Sulla direttiva della F.P. n. 7 del 30/04/2007

in materia di stabilizzazioni dei contratto a tempo determinato

 

 

            LĠANPRI prende atto dello spirito costruttivo della direttiva, volta a delineare le procedure applicative dei commi 519, 520, 529 e 940 della Legge Finanziaria 2007, in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonchŽ riserve in favore di soggetti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

            Si condivide lo spirito della direttiva, specie lˆ dove essa tende a stigmatizzare il cattivo uso degli strumenti che consentono la stipula di contratti a tempo determinato, uso che lungi dal rappresentare una fase di passaggio nel percorso formativo dei futuri dipendenti, ha spesso solo contribuito alla crescita abnorme e sconsiderata di forme di lavoro precario allĠinterno della pubblica amministrazione, sostituendosi di fatto ad una seria programmazione delle risorse umane da reperire per il corretto funzionamento delle strutture.

Stante tale premessa, occorre altres“ sottolineare talune incongruenze e contraddizioni, sia di tipo lessicale che sostanziale, che di fatto rendono problematica la puntuale applicazione della direttiva, spesso negando la natura esemplificativa che la stessa direttiva dichiara nelle premesse. Il che, in presenza di un dettato legislativo confuso ed approssimativo, ne aggrava il rischio di creare situazioni di sperequazione e di creare attese che poi non si  in grado di soddisfare.

Nessuna attenzione viene poi destinata alla evidente scarsezza delle risorse economiche destinate a questa operazione, palesemente insufficienti a soddisfare agli impegni formali che la legge sancisce e a quelli presi nei confronti dei vincitori di concorso in attesa di assunzione, potenziale ostacolo ad ogni avviamento procedurale e fonte di possibili denunce di inapplicazione da parte degli aventi diritto.

Ultima nota dolente, la direttiva sembra precludere la possibilitˆ di utilizzare in modo  ÒvirtuosoÓ i contratti a tempo determinato per il futuro, di fatto ostruendo uno dei pochi canali utili alla formazione per lĠinserimento professionale dei giovani, specie in campi strategici quali la ricerca, dove i contratti a termine, se opportunamente regolamentati, potrebbero  costituire preziosi strumenti sia al fine di realizzare percorsi di formazione scientifica e tecnologica post-laurea presso gli Enti di ricerca, sia in prospettiva dell'inserimento in ruolo secondo il modello della Òtenure trackÓ, giˆ da tempo presente in molti paesi.

Tali nuovi strumenti dovrebbero essere inseriti in un quadro di espansione degli organici che da un lato adegui le risorse umane alle effettive necessitˆ di rilancio di settori chiave quale quello della ricerca, dallĠaltro consenta alle immediate nuove generazioni di poter accedere ai ruoli seguendo un opportuno iter formativo e di avviamento al lavoro, mentre gli attuali provvedimenti, negando strumenti giudicati erronei, ma non procurando nel contempo le vie per una loro riorganizzazione, rischiano di precluderne di fatto la possibilitˆ.

           

Segue unĠanalisi pi dettagliata del testo.

 

La Segreteria Nazionale ANPRI-CIDA

 

Roma, 15 maggio 2007
1. Articolo unico, comma 519, della legge Finanziaria: stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici.

ÒIl comma 519 destina, per lĠanno 2007, il 20% del fondo di cui al comma 96, dellĠarticolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come incrementato dal comma 513 della legge, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato, in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge medesima, o che maturi tre anni, anche dopo lĠentrata in vigore della legge, in virt di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, oppure non pi in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore allĠentrata in vigore della legge.

