Inviato all’ARAN l’atto di indirizzo, al via la stagione contrattuale 2016-2018

In data 6 luglio il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato all’ARAN un “Atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione”, passaggio formale indispensabile che dà ufficialmente il via alla stagione contrattuale 2016-2018.

Il documento si apre ricordando le risorse finanziarie per i rinnovi contrattuali: come specificato nel DPCM del 27 febbraio 2017, gli aumenti saranno pari, rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018, allo 0,36%, all’1,09% e all’1,45% del monte salari certificato dal Conto annuale 2015, al netto dell’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010 e maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’IRAP. Gli incrementi contrattuali si aggiungeranno agli importi della indennità di vacanza contrattuale corrisposti dal 2010.

Per le istituzioni ed enti pubblici, diversi dalle amministrazioni statali, gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale del proprio personale dipendente saranno a carico dei rispettivi bilanci (come è il caso per gli EPR).

Ulteriori risorse saranno messe a disposizione, come previsto dall’intesa Governo-sindacati del 30 novembre 2016, dalla prossima Legge di bilancio.

L’atto di indirizzo ricorda anche che sono stati ridefiniti dal D.Lgs. 75/2017 gli ambiti della contrattazione collettiva: sussiste ora la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare a disposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto o che introdurranno discipline del rapporto di lavoro limitate ai pubblici dipendenti, o a categorie di essi, nelle materie affidate alla contrattazione collettiva. In precedenza la deroga era consentita solo se prevista dalla legge.

Le materie di pertinenza della contrattazione collettiva nazionale sono definite dal nuovo art. 40 , comma 1, del D.Lgs. 165/20011, come quelle che disciplinano il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, con le seguenti limitazioni:

  • per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, la mobilità, la contrattazione collettiva dovrà avvenire nei limiti previsti dalle norme di legge;

  • la contrattazione collettiva non potrà trattare l’organizzazione degli uffici, le materie oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 421/1992:

    • le responsabilità giuridiche nell’espletamento di procedure amministrative;

    • gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della relativa titolarità;

    • i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

    • i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

    • i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva;

    • la garanzia della libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca;

    • la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l’impiego pubblico ed altre attività e il divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Le materie che la contrattazione dovrà affrontare sono così indicate:

  • Partecipazione sindacale

  • Welfare contrattuale

  • Conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro

  • Previdenza complementare

  • Rapporti di lavoro a tempo determinato: l’atto di indirizzo prevede tra l’altro che vada limitato il ricorso ad assunzioni a tempo determinato solo in relazione ad esigenze reali di flessibilità, caratterizzate da “eccezionalità” o “temporaneità”. Possibili ambiti di intervento, i cui eventuali oneri dovranno comunque essere coperti dalle risorse contrattuali, sono:

    • la computabilità ai fini economici del servizio a tempo determinato in caso di assunzione a tempo indeterminato con concorso o con percorso di stabilizzazione in applicazione di specifiche disposizioni di legge (nel qual caso devono essere esclusi i periodi richiesti come requisito);

    • l’estensione ai rapporti di lavoro a tempo determinato di istituti e benefici contrattuali dai quali oggi siano esclusi;

    • l’individuazione di limiti numerici di utilizzo del lavoro a tempo determinato;

    • l’individuazione dei casi in cui sia possibile derogare al limite massimo di durata di 36 mesi e di eventuali casi in cui sia possibile derogare alla durata minima del periodo tra un contratto e il successivo; le deroghe dovranno essere comunque circoscritte a situazioni determinate, tra le quali “la prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo”, e andrà comunque previsto un limite di durata massima.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato

  • Part-time

  • Permessi, assenze e malattia

  • Cessione di ferie e riposi a titolo gratuito, che contempla la possibilità di disciplinare la cessione di riposi e ferie maturati da un lavoratore ad altri lavoratori, dipendenti dalla stessa amministrazione, per favorire l’assistenza da parte di questi ultimi di figli minori che necessitino di assistenza costante per motivi di salute.

  • Costituzione ed utilizzo dei fondi per il salario accessorio

  • Procedimento disciplinare.

Un tema che la contrattazione dovrà affrontare, e che verosimilmente verrà proposto anche per gli altri comparti, è quello della “convergenza dei diversi modelli di classificazione del personale verso un modello unico che sia riferito a tutti i dipendenti del comparto”. Per specifiche figure per le quali non sarà possibile perseguire l’omogeneizzazione senza maggiori oneri “in ragione del loro attuale ordinamento del tutto peculiare rispetto alla generalità dei dipendenti del comparto”, si prevedranno sezioni contrattuali separate.

Per il personale transitato dall’ISPESL nell’INAIL, andrà data attuazione all’art. 7 comma 5 del D.L. 78/2010, che prevede un’apposita sezione contrattuale per le professionalità ex ISPESL impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica.

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1 Il testo vigente del D.Lgs. 165/2001, aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 75, è disponibile sul sito www.normattiva.it.

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 10 del 28 luglio 2017.

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