Decreto legislativo 218/2016: i punti salienti e l’analisi dell’ANPRI

Il D.Lgs. 218/2016, recante la “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, pubblicato nella GU n. 276 del 25 novembre ed entrato in vigore lo scorso 10 dicembre, presenta aspetti decisamente innovativi e interessanti per il sistema degli EPR e per i loro ricercatori e tecnologi i quali finalmente ottengono un primo riconoscimento del loro “status” come comincia a delinearsi con l’elenco dei diritti e doveri indicati nell’art.2, tra cui il diritto ad avere una rappresentanza elettiva di R&T negli organi scientifici e di governo degli Enti.

Pur mancando ancora una definizione normativa delle carriere, si tratta di un primo importante risultato che premia la costante azione dell’ANPRI per il riconoscimento dello stato giuridico dei ricercatori e tecnologi degli EPR.

Per agevolare la valutazione della portata del provvedimento, riteniamo utile passare in rassegna i singoli articoli che lo compongono.

Art. 1 – Ambito di applicazione

L’articolo individua gli enti ai quali si applica il decreto: sono “tutti gli Enti Pubblici di Ricerca”, che vengono enumerati esplicitamente con le loro attuali denominazioni. Nelle disposizioni finali e transitorie (vedi art. 19), sono elencati gli articoli che si applicano anche all’INAIL, relativamente al personale e alle funzioni di ricerca ex ISPESL, e all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, relativamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite dall’ISFOL (tali articoli sono nel seguito identificati con un asterisco (*)).

Art. 2 – Carta Europea dei ricercatori (*)

Gli Enti devono recepire nei propri statuti e regolamenti la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, e tenere conto delle indicazioni del documento European Framework for Research Careers. Ricordiamo che quest’ultimo documento individua per i ricercatori quattro distinti profili, ossia quelli di First Stage Researcher (fino al conseguimento del PhD), Recognised Researcher (dottori di ricerca non ancora pienamente indipendenti), Established Researcher (ricercatori che hanno un raggiunto un livello di indipendenza) e Leading Researcher (ricercatori leader nel loro campo di ricerca).

In particolare, vanno assicurati ai ricercatori e tecnologi: “la libertà di ricerca; la portabilità dei progetti; la diffusione e la valorizzazione delle ricerche; le attività di perfezionamento ed aggiornamento; la valorizzazione professionale; l’idoneità degli ambienti di ricerca; la flessibilità lavorativa funzionale all’adeguato svolgimento delle attività di ricerca; la mobilita geografica, intersettoriale e quella tra un ente e un altro; la tutela della proprietà intellettuale; la possibilità di svolgere specifiche attività di insegnamento in quanto compatibili con le attività di ricerca; adeguati sistemi di valutazione” e, last but not least, “la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

Si noti che quest’ultima disposizione, valida per tutti gli Enti, rappresenta un significativo avanzamento anche per gli Enti MIUR, per i quali, infatti, il D.Lgs. 213/2009 si limitava a prevedere nei CdA (art. 11) componenti “scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti” e per i Consigli scientifici o tecnico-scientifici (art. 10) l’ “esperimento di forme di consultazione della comunità scientifica ed economica”. Ai sensi del nuovo decreto, invece, affinché sia assicurata ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva negli organi scientifici e di governo degli Enti, i ricercatori e tecnologi di ciascun Ente dovranno rappresentare l’esclusivo elettorato attivo e passivo.

I Ministeri vigilanti dovranno effettuare, entro il mese di aprile di ciascun anno, a partire dal 2018, il monitoraggio sull’attuazione da parte degli Enti vigilati del decreto, della Carta Europea dei ricercatori, del Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori e del documento European Framework for Research Careers. Gli esiti del monitoraggio saranno trasmessi al Parlamento entro il mese di settembre di ciascun anno e pubblicati sui siti istituzionali dei Ministeri.

Tra le verifiche che i Ministeri vigilanti dovranno fare, vengono menzionate esplicitamente quelle che dovranno essere oggetto di particolare attenzione; tra queste, “l’adozione di specifiche misure volte a facilitare la libertà di ricerca e la portabilità dei progetti”, “l’individuazione di misure adeguate per la valorizzazione professionale e la tutela della proprietà intellettuale”, “l’efficacia delle forme di partecipazione di ricercatori e tecnologi alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca” e “il rientro in Italia di ricercatori e tecnologi di elevata professionalità e competenza e il livello di competitività e attrattività delle strutture di ricerca italiane per i ricercatori stranieri.

Art. 3 – Statuti e regolamenti

A tutti gli Enti è estesa l’autonomia statutaria e regolamentare già riconosciuta agli Enti MIUR dal D.Lgs. 213/2009. I regolamenti di cui è prevista l’adozione sono quelli di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione. Si noti che nel D.Lgs. 213/2009 era assente il riferimento al regolamento di organizzazione.

Art. 4 – Adozione degli statuti e dei regolamenti e controlli di legittimità e di merito

Gli statuti e regolamenti devono essere approvati a maggioranza assoluta dai competenti organi deliberanti dei singoli Enti – in genere i Consigli di Amministrazione – e sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Ministero vigilante, da esercitare entro sessanta giorni. Eventuali rilievi possono essere formulati una volta sola e il competente organo dell’Ente può non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dai tre quinti dei suoi componenti e ai rilievi di merito con deliberazione a maggioranza assoluta. In questo caso il Ministro vigilante può ricorrere contro l’atto emanato in sede di giurisdizione amministrativa e per i soli vizi di legittimità.