Le amministrazioni che attingono al fondo sopra richiamato sono quelle individuate dallĠarticolo 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui allĠarticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le amministrazioni pubbliche non richiamate espressamente nel comma 519 (cio quelle amministrazioni non direttamente destinatarie dei commi 95 e 96 dellĠarticolo 1, della legge n. 311/2004), in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali ad esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n. 311 del 2004 (Aci, Consigli nazionali degli ordini, federazioni, Universitˆ o Camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalitˆ di assunzione, tenendo conto delle relative peculiaritˆ e nellĠambito delle proprie disponibilitˆ di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. NellĠambito della propria potestˆ regolamentare le amministrazioni non richiamate dal c. 519 disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge Finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

In particolare si ricorda, relativamente alle Universitˆ, che le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dellĠart. 2 del d.lgs. 165/2001. Le Universitˆ procederanno alla stabilizzazione del proprio personale nellĠambito e nei limiti delle programmazioni di cui al c. 105 dellĠart. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti.

Con il medesimo fondo di cui al c. 95 dellĠart. 1 della legge 311/2004, a norma del comma 940, si provvederˆ alla stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso il Parco nazionale del Gran Sasso dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, per un ammontare pari a 2.000.000 di euro a decorrere dal 2007. La stabilizzazione avviene nei limiti del finanziamento, secondo le norme sul reclutamento, e limitatamente a tale comma 940 anche in soprannumero, relativamente al personale in possesso dei requisiti indicati nel comma 519.

Inoltre gli enti parco richiamati stipulano nuovi contratti a tempo determinato subordinato, a decorrere dal 1Ħ gennaio 2007, al personale che giˆ vi presta attivitˆ professionale, fino alla definitiva stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.Ó

 

            Dal testo si deduce faticosamente che il fondo da utilizzare per lĠapplicazione del comma 519, una volta stimata la quota del 20%, ammonta a circa 56 Meuro per il 2007, e a circa 72 Meuro per il 2008, cio tale da soddisfare una media di circa 1000-1500 unitˆ per il 2007, incrementate di altre 750-1000 unitˆ per il 2008, per tutta la pubblica amministrazione. Tale informazione, necessaria per una valutazione complessiva del provvedimento, non viene esplicitamente fornita. Nel contempo, nulla si dice sulla possibilitˆ che tale fondo sia integrato con quei fondi dei bilanci ordinari attualmente impegnati dalle amministrazioni per i contratti a tempo determinato in essere: questo  un meccanismo che consentirebbe di aumentare il numero delle stabilizzazioni immediatamente possibili.

 

 

2. Presupposti per la stabilizzazione

 

ÒLe amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al comma 519 citato, nel procedere alla stabilizzazione del personale che presenterˆ apposita domanda, faranno riferimento alle indicazioni che seguono.

In primo luogo occorre chiarire che il legislatore  intervenuto con la finalitˆ di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti cos“ assunti, anche in violazione dellĠarticolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infatti, come giˆ diffusamente sottolineato nella Circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessitˆ di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge Finanziaria per lĠanno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dellĠamministrazione e non esternalizzate.

Inoltre, occorre ricordare che sebbene la natura delle disposizioni di cui si tratta possa essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare le situazioni sopra descritte, occorre necessariamente inquadrare la loro applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia.

Ci˜ comporta la necessitˆ che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrˆ risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata a norma dellĠarticolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche tenuto conto dei processi di riorganizzazione in corso in attuazione delle disposizioni contenute nellĠarticolo 1, commi da 404 a 416, e da 440 a 445 della legge n. 296 del 2006, per le amministrazioni ivi indicate. Le dotazioni organiche verranno modificate, qualora necessario, per consentire le trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale esclusivamente ad invarianza della spesa teorica complessiva anche nellĠambito dei processi avviati con i commi 404 e seguenti e 440 e seguenti della legge Finanziaria per il 2007 e nel rispetto comunque di quanto previsto dallĠart. 6 del d.lgs. 165/2001.

Le autorizzazioni alle assunzioni in questione vengono concesse con le modalitˆ di cui allĠarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dovrˆ, inoltre, essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per lĠaccesso dallĠesterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. EĠ possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi.

