Comunicato del 3 luglio 2015. Bozza di Regolamento del personale del CNR: sempre maltrattati i Ricercatori e Tecnologi dell’Ente

Il CNR ha recentemente inviato una bozza del Regolamento del Personale CNR (in allegato) che sarà oggetto di discussione con l’ANPRI e le altre OO.SS. il prossimo 10 luglio.

La bozza presenta molti aspetti critici, spesso incomprensibilmente lesivi della dignità dei Ricercatori e Tecnologi dell’Ente, in un caso addirittura difforme alla normativa vigente, in una visione gerarchica del CNR che accomuna questo Regolamento del Personale al precedente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e che tende ad escludere i Ricercatori e Tecnologi dell’Ente da ogni processo decisionale od organizzativo.

Su richiesta dell’Amministrazione, l’ANPRI ha inviato una prima serie di osservazioni e proposte di modifica (qui accluse), riservandosi ovviamente il diritto di integrare ed arricchire quanto già segnalato.

 

Gianpaolo Pulcini

Segretario Nazionale, Responsabile CNR

 

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Prime osservazioni e proposte ANPRI sulla Bozza di Regolamento del personale

 

Capo I: Principi Generali.

Art. 3: Programmazione delle assunzioni.

Chiediamo che nel definire le esigenze riguardo i piani di fabbisogno del personale i direttori degli istituti sentano i ricercatori e tecnologi degli istituti. Pertanto al comma 1 si chiede di aggiungere quanto evidenziato in grassetto a seguire.

  1. I piani annuali di fabbisogno del personale vengono adottati tenuto conto dei risultati del processo di valutazione di cui all’art. 4, co. 1 lett. l) dello Statuto, nonché delle esigenze rappresentate dai direttori dei dipartimenti e degli istituti, sentiti i ricercatori e tecnologi degli istituti, e dai responsabili degli uffici dell’amministrazione, i quali dovranno specificare profilo e livello del personale richiesto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, motivando le richieste in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 5: Assunzione mediante tenure track.

Chiediamo di aggiungere al comma 1 e al comma 3 quanto evidenziato in grassetto a seguire.

  1. Il Consiglio di Amministrazione del CNR, nell’ambito della deliberazione del Piano triennale di fabbisogno del personale, anche nel suo aggiornamento annuale, e comunque nel rispetto delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, può determinare le selezioni per l’assunzione di personale dei profili ricercatore e tecnologo a tempo determinato da effettuare ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera f) dello Statuto e della normativa contrattuale vigente, con la possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei vincitori ai sensi del medesimo articolo, previa valutazione finale dell’attività.
  2. Le proposte delle selezioni con le modalità di cui al punto 1. sono avanzate, per le strutture periferiche, dai Direttori di Istituto, sentiti i ricercatori e tecnologi degli istituti interessati, con il parere favorevole dei Direttori di Dipartimento; per l’ Amministrazione centrale dal Direttore Generale e dai Direttori delle Direzioni Centrali. In ogni caso sulle proposte sono preventivamente informate le OO.SS.

 

Capo II: Reclutamento dei Ricercatori e Tecnologi a tempo indeterminato.

Art. 6: Criteri generali.

Chiediamo che i componenti delle commissioni siano estratti a sorte dall’albo di esperti di cui al comma 2 e che si può far parte di una sola commissione di concorso in un triennio.

Art. 7: Bandi di concorso.

Chiediamo di introdurre un comma che precisi quanto di seguito riportato in grassetto:

I bandi saranno predisposti seguendo le indicazioni ed il form definiti, per ogni area scientifica e settore tecnologico, in apposito disciplinare predisposto, entro tre mesi dall’adozione del presente regolamento, di concerto dai direttori di dipartimento, acquisito il parere vincolante del Consiglio scientifico generale, ed adottato dal Consiglio d’Amministrazione, entro il quarto mese dall’adozione del presente regolamento.

Art. 8: Svolgimento dei concorsi.

Vanno pubblicati sul sito web del CNR sia i curricula dei commissari (al momento della pubblicazione delle commissioni di concorso) che i curricula e i titoli dei vincitori e degli idonei (al momento della pubblicazione della graduatoria finale).

Vanno altresì pubblicati tutti i verbali delle commissioni di concorso.

Art. 11: Selezioni pubbliche.

I commissari, interni ed esterni, devono essere di grado almeno pari a quello per il quale è bandito il concorso. Pertanto, per esempio, per un concorso per Dirigente di Ricerca, il commissario, se esterno all’Ente, deve essere  o Dirigente di Ricerca di altro EPR o professore universitario ordinario di ruolo. Per un concorso per Primo Ricercatore, invece, il commissario esterno può essere Dirigente di Ricerca o Primo Ricercatore di altro EPR, oppure professore universitario ordinario od associato di ruolo.

Capo IV: Uffici dirigenziali ed altre strutture dell’Ente

Art. 18: Sedi secondarie.

Si chiede di modificare l’art. 18 per come indicato nel seguito, al fine di evitare l’introduzione di ulteriori, superflui e fittizi livelli di responsabilità che di fatto limitano e condizionano l’autonomia delle attività di ricerca svolte da ricercatori e tecnologi:

  1. Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, alle sedi secondarie è preposto un responsabile delegato alla gestione degli aspetti non direttamente connessi alle attività di ricerca e di supporto alla ricerca di cui sono responsabili ricercatori e tecnologi.

1bis. Gli aspetti di gestione di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio di amministrazione, contestualmente all’approvazione del presente regolamento.

