Cassazione: gli abusi nei contratti a tempo determinato danno diritto al risarcimento, non alla stabilizzazione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016 sul caso di due lavoratori ai quali l’Azienda ospedaliera San Martino di Genova aveva conferito reiterati contratti a tempo determinato e che chiedevano di conseguenza di essere stabilizzati con l’assunzione a tempo indeterminato.

La sentenza ha un interesse generale per il pubblico impiego in quanto la Corte ha stabilito il principio che, nel caso di lavoro pubblico contrattualizzato, l’abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione comporta il diritto a un risarcimento ma non alla conversione a tempo indeterminato del rapporto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato – si legge nella sentenza – in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal-l’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Le articolate motivazioni della sentenza, che tengono anche conto delle indicazioni della ben nota sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 della Corte di giustizia UE, sono così riassunte dalla stessa Cassazione: “In sintesi, da una parte il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato è rimasto come una costante più volte ribadita dal legislatore sicché non può predicarsi la conversione del rapporto quale “sanzione” dell’illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro o comunque dell’illegittimo ricorso a tale fattispecie contrattuale. D’altra parte il rispetto della normativa sul contatto di lavoro a tempo determinato è risultato essere presidiato – oltre che dall’obbligo di risarcimento del danno in favore del dipendente – anche da disposizioni al contorno che fanno perno soprattutto sulla responsabilità, anche patrimoniale, del dirigente cui sia ascrivibile l’illegittimo ricorso al contratto a termine”.

Sicché può dirsi – conclude la Corte – che l’ordinamento giuridico prevede, nel complesso, «misure energiche» (come richiesto dalla Corte di giustizia, sentenza 26 novembre 2014, C-22/13-ss, Mascolo), fortemente dissuasive, per contrastare l’illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato; ciò assicura la piena compatibilità comunitaria, sotto tale profilo, della disciplina nazionale”.

 

Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 6 del 24 marzo 2016.

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