Infine, come peraltro espressamente previsto dal comma 519, dovrˆ essere rispettato il principio posto dallĠarticolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dellĠaccesso tramite procedure selettive, con la conseguenza che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto Òprocedure selettive di tipo concorsualeÓ, la stabilizzazione per tale personale sarˆ subordinata al superamento di tali procedure che saranno a tal fine disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati.

Considerata la finalitˆ delle disposizioni, di cui al comma 519, le quali, come ricordato, intervengono a sanare una situazione di fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba prescindere, al riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilitˆ e dalla procedura di cui allĠarticolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono lĠadeguato accesso dallĠesterno in ossequio ai principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema.Ó

 

            La parte relativa alle piante organiche sembra contraddire la volontˆ di superamento di tali limiti nei confronti del personale da stabilizzare, ponendo dei presupposti che potrebbero impedire la stabilizzazione ad alcuni aventi diritto, nonchŽ la programmazione delle future esigenze di personale. Ancor pi fumosa  la parte relativa alle procedure selettive per il personale assunto a tempo determinato Ôa chiamataĠ, che lascia margini di interpretazione cos“ ampi da rendere problematica una omogeneitˆ procedurale tra le varie amministrazioni. Dato che non  possibile secondo il dettato costituzionale utilizzare procedure diverse da quelle concorsuali, sarebbe stato opportuno stabilire i termini di dette procedure, in modo che si possa garantire la professionalitˆ acquisita dagli aventi titolo. In pratica, andrebbero definiti Ôa monteĠ i profili relativi alle prove di selezione, tenendo conto delle caratteristiche dei candidati, ciascuno dei quali si occupa di un preciso aspetto programmatico come risulta dai programmi di attivitˆ, onde garantire il diritto affermato dalla legge di partecipazione alle prove, che non coincide in questo caso con il diritto alla stabilizzazione. Le selezioni di cui sopra dovrebbero poi prescindere dallĠeffettiva disponibilitˆ economica per la stabilizzazione. In effetti, disponibilitˆ economica attuale e accesso alla stabilizzazione devono procedere su canali diversi: un conto  il diritto alla stabilizzazione, un altro conto  la possibilitˆ di applicazione immediata. Ove esistano graduatorie di idonei di concorsi giˆ espletati, queste dovrebbero essere prioritariamente considerate ai fini della sussistenza del requisito di legge di superamento di prova selettiva.

 

            Infine, la direttiva non chiarisce come ed in che misura i fondi debbano essere utilizzati anche per lĠassunzione di personale giˆ vincitore di concorsi pubblici, ancora in attesa di inserimento in ruolo.

 

 

3. Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.

 

ÒLa stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale, che abbia maturato o maturerˆ il requisito di tre anni di servizio complessivi, e, nel darvi corso, le amministrazioni seguiranno il seguente ordine di prioritˆ.

Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione.

In secondo luogo si procederˆ per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con lĠultima amministrazione nella quale si  prestato servizio e nellĠambito dellĠultima qualifica rivestita per la quale si dovrˆ sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.

LĠamministrazione che procede alla stabilizzazione pu˜ fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato. Diversamente occorrerˆ procedere ad una nuova selezione.

Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio. é questo il caso dei contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le attivitˆ culturali ai sensi dellĠarticolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Anche per tale personale occorrerˆ predisporre procedure selettive.

Possono accedere alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure Òpreviste per leggeÓ, sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio. Rientrano in questa categoria, tra lĠaltro, coloro i quali sono soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, cio le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento con chiamata numerica e nominativa ai sensi della normativa vigente, nonchŽ il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali  richiesto il solo requisito della scuola dellĠobbligo.

Per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuali sarˆ necessario disporre apposite prove selettive.

In generale sono da ritenersi esclusi dallĠintero processo di stabilizzazione, del personale con rapporti di lavoro flessibile i contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dellĠautoritˆ politica. Questi ultimi sono, infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneitˆ, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo.

