DEFINITA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL CCNL 2016-2018 DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA. PER ORA È STATA SOTTOSCRITTA SOLO DA CGIL-CISL-UIL

Dopo una lunga e defatigante maratona di trattative serrate e in parte “occulte” (oltre a quelle del tavolo “ufficiale” si sono susseguite nella notte tra l’8 e il 9 febbraio riunioni riservate tra ARAN e CGIL-CISL-UIL), è stato sottoscritto dai tre maggiori sindacati confederali l’ipotesi di CCNL per il nuovo comparto Istruzione e Ricerca. Le delegazioni di FGU-GILDA UNAMS e SNALS-CONFSAL, insoddisfatte per i risultati ottenuti, sia sul piano normativo sia su quello economico, hanno invece deciso di avviare un’ampia consultazione degli iscritti prima di decidere se sottoscrivere o meno il nuovo CCNL. L’andamento della contrattazione in sede ARAN e l’impianto generale dell’ipotesi di contratto hanno messo in evidenza tutte le difficoltà insite nella decisione di accorpare in un solo CCNL, complesso e disomogeneo, le diverse specificità degli ex quattro comparti (Scuola, AFAM, Università e Ricerca). I tempi stretti imposti dal Governo alla trattativa, infatti, non hanno consentito all’ARAN di predisporre un articolato contrattuale completo, ma solamente un testo-stralcio che contiene sia articoli nuovi (le “Parti comuni” valide per tutte le sezioni) sia articoli che in parte modificano o integrano i precedenti CCNL degli ex-comparti. Tutti gli articoli del vigente CCNL dell’ex comparto Ricerca che non sono stati modificati o soppressi, pertanto, rimangono in vigore. Il risultato è un testo di difficile lettura che si innesta nel vigente CCNL senza che sia stato possibile verificare fino in fondo la compatibilità tra vecchie e nuove norme.  C’è solo da sperare che non ci siano sovrapposizione di norme tali da creare lunghi e complessi contenziosi interpretativi.  Per quanto riguarda, in particolare, la sezione contrattuale “Ricerca”, l’impegno della delegazione FGU-GILDA UNAMS al tavolo di trattativa di settore ha comunque consentito di migliorare la parte normativa rispetto alla prima bozza che l’ARAN aveva scritto nel tentativo di imporre un unico modello per tutto il pubblico impiego. I ricercatori e tecnologi mantengono di fatto inalterata la distinta disciplina, tra cui l’orario di lavoro e la norma di salvaguardia in materia di sanzioni disciplinari, mentre aumenta la flessibilità nel computo delle ore di lavoro che passa da trimestrale a quadrimestrale. Il personale dei livelli IV-VIII ottiene un quarto gradone sugli apicali. Sono da valutare positivamente gli Artt. 77 e 78 del Titolo III, con i quali il contratto recepisce i “diritti e doveri” dei R&T così come definiti nel d.lgs. 218/2016, richiamando, in particolare, gli Enti a garantire la rappresentanza elettiva dei R&T negli organi scientifici e di governo. Così come è sicuramente rilevante il comma 7 dell’art. 81 che permette al personale T.D. che passa a tempo indeterminato, di computare i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato (dello stesso profilo e livello) come anzianità lavorativa richiesta per l’applicazione di “determinati istituti contrattuali” tra i quali, a parere di ANPRI, deve rientrare l’inquadramento nelle fasce stipendiali dei ricercatori e tecnologi (come ha cominciato a fare l’ANPAL). Nel complesso, il nuovo CCNL si presenta come un contratto “ponte”, che rimanda a momenti successivi o forse direttamente al prossimo rinnovo (il contratto scadrà infatti a fine 2018) la trattazione delle questioni più importanti, come ad es. le modifiche all’ordinamento professionale di cui, nei prossimi mesi, si dovrebbe occupare una Commissione paritetica. Dopo 9 anni di attesa, ancora una volta le aspettative dei ricercatori e tecnologi non hanno trovato le necessarie e adeguate risposte: per valorizzare la ricerca e i ricercatori servirà, in futuro, ben altro.

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 2 del 18 marzo 2018

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