Semplificazione delle attività degli EPR: luci e ombre nelle proposte dei Presidenti degli Enti

Circola da alcuni giorni un Documento di lavoro, datato 11 gennaio, nel quale la Conferenza dei Presidenti degli Enti di Ricerca (COPER) formula, ancora in forma di bozza, una serie di proposte per l’attuazione dell’art. 13 della Legge 124/2015 (c.d. Legge Madia) che, come è noto, prevede una delega al Governo per l’emanazione, entro il 27 agosto 2016, di uno o più decreti di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Il Documento si apre con una elencazione degli Enti rientranti nell’ambito della delega, che sono tutti quelli attualmente ricompresi nel Comparto ricerca, l’ASI, l’INAIL (verosimilmente intendendo la parte di personale ex ISPESL) e l’ANVUR (singolare riferimento in quanto al personale ANVUR si applicano il CCNL di Area 1 e il CCNL del Comparto Ministeri, rispettivamente per i dirigenti e per il resto del personale).

I punti salienti del documento relativi al personale e in particolare ai Ricercatori e Tecnologi (R&T) sono:

  • Possibilità di conferire incarichi dirigenziali di livello generale e non generale (NdR: la legge Madia precede una sola fascia di inquadramento dei dirigenti) a R&T, collocati in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e con trattamento economico della dirigenza, fino al 50% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e fino al 30% della dotazione organica dei dirigenti;
  • Portabilità dei progetti di cui i R&T sono responsabili in caso di cambiamento di sede, temporaneo o definitivo, previo accordo dell’Istituzione ricevente e del committente;
  • Assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle entrate correnti dell’anno precedente;
  • Avvio delle procedure concorsuali e di assunzione senza autorizzazione preventiva;
  • Esclusione di vincoli numerici per le assunzioni a tempo determinato;
  • Previsione di una distinta sezione di un’area dirigenziale di contrattazione per la dirigenza delle Università e degli Enti di ricerca;
  • Istituzione di un comparto di contrattazione ad hoc per Università e Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione;
  • Istituzione dei ruoli di “Ricercatore degli enti pubblici di ricerca” e di “Tecnologo degli enti pubblici di ricerca”, ciascuno articolato sui tre livelli del DPR 171/1991;
  • Garanzia, attraverso gli statuti e i regolamenti degli Enti, che i R&T:
  1. siano i soli responsabili della presentazione nonché della gestione dei propri progetti di ricerca sia su fondi interni che esterni;
  2. scelgano in piena autonomia le metodologie di ricerca da adottare, secondo le pratiche ed i principi etici riconosciuti;
  3. concorrano all’indicazione dei membri dei Consigli Scientifici del proprio Ente;
  4. concorrano all’indicazione del membri del Consiglio di Amministrazione del proprio Ente;
  5. concorrano all’indicazione del Presidente del proprio Ente;
  6. siano valutati, per quanto attiene alla produttività scientifica, solo da esperti di comprovata competenza ed esperienza scientifica negli specifici settori disciplinari, i quali devono essere definiti in ciascun Ente in modo da dare giusta collocazione a tutta la comunità scientifica interna;
  7. possano svolgere, su richiesta, attività didattica, di arricchimento professionale e di formazione continua fatta salva l’attività di ricerca istituzionale.

Il mancato rispetto di ciascuno di questi diritti da parte dell’Ente, sia nella normativa interna che nella sua applicazione, si configura come una violazione degli obblighi del datore di lavoro e come tale di competenza del giudice del lavoro;

  • Dovere per i R&T di:
  1. rispettare i principi di proprietà intellettuale e citare esplicitamente eventuali ricerche precedenti sugli specifici argomenti di cui si occupano;
  2. rispettare le norme etiche e le buone pratiche relative al proprio specifico campo di ricerca sancite dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
  3. chiedere tutte le autorizzazioni prescritte prima di avviare una attività di ricerca e informare regolarmente i soggetti finanziatori sull’andamento dei progetti di ricerca;
  4. rispettare i termini e le condizioni dei contratti stipulati dagli Enti con finanziatori esterni dei progetti di ricerca in cui sono coinvolti;
  5. utilizzare in maniera efficace e trasparente i finanziamenti ricevuti, collaborando a tutte le procedure di controllo previste;
  6. sottoporsi periodicamente alle procedure di valutazione della ricerca previste dalla legge, collaborando con gli Enti di appartenenza nella messa a disposizione dei prodotti da valutare;
  7. adottare procedure di sperimentazione sicure, conformi alla regolamentazione nazionale ed internazionale in materia;
  8. pubblicare e diffondere i propri risultati, sia presso la comunità scientifica che presso l’opinione pubblica in generale;
  9. in tutte le fasi della propria carriera, ampliare le proprie competenze utilizzando idonei strumenti formativi.

