le amministrazioni che attingono al fondo sopra
richiamato sono quelle individuate dallĠarticolo 1, comma 95, della legge n.
311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca
e gli enti di cui allĠarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Le amministrazioni pubbliche non richiamate
espressamente nel comma 519 (cio quelle amministrazioni non direttamente
destinatarie dei commi 95 e 96 dellĠarticolo 1, della legge n. 311/2004), in
quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali ad
esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n. 311 del 2004 (Aci, Consigli
nazionali degli ordini, federazioni, Universit o Camere di commercio), adeguano
i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di
requisiti e modalit di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarit e
nellĠambito delle proprie disponibilit di bilancio e delle specifiche
disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. NellĠambito della
propria potest regolamentare le amministrazioni non richiamate dal c. 519
disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso
dei requisiti previsti dalla legge Finanziaria sino alla conclusione delle
procedure di stabilizzazione.
In particolare si ricorda, relativamente alle
Universit, che le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di
cui al comma 2 dellĠart. 2 del d.lgs. 165/2001. Le Universit procederanno alla
stabilizzazione del proprio personale nellĠambito e nei limiti delle
programmazioni di cui al c. 105 dellĠart. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti.
Con il medesimo fondo di cui al c. 95 dellĠart. 1
della legge 311/2004, a norma del comma 940, si provveder alla stabilizzazione
del personale fuori ruolo operante presso il Parco nazionale del Gran Sasso dei
Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, per un ammontare pari a
2.000.000 di euro a decorrere dal 2007. La stabilizzazione avviene nei limiti
del finanziamento, secondo le norme sul reclutamento, e limitatamente a tale
comma 940 anche in soprannumero, relativamente al personale in possesso dei
requisiti indicati nel comma 519.
Inoltre gli enti parco richiamati stipulano nuovi
contratti a tempo determinato subordinato, a decorrere dal 1Ħ gennaio 2007, al
personale che gi vi presta attivit professionale, fino alla definitiva
stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.Ó
Dal
testo si deduce faticosamente che il fondo da utilizzare per lĠapplicazione del
comma 519, una volta stimata la quota del 20%, ammonta a circa 56 Meuro per il
2007, e a circa 72 Meuro per il 2008, cio tale da soddisfare una media di
circa 1000-1500 unit per il 2007, incrementate di altre 750-1000 unit per il
2008, per tutta la pubblica amministrazione. Tale informazione, necessaria per
una valutazione complessiva del provvedimento, non viene esplicitamente
fornita. Nel contempo, nulla si dice sulla possibilit che tale fondo sia
integrato con quei fondi dei bilanci ordinari attualmente impegnati dalle
amministrazioni per i contratti a tempo determinato in essere: questo un
meccanismo che consentirebbe di aumentare il numero delle stabilizzazioni
immediatamente possibili.
2.
Presupposti per la stabilizzazione
ÒLe amministrazioni destinatarie delle disposizioni
di cui al comma 519 citato, nel procedere alla stabilizzazione del personale
che presenter apposita domanda, faranno riferimento alle indicazioni che
seguono.
In primo luogo occorre chiarire che il legislatore
intervenuto con la finalit di sanare situazioni che si protraggono da lungo
tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di
personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei
dipendenti cos assunti, anche in violazione dellĠarticolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Infatti, come gi diffusamente sottolineato nella
Circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a
contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessit di fare
fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni
oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge Finanziaria per lĠanno 2007
di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze
permanenti dellĠamministrazione e non esternalizzate.
Inoltre, occorre ricordare che sebbene la natura
delle disposizioni di cui si tratta possa essere considerata derogatoria rispetto
alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare le
situazioni sopra descritte, occorre necessariamente inquadrare la loro
applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia.
Ci comporta la necessit che sia accertata la vacanza
in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovr risultare dalla
dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente
aggiornata a norma dellĠarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165
del 2001, anche tenuto conto dei processi di riorganizzazione in corso in
attuazione delle disposizioni contenute nellĠarticolo 1, commi da 404 a 416, e
da 440 a 445 della legge n. 296 del 2006, per le amministrazioni ivi indicate.
Le dotazioni organiche verranno modificate, qualora necessario, per consentire
le trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con la programmazione
triennale dei fabbisogni di personale esclusivamente ad invarianza della spesa
teorica complessiva anche nellĠambito dei processi avviati con i commi 404 e
seguenti e 440 e seguenti della legge Finanziaria per il 2007 e nel rispetto
comunque di quanto previsto dallĠart. 6 del d.lgs. 165/2001.
