TAR: la discrezionalità del CdA del CNR nella nomina dei Direttori di Istituto è limitata

Il TAR della Campania, con la recentissima sentenza n. 723 del 2017, ha stabilito che la nomina di un Direttore di Istituto da parte del Consiglio di Amministrazione non ha carattere fiduciario e che il CdA non gode di amplissima discrezionalità tecnica nella valutazione e nella scelta dei candidati selezionati dall’apposita commissione di esperti.

Tale sentenza ha riguardato il ricorso presentato dal dott. Bruno Alfano contro la delibera n.70 del 16 aprile 2014 con la quale il CdA del CNR conferiva al dott. Marcello Mancini e non al dott. Alfano l’incarico di Direttore dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini.

Per il TAR, “non v’è dubbio che il tenore complessivo della norma di riferimento [l’art. 27 del Regolamento di Organizzazione Funzionamento (ROF) vigente all’epoca della selezione] induca a sostenere che la valutazione [da parte del CdA] debba essere operata non arbitrariamente né fiduciariamente ma sulla base di un principio meritocratico” e che la nomina di un Direttore di istituto debba “effettuarsi sulla base di una valutazione comparativa operata in base alla valutazione delle competenze dei candidati” effettuata dalla apposita commissione di selezione di cui al comma 5 dell’art 27 del ROF allora vigente.

Nel caso in questione, come affermato dalla stessa sentenza è “evidente che la commissione di esperti abbia valutato con maggiore favore” il dott. Alfano rispetto al dott. Mancini. “Le aggettivazioni utilizzate per la valutazione dei diversi candidati (giudizi collegiali verbale n. 2 del 06.03.2014) sono inequivocabili: il ricorrente [dott. Alfano, NdR] possiede «eccellenti qualità nel coordinare progetti scientifici ad elevata complessità…. Ha dimostrato buone capacità gestionali…. Ha una chiara visione strategica ed è fortemente motivato a continuare nella ricerca di una sempre maggiore integrazione tra i gruppi di ricerca di base e di ricerca clinica presente nell’istituto facendo della multidisciplinarietà uno dei maggiori plus dell’istituto»”, si legge nella sentenza, mentre il dott. Mancini “presenta una «buona produzione scientifica con importanti risultati. … Ha assolto compiti di responsabilità nella coordinazione e gestione di progetti regionali e nazionali…. Ha una visione strategica per la ricerca dell’Istituto che valorizzi li percorso traslazionale dalla preclinica all’applicazione clinica. … È motivato nel proporre un strategia di sviluppo dell’Istituto che, seppur al momento ancora in stato embrionale, ha tutti gli elementi per essere sviluppata positivamente»”.

Non è, quindi, possibile dubitare che la commissione abbia attribuito” al dott. Alfano “un giudizio complessivamente migliore di cui – sentenzia il TAR – non poteva non tener conto” il CdA. Ed invece, “la motivazione con cui il Consiglio di Amministrazione ha supportato la nomina” del dott. Mancini “appare del tutto laconica e non tale da giustificare il ribaltamento della valutazione della commissione concretizzatosi nella preferenza accordata a un candidato che aveva ottenuto un giudizio peggiore”.

Il TAR, nell’accogliere il ricorso del dot. Alfano, ha quindi annullato l’atto di nomina a favore del dott. Mancini e condannato il CNR al pagamento delle spese di lite in favore del dott. Alfano, liquidate in 3.000 euro oltre ad accessori e al contributo unificato. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti del CNR che, tuttavia, “dovranno essere adeguatamente motivati in relazione ai pregressi atti della selezione”.


Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 4 del 16 febbraio 2017.

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