1ter. I requisiti professionali, le competenze ed i criteri di scelta dei responsabili delle sedi secondarie sono altresì definiti dal Consiglio di amministrazione, contestualmente all’approvazione del presente regolamento.

  1. Le sedi secondarie degli istituti sono strutture scientifiche ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera q) del regolamento di organizzazione e funzionamento.
  2. I direttori di Istituto, ciascuno per le sedi secondarie di loro afferenza, rendono conoscibili, con avviso pubblicato sul sito web istituzionale, le posizioni dei responsabili delle medesime che si rendono disponibili. Il direttore di dipartimento nomina una commissione di esperti che propone al direttore di istituto una rosa di soggetti tra quelli che hanno manifestato interesse alla posizione. I direttori di istituto individuano e conferiscono l’incarico al responsabile della sede secondaria, acquisito il parere dei Ricercatori e Tecnologi che afferiscono alla sede, e conferiscono eventuali deleghe alla gestione secondo quanto stabilito sulla base del comma 1bis.
  3. L’incarico di Responsabile di sede secondaria è incompatibile con la carica di Componente il Consiglio di istituto.

Si chiede, inoltre, di specificare che possono “manifestare interesse alla posizione” di responsabile di sede secondaria solo i Ricercatori e Tecnologi di ruolo afferenti alla sede secondaria.

Art. 19: Unità di supporto amministrativo e contabile

Gli attuali segretari amministrativi, anche se non in possesso della laurea in discipline giuridiche o economiche di cui alla lettera a), comma 5, restano in carica purché in possesso dei requisiti di “comprovata esperienza almeno annuale …” di cui alla lettera b) del comma 5.

Capo VI: Valutazione performance organizzativa ed individuale

Art. 23: Performance individuale del personale e valorizzazione del merito

Depennare il comma 1 laddove stabilisce che la definizione “degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, nonché delle modalità dirette ad assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi sia compito del Consiglio di Amministrazione. Infatti,  la normativa vigente, ossia l’art. 14 del DPCM del 26 gennaio 2011, assegna all’ “ANVUR, d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’art. 13, comma 12, del decreto legislativo n. 150 del 2009” il compito di individuare “specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e dei tecnologi”. Di conseguenza, anche la lettera a) del comma 2 va corretta sopprimendo la “definizione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di obiettivi, indicatori e standard e modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei ricercatori e tecnologi”.

Art. 24: Modalità di gestione del rapporto

Al comma 3 bisogna specificare che anche per gli Istituti con sedi secondarie la gestione del rapporto di lavoro spetta al Direttore di Istituto, e non al responsabile della sede secondaria, come il combinato disposto della frase “La gestione del rapporto di lavoro spetta al dirigente/direttore/responsabile della Struttura di afferenza del dipendente” e dell’inserimento delle sedi secondarie tra le strutture dell’Ente (vedi art. 18) potrebbe far intendere.

Art. 27: Riconoscimento dell’attività prestata a tempo determinato.

Al comma 3, non indicare limiti al numero di anni di contratto a tempo determinato che possono essere riconosciuti al momento dell’assunzione in ruolo [Il tribunale di Bari ha riconosciuto a due Ricercatori del CNR circa 13,5 anni di contratto a tempo determinato]. Se proprio si deve indicare un limite massimo, che questo sia di 10 anni, invece di 5, come previsto dal comma 3 dell’art. 5 CCNL 7.4.2006 (2002-2005) “Il servizio prestato a tempo determinato negli Enti del Comparto è titolo valutabile ai fini dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato, fino ad un massimo di dieci anni”.

Capo VII: Diritti obblighi e responsabilità

Art. 35: Diritti

Bisogna qui richiamare la Carta europea dei ricercatori. Pertanto, si chiede di aggiungere a fine comma 1 le parole: “e nel rispetto dei principi della carta europea dei ricercatori”.

Titolo III: Delle attività di collaborazione e formazione

Art. 44: Attività di ricercatore emerito.

L’attività del ricercatore emerito deve essere finalizzata alla valorizzazione delle sue competenze in termini di contributo ad attività di ricerca, di interesse dell’Ente, e in ragione del loro trasferimento ai ricercatori e tecnologi dell’Ente. Per tale ragione, chiediamo di depennare il comma 2, per come è scritto e di riformularlo per come indicato nel seguito in grassetto.

  1. Il Ricercatore emerito svolge la sua attività di ricerca al fine di valorizzare le sue competenze nell’ambito delle attività di ricerca dell’Ente, trasferendole ai ricercatori e tecnologi dello stesso Ente.

Art. 45: Personale associato.

Al comma 2, bisogna equiparare, ai fini dell’associatura, i Ricercatori e Tecnologi di I e II livello ai professori universitari. Pertanto, anche i Dirigenti di ricerca, i Dirigenti tecnologi, i Primi Ricercatori e i Primi Tecnologi del CNR o di altri EPR, se associati, devono essere associati in qualità di “associato senior” e non di “associato junior”.

Chiediamo, inoltre, che l’associazione sia disposta previo acquisizione del parere motivato del Consiglio di istituto, e non solo “sentito il Consiglio di istituto”, e quindi proponiamo di modificare il comma 3 come indicato nel seguito:

  1. L’associazione è disposta o revocata dal direttore dell’istituto, acquisito il parere motivato del consiglio di istituto. Dei relativi provvedimenti il direttore di istituto dà comunicazione corredata di curriculum al direttore di dipartimento di afferenza che la inoltra al Presidente.