Sono, altres“, da ritenersi esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con lĠAgenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.Ó

 

            A prescindere dalla data di effettiva stabilizzazione, non si chiarisce se la decorrenza ÔgiuridicaĠ del ruolo a tempo indeterminato sia fissata a partire dal 1/1/2007 (data di decorrenza della legge), o comunque alla data del compimento del terzo anno di contratto o del superamento della prova selettiva. Un chiarimento in questo senso darebbe pi sostanza ad un criterio di equitˆ verso coloro che saranno stabilizzati in tempi successivi, solo a causa della compatibilitˆ con le risorse disponibili.

 

 

4. Le procedure di stabilizzazione.

 

ÒLe amministrazioni, nellĠambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dallĠarticolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicitˆ, trasparenza e pari opportunitˆ delle procedure di reclutamento del personale.

Ci˜ comporta la necessitˆ che le amministrazioni provvedano a pubblicizzare lĠavvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui si non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale in quanto le medesime siano state giˆ espletate precedentemente allĠassunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.

NellĠavviso saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione, nonchŽ le sedi presso le quali sarˆ effettuata lĠassunzione in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni. é, inoltre, opportuno che i dipendenti che aspirano alla stabilizzazione dichiarino, nella domanda che presenteranno a tal fine, di non avere presentato analoga domanda presso altra amministrazione, considerato che lĠamministrazione presso la quale presta servizio continua ad avvalersene nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Le amministrazioni quindi predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla base dellĠanzianitˆ di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si sono succeduti e stratificati da lungo tempo. NellĠambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori titoli, anche riferiti allĠesperienza professionale in possesso, al fine di predisporre le graduatorie per la trasformazione. A tali graduatorie non si applicano le disposizioni sulla validitˆ e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro.

Successivamente alla pubblicazione dellĠavviso, le amministrazioni comunicheranno i dati relativi al numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato ed alle domande ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dellĠeconomia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGOP, con i necessari riferimenti alla programmazione triennale dei fabbisogni ed alle dotazioni organiche vigenti sulla base di apposite note circolari che verranno prossimamente emanate.

Infine si ricorda che il comma 519 dispone la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per gli altri enti, non ricompresi nel comma 519, occorrerˆ che i medesimi adeguino a tale scopo i propri regolamenti.Ó

 

            La direttiva non chiarisce se tutti gli aventi diritto dovranno essere stabilizzati, se pure in tempi diversi legati alle disponibilitˆ finanziarie. Essa esprime la necessitˆ di redigere graduatorie, che sembrano volte ad accontentare subito i pi anziani e meritevoli, ma poco si dice sul diritto acquisito a tale stabilizzazione, in base alla presenza o meno in tali graduatorie. Inoltre, lĠultima frase, che parla di rinnovo Ôex legeĠ per tutti gli aventi diritto  s“ positiva, ma di nuovo dˆ adito a dubbi interpretativi: cosa accade se i fondi su cui si basa il contratto (specie se esterni) dovessero esaurirsi? E se lĠamministrazione  comunque obbligata a far fronte alla proroga, il che in caso di contratti su fondi esterni costituisce un aggravio di costi a carico diretto dell'amministrazione di cui nŽ la Finanziaria nŽ la direttiva sembra avere tenuto conto, non diviene automaticamente inutile il temporizzare le stabilizzazioni, visto che le risorse andrebbero comunque reperite?

 

 

5. Le disposizioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa

 

ÒIl comma 529 prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono allĠassunzione di personale a tempo determinato, secondo le disposizioni vigenti, riserveranno una percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati a soggetti con i quali abbiano stipulato uno o pi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui al comma 520 e 523, nonchŽ delle amministrazioni che recepiscono la disposizione nei propri regolamenti. Per gli enti di ricerca il c. 529 si applica anche con riferimento ai soggetti titolari di assegni per la collaborazione ad attivitˆ di ricerca, per i quali detti enti regolamenteranno le specifiche riserve.

Requisito necessario per accedere alla riserva di posti  costituito dalla durata complessiva del contratto che deve essere di un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 nellĠambito del settore in cui si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo determinato.

