RIPRISTINO DELLE PROCEDURE PER LE PROGRESSIONI DI LIVELLO DEL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO EX ART.15 (CCNL 2002-2005)

Le motivazioni della recente sentenza n. 8985/18 del 13/03/2018 con cui la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha stabilito che siano di competenza della giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alle progressioni di livello ex-art.15 del CCNL Ricerca 2002-2005, riconoscono finalmente la legittimità delle suddette procedure che, diversamente da quanto fin qui sostenuto anche da precedenti sentenze della stessa Corte, non sono in contrasto con le disposizioni della L. 150/2010, cosiddetta legge Brunetta, in quanto non si configurano come “progressioni verticali”.

Considerando che il citato art.15 non è mai stato né abrogato né modificato dai successivi CCNL e che il nuovo CCNL di comparto sottoscritto lo scorso 19/04/2018, all’art. 1 comma 10, recita “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”, appare evidente e incontestabile che l’art.15 sia da ritenersi ancora vigente ed applicabile per le progressioni “interne” del personale ricercatore e tecnologo.

FGU GILDA-UNAMS ha quindi sollecitato i Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca ad attivare al più presto le procedure di selezione interna ai sensi dell’art. 15 con le cadenze biennali previste, modificando a tal fine gli attuali Piani di Fabbisogno del Personale.

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 3 del 25 maggio 2018

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