Le autorizzazioni alle assunzioni in questione
vengono concesse con le modalit di cui allĠarticolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dovr, inoltre, essere rispettato il requisito
del possesso del titolo di studio per lĠaccesso dallĠesterno nelle singole
qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. EĠ possibile
derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato
per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio
diversi.
Infine, come peraltro espressamente previsto dal
comma 519, dovr essere rispettato il principio posto dallĠarticolo 35, comma
1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dellĠaccesso tramite procedure
selettive, con la conseguenza che qualora occorra procedere alla
stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto Òprocedure selettive di
tipo concorsualeÓ, la stabilizzazione per tale personale sar subordinata al
superamento di tali procedure che saranno a tal fine disposte dalle
amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati.
Considerata la finalit delle disposizioni, di cui
al comma 519, le quali, come ricordato, intervengono a sanare una situazione di
fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio delle tipologie di
lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e trattandosi di
assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba prescindere, al
riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilit e
dalla procedura di cui allĠarticolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi
pubblici che garantiscono lĠadeguato accesso dallĠesterno in ossequio ai
principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul
tema.Ó
La
parte relativa alle piante organiche sembra contraddire la volont di
superamento di tali limiti nei confronti del personale da stabilizzare, ponendo
dei presupposti che potrebbero impedire la stabilizzazione ad alcuni aventi
diritto, nonch la programmazione delle future esigenze di personale. Ancor pi
fumosa la parte relativa alle procedure selettive per il personale assunto a
tempo determinato Ôa chiamataĠ, che lascia margini di interpretazione cos ampi
da rendere problematica una omogeneit procedurale tra le varie
amministrazioni. Dato che non possibile secondo il dettato costituzionale
utilizzare procedure diverse da quelle concorsuali, sarebbe stato opportuno
stabilire i termini di dette procedure, in modo che si possa garantire la
professionalit acquisita dagli aventi titolo. In pratica, andrebbero definiti
Ôa monteĠ i profili relativi alle prove di selezione, tenendo conto delle
caratteristiche dei candidati, ciascuno dei quali si occupa di un preciso
aspetto programmatico come risulta dai programmi di attivit, onde garantire il
diritto affermato dalla legge di partecipazione alle prove, che non coincide in
questo caso con il diritto alla stabilizzazione. Le selezioni di cui sopra
dovrebbero poi prescindere dallĠeffettiva disponibilit economica per la
stabilizzazione. In effetti, disponibilit economica attuale e accesso alla
stabilizzazione devono procedere su canali diversi: un conto il diritto alla
stabilizzazione, un altro conto la possibilit di applicazione immediata. Ove
esistano graduatorie di idonei di concorsi gi espletati, queste dovrebbero
essere prioritariamente considerate ai fini della sussistenza del requisito di
legge di superamento di prova selettiva.
Infine,
la direttiva non chiarisce come ed in che misura i fondi debbano essere
utilizzati anche per lĠassunzione di personale gi vincitore di concorsi
pubblici, ancora in attesa di inserimento in ruolo.
3. Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.
ÒLa stabilizzazione riguarda il solo personale non
dirigenziale, che abbia maturato o maturer il requisito di tre anni di
servizio complessivi, e, nel darvi corso, le amministrazioni seguiranno il
seguente ordine di priorit.
Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti
che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima
amministrazione.
In secondo luogo si proceder per coloro che
abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal
caso la stabilizzazione avviene con lĠultima amministrazione nella quale si
prestato servizio e nellĠambito dellĠultima qualifica rivestita per la quale si
dovr sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione
non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.
LĠamministrazione che procede alla stabilizzazione
pu fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre
amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il
contratto a tempo indeterminato. Diversamente occorrer procedere ad una nuova
selezione.
Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto
anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora
maturare il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati
successivamente alla scadenza del triennio. é questo il caso dei contratti a
tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le attivit culturali ai
sensi dellĠarticolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Anche
per tale personale occorrer predisporre procedure selettive.
Possono accedere alle procedure di stabilizzazione
anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure
Òpreviste per leggeÓ, sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di
servizio. Rientrano in questa categoria, tra lĠaltro, coloro i quali sono
soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, cio le
assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di
collocamento con chiamata numerica e nominativa ai sensi della normativa
vigente, nonch il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e
profili per i quali richiesto il solo requisito della scuola dellĠobbligo.