La legge Finanziaria si riferisce ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati stipulati dalle amministrazioni al di fuori delle previsione dellĠarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006, attraverso i quali si  fatto fronte alle ordinarie esigenze di servizio, in carenza dei presupposti di straordinarietˆ dellĠesigenza e di provata competenza che giustificavano, allora come oggi, il ricorso alle collaborazioni esterne.

Pertanto, anche questa previsione trova la sua ragione nella volontˆ di sanare i comportamenti delle amministrazioni non in linea con le norme vigenti in tema di organizzazione e di reclutamento.Ó

 

La riserva di posti per il personale a t.d. per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, cui di fatto gli assegnisti degli enti di ricerca sono equiparati, non risolve in modo soddisfacente la situazione attuale. In realtˆ, ci˜ che occorrerebbe  un congruo numero di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, oltre quelli riservati per le stabilizzazioni. Solo in questo modo potrebbe riaccendersi una spirale positiva, che consenta ai pi meritevoli tra gli assegnisti di accedere al mondo della ricerca, lasciando ÔapertoĠ lo spazio per nuovi contratti a tempo determinato, riformati in modo che possano essere utili per formare le nuove leve.

 

 

6. Enti di ricerca.

 

Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca e ai sensi del comma 520 dellĠarticolo 1, L. n. 296/2006,  costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo. Tale fondo  destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivitˆ di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonchŽ all'assunzione dei vincitori di concorso nellĠambito delle dotazioni organiche vigenti.

Per lĠanno 2007  previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro, mentre dallĠanno 2008 lo stanziamento ammonta a 30 milioni di euro annui.

AllĠutilizzo di tale fondo si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ci˜ comporta che possono aspirare alla stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in attivitˆ di ricerca, quindi con esclusione, relativamente a tale fondo, del personale assunto con qualifiche e profili non attinenti allĠattivitˆ di ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative di supporto non finalizzate allĠattivitˆ di ricerca. Tale personale amministrativo potrˆ essere stabilizzato secondo i requisiti e le modalitˆ di cui al c. 519.

Gli enti di ricerca, nellĠambito delle nuove programmazioni triennali dei fabbisogni, individueranno i nuovi fabbisogni che, ove mancanti, potranno portare ad un aggiornamento della dotazione organica, quantitativa e qualitativa, esclusivamente ad invarianza di spesa totale, trasformando i posti vacanti per la spesa equivalente, in considerazione della prioritˆ riservata dal legislatore alla stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine.

Per quanto concerne i requisiti necessari per la stabilizzazione si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo 3 della presente direttiva.

 

 

Il paragrafo destina una somma insufficiente a stabilizzare il personale ricercatore e tecnologo a t.d., ancor pi, vista la necessitˆ di stabilizzare altre figure professionali. Richiamando le fasi procedurali descritte negli altri paragrafi, la direttiva inoltre nega a tale personale un trattamento che possa modellarsi sulla peculiaritˆ di questo settore. Nulla si dispone riguardo a quei fondi ordinari che giˆ sono utilizzati per retribuire contratti a t.d. che, ove integrabili con il fondo straordinario erogato, potrebbero contribuire anchĠessi ad aumentare il numero delle stabilizzazioni. Quanto alla possibilitˆ di ÔmodulareĠ le piante organiche sulla base delle stabilizzazioni, di nuovo la direttiva sembra volta a sanare lĠesistente, senza porre le basi per un immediato futuro superamento degli ostacoli che impediscono il reperimento di nuove leve (lĠorganico dovrebbe essere adeguato alle nuove necessitˆ).

Occorre anche rilevare che il comma 520 si riferisce, oltre che alle stabilizzazioni, anche all'assunzione dei vincitori di concorso, che rappresenta un impegno preso che deve essere onorato senza ulteriori rinvii.