Il mancato rispetto di ciascuna di questi obblighi, senza adeguata motivazione, è soggetto alle sanzioni disciplinari previste nel contratto;

  • Riconoscimento ai R&T della autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro; i R&T assicurano la presenza in servizio correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi del-l’Ente;
  • Incompatibilità del ruolo di R&T con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin-off o di start-up e di avere in esse responsabilità formali. I R&T possono anche svolgere, previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza e fatta salva la propria normale attività di ricerca, attività addizionali di docenza, consulenza, valutazione o pubblicistica, sia a titolo gratuito che retribuite;
  • Reclutamento di R&T a tempo determinato con contratto rinnovabile fino ad un massimo di cinque anni, secondo tre distinte tipologie:
  1. reclutamento tramite procedure selettiva ai sensi dell’art.35 del DLgs 165/ 2001, per lo svolgimento di programmi di ricerca e la gestione di infrastrutture tecniche complesse;
  2. chiamata diretta per specifici progetti di ricerca di R&T, italiani o stranieri;
  3. reclutamento tramite concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato all’ac-cesso al ruolo di R&T, riservato a quanti abbiano già usufruito per almeno due anni, anche non continuativi, di contratti delle tipologie precedenti o di contratti di ricercatore universitario.

I contratti di tipologia c), da programmare nell’ambito del piano triennali di attività, hanno durata di 3 anni, trascorsi i quali l’Ente, nell’ambito delle risorse disponibili, valuta l’attività di ricerca svolta e la professionalità conseguita e, in caso di esito positivo, immette il titolare del contratto nel terzo livello del ruolo di R&T a tempo indeterminato (tenure track);

  • Riconoscimento al momento dell’assunzione, ai fini economici, dell’intera anzianità maturata con contratti a tempo determinato nel ruolo di ricercatore o tecnologo presso lo stesso Ente;
  • Accesso ai due livelli superiori di R&T secondo due modalità: per concorso pubblico (per soli titoli al livello di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo, per titoli ed esame ai livelli di primo ricercatore e primo tecnologo), oppure per concorso interno riservato al personale del livello immediatamente inferiore, da svolgersi con le medesime modalità del concorso pubblico equivalente, senza obbligo di assicurare ai concorsi pubblici il 50% delle risorse disponibili. L’accesso al terzo livello dei ruoli di R&T degli Enti Pubblici di Ricerca avviene attraverso i contratti a tempo determinato della tipologia c). Le graduatorie di tutti i concorsi per l’accesso al ruolo di R&T sono valide due anni;
  • Possibilità di istituire, nei limiti dello 0,5% del spesa complessiva per il personale, premi in denaro per la valorizzazione del merito di ricercatori, tecnologi e assegnisti di ricerca, nel limite massimo annuale del 20% del rispettivo trattamento economico. Una quota non inferiore al 50% dei premi sarà riservata ai dipendenti di età inferiore ai trentacinque anni;
  • Rimborso delle spese per missioni fuori sede, in Italia o all’estero, secondo quanto stabilito dai regolamenti dell’ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall’ente finanziatore, nel rispetto dei seguenti criteri:
  1. rimborso delle spese di missione calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un’indennità giornaliera onnicomprensiva;
  2. nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, autocertificazione secondo le modalità di legge delle spese sostenute;
  3. estensione delle norme precedenti al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui grava il costo della missione;
  • Possibilità per i R&T di usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica fino a un massimo di cinque anni ogni dieci di servizio, con contributi previdenziali a carico dell’Ente di appartenenza per la quota di sua pertinenza ed eventuale conservazione del trattamento economico qualora l’istituzione ospitante corrisponda una retribuzione inferiore al 50% del trattamento forfetario di missione presso la stessa istituzione.

Nel documento ci sono, come si vede, molte proposte interessanti (che in larga parte riprendono quanto proposto dall’ANPRI in occasione della audizione innanzi la 7a Commissione Senato del 2 aprile 2014) che ci impegneremo affinché vengano recepite nei decreti attuativi .

Non possiamo però non essere critici nei confronti di alcune delle proposte, quali l’accesso al livello iniziale di R&T solo attraverso contratti triennali a tempo determinato di tipo “tenure track” e la trasformazione dell’attuale comunicazione preventiva per svolgere attività di docenza, consulenza ed altro in una formale autorizzazione. Così come riteniamo doveroso inserire, ad esempio, norme più stringenti che assicurino lo svolgimento periodico dei concorsi interni per la progressione di carriera dei R&T, l’elezione del Direttore di Istituto o Sezione da parte dei R&T afferenti, l’estrazione a sorte, da appositi albi di esperti, di tutte le commissioni di concorso dei R&T, l’assegnazione a ciascun R&T di un badget annuo individuale (ad esempio 5.000 €)

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di un comparto specifico per l’università e la ricerca – proposta sulla quale ovviamente siamo d’accordo – rileviamo che i Presidenti si preoccupano di chiedere anche la relativa area della dirigenza ma solo per i ruoli amministrativi, escludendo ancora una volta i ricercatori e tecnologi, per i quali non si richiede nemmeno la distinta disciplina (!).

 

Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 4 del 25 febbraio 2016.

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