Per coloro che sono stati assunti con procedure non
concorsuali sar necessario disporre apposite prove selettive.
In generale sono da ritenersi esclusi dallĠintero
processo di stabilizzazione, del personale con rapporti di lavoro flessibile i
contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta
collaborazione dellĠautorit politica. Questi ultimi sono, infatti,
caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneit, in quanto legati da
un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono
destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni
di questo.
Sono, altres, da ritenersi esclusi i lavoratori in
somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto
di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la
prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con lĠAgenzia
di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.Ó
A
prescindere dalla data di effettiva stabilizzazione, non si chiarisce se la
decorrenza ÔgiuridicaĠ del ruolo a tempo indeterminato sia fissata a partire dal
1/1/2007 (data di decorrenza della legge), o comunque alla data del compimento
del terzo anno di contratto o del superamento della prova selettiva. Un
chiarimento in questo senso darebbe pi sostanza ad un criterio di equit verso
coloro che saranno stabilizzati in tempi successivi, solo a causa della
compatibilit con le risorse disponibili.
4. Le procedure di stabilizzazione.
ÒLe amministrazioni, nellĠambito della propria
autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le
proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti
dallĠarticolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare
riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di
pubblicit, trasparenza e pari opportunit delle procedure di reclutamento del
personale.
Ci comporta la necessit che le amministrazioni
provvedano a pubblicizzare lĠavvio delle procedure di stabilizzazione mediante
avviso anche nel caso in cui si non si debba dare corso alle richiamate prove
selettive di natura concorsuale in quanto le medesime siano state gi espletate
precedentemente allĠassunzione a tempo determinato del personale che si
stabilizza.
NellĠavviso saranno indicati i requisiti ed i
criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione,
nonch le sedi presso le quali sar effettuata lĠassunzione in riferimento alle
risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni. é, inoltre, opportuno
che i dipendenti che aspirano alla stabilizzazione dichiarino, nella domanda
che presenteranno a tal fine, di non avere presentato analoga domanda presso
altra amministrazione, considerato che lĠamministrazione presso la quale presta
servizio continua ad avvalersene nelle more della conclusione delle procedure
di stabilizzazione.
Le amministrazioni quindi predisporranno
graduatorie distinte per categoria e profili sulla base dellĠanzianit di
servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che
si sono succeduti e stratificati da lungo tempo. NellĠambito della propria
autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori
titoli, anche riferiti allĠesperienza professionale in possesso, al fine di
predisporre le graduatorie per la trasformazione. A tali graduatorie non si
applicano le disposizioni sulla validit e proroga previste per le graduatorie
predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale
che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di
lavoro.
Successivamente alla pubblicazione dellĠavviso, le
amministrazioni comunicheranno i dati relativi al numero dei dipendenti da
assumere a tempo indeterminato ed alle domande ricevute al Dipartimento della
funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed
al Ministero dellĠeconomia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGOP, con i necessari riferimenti alla programmazione
triennale dei fabbisogni ed alle dotazioni organiche vigenti sulla base di
apposite note circolari che verranno prossimamente emanate.
Infine si ricorda che il comma 519 dispone la
proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della
stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Detta
proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per gli
altri enti, non ricompresi nel comma 519, occorrer che i medesimi adeguino a
tale scopo i propri regolamenti.Ó
La direttiva non chiarisce se tutti gli aventi diritto dovranno essere stabilizzati, se pure in tempi diversi legati alle disponibilit finanziarie. Essa esprime la necessit di redigere graduatorie, che sembrano volte ad accontentare subito i pi anziani e meritevoli, ma poco si dice sul diritto acquisito a tale stabilizzazione, in base alla presenza o meno in tali graduatorie. Inoltre, lĠultima frase, che parla di rinnovo Ôex legeĠ per tutti gli aventi diritto s positiva, ma di nuovo d adito a dubbi interpretativi: cosa accade se i fondi su cui si basa il contratto (specie se esterni) dovessero esaurirsi? E se lĠamministrazione comunque obbligata a far fronte alla proroga, il che in caso di contratti su fondi esterni costituisce un aggravio di costi a carico diretto dell'amministrazione di cui n la Finanziaria n la direttiva sembra avere tenuto conto, non diviene automaticamente inutile il temporizzare le stabilizzazioni, visto che le risorse andrebbero comunque reperite?