 

 

7. Indirizzi in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibili.

 

Da ultimo si richiama lĠattenzione delle amministrazioni sulla necessitˆ di rispettare le disposizioni vigenti in tema di ricorso alle forme di lavoro flessibile in generale, e di contratti a tempo determinato in particolare, contenute nellĠarticolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di recente modificato dal decreto legge n. 4 del 2006. Tale articolo dispone che i datori di lavoro pubblici possono ricorrere, in particolare, ai contratti a tempo determinato solo per esigenze Òtemporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporaneaÓ.

Le disposizioni contenute nella legge Finanziaria per lĠanno 2007 sono finalizzate a sanare situazioni non in linea con le normative sopra richiamate, e con la normativa previgente, in quanto molte amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, peraltro spesso con i medesimi lavoratori, per far fronte ad esigenze durature che potevano essere soddisfatte, ad esempio, con processi di riqualificazione o riconversione.

Le scelte organizzative compiute in violazione delle disposizioni dellĠarticolo 36 citato non corrispondono ai principi di buon andamento cui deve uniformarsi lĠazione amministrativa e comportano un danno allĠamministrazione non solo in termini di costi ma anche di immagine, in quanto generano aspettative nei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che difficilmente possono avere riscontro, considerata la necessitˆ di contenere i costi della pubblica amministrazione affermata costantemente dalle leggi finanziarie. Si ricordano pertanto anche i limiti di spesa di cui al comma 187 dellĠart. 1 della legge 266/2005, cos“ come modificato dal comma 538 dellĠart. 1 della legge 296/2006 e le responsabilitˆ in materia del personale dirigente che instaura detti rapporti di lavoro in violazione delle norme richiamate. Le amministrazioni dovranno operare esclusivamente attraverso le competenze presenti al proprio interno anche attraverso lĠadozione di moduli organizzativi flessibili.

Gli organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione della normativa richiamata nel presente paragrafo e segnalano alle sezioni competenti della Corte dei Conti la violazione delle norme in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile.

 

Il puntuale rispetto di quanto contenuto in questo paragrafo completa in modo preoccupante un quadro di totale assenza di obiettivi a lungo termine, cui la direttiva potrebbe accennare auspicando un nuovo quadro legislativo per gli strumenti di formazione ed avviamento al lavoro. Il ÔmonitoĠ  teso soltanto alla risoluzione del problema attuale (senza peraltro indicare risorse adeguate) e ad evitare che analoghe situazioni possano verificarsi in futuro (ma la proposta di riserva del 60% dei contratti t.d. per gli attuali co.co.co. e assegnisti sembra smentire tale proposito).

EĠ indubbio che le forme di contratto a t.d. attualmente previste dal quadro legislativo non siano le pi idonee e che abbiano dato luogo a situazioni ingovernabili, ma  altrettanto vero che il nostro sistema manca di strumenti di formazione ed avviamento professionale che consentano un chiaro iter di inserimento (su tale mancanza hanno preso forma processi degenerativi di ogni genere).

LĠANPRI ritiene che per la ricerca  siano da prevedere due forme di contratto a t.d., la prima di formazione scientifica e tecnologica post-laurea, in collegamento o in alternativa al dottorato di ricerca, e la seconda finalizzata all'inserimento in ruolo, sul modello della "tenure track" in vigore in molti paesi.

Assistiamo da anni ad un totale blocco delle nuove assunzioni, ora attenuato dall'ultima Finanziaria che per˜ vincola le assunzioni al turn over,  ed anche il nuovo piano straordinario di assunzione di giovani ricercatori previsti dal comma 523 della Finanziaria 2007, che pure doveva essere definito entro la fine di aprile, ancora non  decollato.

In tale situazione diviene problematico porre rimedio alla scarsezza di ricercatori che caratterizza il nostro sistema della ricerca, che non ha bisogno di evolversi per successive sanatorie, ma di una politica pi lungimirante che sappia porre le basi perchŽ siano finalmente rese disponibili, in una condizione di regime, le risorse umane necessarie al rilancio della ricerca pubblica.