Nuovo statuto dell’ISTAT: distorto il diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi di governo

Il Consiglio dell’Istat ha approvato il primo Statuto dell’ente, che stabilisce i principi e le regole fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento dell’Istituto. Lo Statuto sarà poi integrato con i regolamenti di organizzazione, del personale e di amministrazione, finanza e contabilità che disciplineranno in dettaglio le singole materie.

Lo statuto definisce l’Istat “ente pubblico di ricerca per la produzione dell’informazione statistica ufficiale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989”. Con ciò individuando in modo chiaro ed inequivocabile la sua natura di Ente pubblico di ricerca.

Lo statuto inoltre istituisce il “Comitato scientifico”, organo deputato a svolgere “funzioni consultive nei confronti del Presidente e del Consiglio relativamente agli aspetti scientifici dell’attività di ricerca dell’Istituto”, del quale faranno parte un ricercatore e un tecnologo eletti, rispettivamente, dai ricercatori e tecnologi dell’Istituto. Sono quindi state respinte le proposte delle OO.SS. che chiedevano di valorizzare il nuovo organismo inserendolo tra gli organi dell’Istituto con compiti anche propositivi (come accade in altri Enti di ricerca).

Lo statuto prevede infine anche la presenza di un rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio dell’Istat il quale, tuttavia, partecipa alle sedute solo per la “trattazione degli argomenti riguardanti l’attività di ricerca”, i quali, non essendo definiti a priori nello Statuto, saranno decisi in totale libertà dallo stesso Consiglio di volta in volta. Si tratta di un’evidente distorsione del diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi di governo riconosciuta dall’art. 2, comma 1, lettera n) del d.lgs. 218/2016, in palese contrasto con la Carta Europea dei ricercatori che, tra i suoi principi, comprende quello della partecipazione dei ricercatori agli organismi decisionali.

L’ANPRI ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica (cui spetta il controllo di legittimità e di merito sullo Statuto in quanto struttura delegata dalla P.C.M. alla vigilanza dell’ISTAT) di non avallare alcuna limitazione del ruolo del ricercatore/tecnologo che sarà eletto nel Consiglio (limitazione prevista dal c. 4 dell’art. 8 dello Statuto) al fine di salvaguardare il diritto dei Ricercatori e Tecnologi dell’ISTAT ad essere realmente e pienamente rappresentati negli organi di governo dell’Ente.

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 11 del 29 settembre 2017

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