5. Le disposizioni relative ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa
ÒIl comma 529 prevede che per il triennio 2007-2009
le pubbliche amministrazioni che procedono allĠassunzione di personale a tempo
determinato, secondo le disposizioni vigenti, riserveranno una percentuale del
sessanta per cento del totale dei posti programmati a soggetti con i quali
abbiano stipulato uno o pi contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Tale disposizione trova applicazione nei confronti
delle amministrazioni di cui al comma 520 e 523, nonch delle amministrazioni
che recepiscono la disposizione nei propri regolamenti. Per gli enti di ricerca
il c. 529 si applica anche con riferimento ai soggetti titolari di assegni per
la collaborazione ad attivit di ricerca, per i quali detti enti
regolamenteranno le specifiche riserve.
Requisito necessario per accedere alla riserva di
posti costituito dalla durata complessiva del contratto che deve essere di un
anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 nellĠambito del settore in cui
si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo determinato.
La legge Finanziaria si riferisce ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa che sono stati stipulati dalle
amministrazioni al di fuori delle previsione dellĠarticolo 7, comma 6, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della modifica
apportata dal decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248
del 2006, attraverso i quali si fatto fronte alle ordinarie esigenze di
servizio, in carenza dei presupposti di straordinariet dellĠesigenza e di
provata competenza che giustificavano, allora come oggi, il ricorso alle
collaborazioni esterne.
Pertanto, anche questa previsione trova la sua
ragione nella volont di sanare i comportamenti delle amministrazioni non in
linea con le norme vigenti in tema di organizzazione e di reclutamento.Ó
La riserva di posti per il personale a t.d. per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, cui di fatto gli assegnisti degli enti di ricerca sono equiparati, non risolve in modo soddisfacente la situazione attuale. In realt, ci che occorrerebbe un congruo numero di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, oltre quelli riservati per le stabilizzazioni. Solo in questo modo potrebbe riaccendersi una spirale positiva, che consenta ai pi meritevoli tra gli assegnisti di accedere al mondo della ricerca, lasciando ÔapertoĠ lo spazio per nuovi contratti a tempo determinato, riformati in modo che possano essere utili per formare le nuove leve.
6. Enti di ricerca.
Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli
enti di ricerca e ai sensi del comma 520 dellĠarticolo 1, L. n. 296/2006,
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito fondo. Tale fondo destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivit di ricerca in possesso dei
requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonch all'assunzione
dei vincitori di concorso nellĠambito delle dotazioni organiche vigenti.
Per lĠanno 2007 previsto uno stanziamento pari a
20 milioni di euro, mentre dallĠanno 2008 lo stanziamento ammonta a 30 milioni
di euro annui.
AllĠutilizzo di tale fondo si provvede con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ci comporta che possono aspirare alla
stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i
profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in attivit di ricerca, quindi
con esclusione, relativamente a tale fondo, del personale assunto con
qualifiche e profili non attinenti allĠattivit di ricerca ed utilizzato in
funzioni amministrative di supporto non finalizzate allĠattivit di ricerca.
Tale personale amministrativo potr essere stabilizzato secondo i requisiti e
le modalit di cui al c. 519.
Gli enti di ricerca, nellĠambito delle nuove
programmazioni triennali dei fabbisogni, individueranno i nuovi fabbisogni che,
ove mancanti, potranno portare ad un aggiornamento della dotazione organica,
quantitativa e qualitativa, esclusivamente ad invarianza di spesa totale,
trasformando i posti vacanti per la spesa equivalente, in considerazione della
priorit riservata dal legislatore alla stabilizzazione dei contratti di lavoro
a termine.
Per quanto concerne i requisiti necessari per la
stabilizzazione si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo 3 della presente
direttiva.
Il paragrafo destina una somma insufficiente a stabilizzare il personale ricercatore e tecnologo a t.d., ancor pi, vista la necessit di stabilizzare altre figure professionali. Richiamando le fasi procedurali descritte negli altri paragrafi, la direttiva inoltre nega a tale personale un trattamento che possa modellarsi sulla peculiarit di questo settore. Nulla si dispone riguardo a quei fondi ordinari che gi sono utilizzati per retribuire contratti a t.d. che, ove integrabili con il fondo straordinario erogato, potrebbero contribuire anchĠessi ad aumentare il numero delle stabilizzazioni. Quanto alla possibilit di ÔmodulareĠ le piante organiche sulla base delle stabilizzazioni, di nuovo la direttiva sembra volta a sanare lĠesistente, senza porre le basi per un immediato futuro superamento degli ostacoli che impediscono il reperimento di nuove leve (lĠorganico dovrebbe essere adeguato alle nuove necessit).
Occorre anche rilevare che il comma 520 si riferisce, oltre che alle stabilizzazioni, anche all'assunzione dei vincitori di concorso, che rappresenta un impegno preso che deve essere onorato senza ulteriori rinvii.
7.
Indirizzi in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibili.
Da ultimo si richiama lĠattenzione delle
amministrazioni sulla necessit di rispettare le disposizioni vigenti in tema
di ricorso alle forme di lavoro flessibile in generale, e di contratti a tempo
determinato in particolare, contenute nellĠarticolo 36 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, come di recente modificato dal decreto legge n. 4 del 2006.
Tale articolo dispone che i datori di lavoro pubblici possono ricorrere, in
particolare, ai contratti a tempo determinato solo per esigenze Òtemporanee ed
eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di
personale anche temporaneaÓ.
Le disposizioni contenute nella legge Finanziaria
per lĠanno 2007 sono finalizzate a sanare situazioni non in linea con le
normative sopra richiamate, e con la normativa previgente, in quanto molte
amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, peraltro spesso con i medesimi lavoratori, per far fronte ad
esigenze durature che potevano essere soddisfatte, ad esempio, con processi di
riqualificazione o riconversione.
Le scelte organizzative compiute in violazione
delle disposizioni dellĠarticolo 36 citato non corrispondono ai principi di
buon andamento cui deve uniformarsi lĠazione amministrativa e comportano un
danno allĠamministrazione non solo in termini di costi ma anche di immagine, in
quanto generano aspettative nei lavoratori assunti con contratti a tempo
determinato che difficilmente possono avere riscontro, considerata la necessit
di contenere i costi della pubblica amministrazione affermata costantemente
dalle leggi finanziarie. Si ricordano pertanto anche i limiti di spesa di cui
al comma 187 dellĠart. 1 della legge 266/2005, cos come modificato dal comma
538 dellĠart. 1 della legge 296/2006 e le responsabilit in materia del
personale dirigente che instaura detti rapporti di lavoro in violazione delle
norme richiamate. Le amministrazioni dovranno operare esclusivamente attraverso
le competenze presenti al proprio interno anche attraverso lĠadozione di moduli
organizzativi flessibili.
Gli organi di controllo interno vigilano sulla
corretta applicazione della normativa richiamata nel presente paragrafo e
segnalano alle sezioni competenti della Corte dei Conti la violazione delle
norme in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile.
Il puntuale rispetto di quanto contenuto in questo paragrafo completa in modo preoccupante un quadro di totale assenza di obiettivi a lungo termine, cui la direttiva potrebbe accennare auspicando un nuovo quadro legislativo per gli strumenti di formazione ed avviamento al lavoro. Il ÔmonitoĠ teso soltanto alla risoluzione del problema attuale (senza peraltro indicare risorse adeguate) e ad evitare che analoghe situazioni possano verificarsi in futuro (ma la proposta di riserva del 60% dei contratti t.d. per gli attuali co.co.co. e assegnisti sembra smentire tale proposito).
EĠ indubbio che le forme di contratto a t.d. attualmente previste dal quadro legislativo non siano le pi idonee e che abbiano dato luogo a situazioni ingovernabili, ma altrettanto vero che il nostro sistema manca di strumenti di formazione ed avviamento professionale che consentano un chiaro iter di inserimento (su tale mancanza hanno preso forma processi degenerativi di ogni genere).
LĠANPRI ritiene che per la ricerca siano da prevedere due forme di contratto a t.d., la prima di formazione scientifica e tecnologica post-laurea, in collegamento o in alternativa al dottorato di ricerca, e la seconda finalizzata all'inserimento in ruolo, sul modello della "tenure track" in vigore in molti paesi.
Assistiamo da anni ad un totale blocco delle nuove assunzioni, ora attenuato dall'ultima Finanziaria che per vincola le assunzioni al turn over, ed anche il nuovo piano straordinario di assunzione di giovani ricercatori previsti dal comma 523 della Finanziaria 2007, che pure doveva essere definito entro la fine di aprile, ancora non decollato.
In tale situazione diviene problematico porre rimedio alla scarsezza di ricercatori che caratterizza il nostro sistema della ricerca, che non ha bisogno di evolversi per successive sanatorie, ma di una politica pi lungimirante che sappia porre le basi perch siano finalmente rese disponibili, in una condizione di regime, le risorse umane necessarie al rilancio della ricerca pubblica.