Art. 5 – Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Si confermano per gli Enti MIUR il Fondo per il finanziamento ordinario (FOE) e la programmazione strategica effettuata tramite i Piani triennali di attività e il Documento di visione strategica decennale. La ripartizione del FOE è disposta dal MIUR tenendo conto della programmazione strategica e delle VQR ANVUR.

Art. 6 – Attività di indirizzo strategico del Ministero dell’istruzione, università e ricerca

Si assegna al MIUR una specifica funzione di indirizzo strategico con la definizione degli obiettivi dei quali gli Enti vigilati devono tener conto nella propria programmazione.

Art. 7 – Piani triennali di attività (*)

Viene estesa a tutti gli Enti l’adozione di un Piano triennale di attività, aggiornato annualmente, con il quale vengono determinate anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di fabbisogno del personale. Il Piano è approvato dal Ministero vigilante entro sessanta giorni dalla ricezione.

Art. 8 – Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi

Vengono istituiti tre organismi consultivi e propositivi nei confronti del Governo:

  • la Consulta dei Presidenti, composta dai Presidenti degli Enti (o loro delegati) e presieduta da uno dei Presidenti eletto a maggioranza assoluta, con il compito di condividere e verificare le scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente e la loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca (PNR); formulare proposte per la redazione, l’attuazione e l’aggiornamento del PNR alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elaborare, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca; relazionare periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori.

  • Un Comitato di esperti, istituito presso la Presidenza del Consiglio e formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei Presidenti e da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane, con compiti consultivi e di monitoraggio sul PNR.

  • Il Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, istituito presso il MIUR e composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo di tutti gli Enti, con il compito di formulare pareri e proposte ai Ministeri vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca.

Art. 9 – Fabbisogno, budget e spese di personale (*)

La programmazione per il reclutamento del personale, definita da ciascun Ente nei Piani Triennali di Attività, è soggetta al vincolo che la spesa complessiva per il personale, per l’anno di riferimento non deve superare l’80% della media delle entrate complessive dell’Ente che risulta dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio.

La spesa complessiva è comprensiva degli oneri a carico dell’amministrazione e non comprende il costo del personale con contratto a tempo determinato a carico di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati.

Gli Enti che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, presentano una incidenza delle spese di personale inferiore all’80% possono assumere personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al margine a disposizione rispetto al limite dell’80%; per ciascuna qualifica di personale, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo riferito al costo medio del dirigente di ricerca.

Art. 10 – Disposizioni finanziarie e acquisti di beni e servizi (*)

La principale novità contenuta in questo articolo è la possibilità dell’acquisto di beni e servizi “funzionalmente destinati all’attività di ricerca” senza ricorrere al MEPA.

Art. 11 – Mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca (*)

Non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti l’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/ 2001, che prescrive l’obbligo di attivare le procedure di mobilità per la copertura di posti vacanti, prima di poter ricorrere ad assunzioni tramite concorso.

La durata dell’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per il personale di ruolo degli Enti è ridotta da cinque a tre anni.

Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi, a richiesta degli interessati, congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, presso Istituti o Laboratori esteri e presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio.

I ricercatori e tecnologi che cambino, temporaneamente o definitivamente, Ente e sede e che siano responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall’Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, se scientificamente possibile, con l’accordo dell’Istituzione ricevente e del committente della ricerca.

Art. 12 – Disposizioni sul personale (*)

L’articolo disapplica per gli Enti di ricerca le procedure con le quali nelle pubbliche amministrazioni vengono autorizzati i bandi per l’assunzione di personale e le assunzioni conseguenti. L’unico vincolo diviene quello del rispetto del limite di spesa fissato dall’art. 9 (v. sopra).

Art. 13 – Spese di missione (*)

Il rimborso delle spese per missioni fuori sede, in Italia o all’estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli Enti, nell’ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, è definito dai regolamenti dell’Ente o in base alle condizioni stabilite dall’ente finanziatore, rispettando i seguenti criteri:

  1. il rimborso delle spese di missione può avvenire a piè di lista oppure, per le spese diverse da quelle di viaggio, forfettariamente con indennità giornaliera onnicomprensiva;

  2. nel caso di missioni in luoghi o condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità a presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati mediante autocertificazione;

  3. le norme sul rimborso delle spese di missione si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca su cui grava il costo della missione.

Art. 14 – Controlli della Corte dei conti

Il conferimento di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, non è più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei Conti.

Art. 15 – Premi per meriti scientifici e tecnologici (*)

L’articolo prevede la possibilità per gli Enti di istituire, nei limiti dello 0,5% della spesa complessiva per il personale, premi biennali per i ricercatori e tecnologi che abbiano conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza.

Art. 16 – Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale (*)

Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si siano distinti per merito eccezionale o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Le assunzioni possono avvenire nell’ambito del 5% dell’organico dei ricercatori e tecnologi, non possono superare numericamente quelle fatte nel medesimo anno per concorso e devono essere contabilizzate entrate ulteriori ad hoc. I contratti per chiamata diretta concorrono alla quantificazione della spesa di personale ai fini del rispetto del limite dell’80% definito dall’articolo 9. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare risorse specifiche per le assunzioni su chiamata diretta, da considerare aggiuntive rispetto a tale limite.

Art. 17 – Valutazione della ricerca (*)

Per gli Enti diversi da quelli vigilati dal MIUR, che sono già oggetto di valutazione dal parte dell’ANVUR, quest’ultima redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 218 e di concerto con la Consulta dei Presidenti, apposite linee-guida per la definizione delle metodologie di valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali. Le linee-guida sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attività di terza missione.

Le linee guida sono recepite da ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla loro emanazione da parte dell’ANVUR, in un apposito atto di indirizzo e coordinamento rivolto ai singoli Enti vigilati; questi ultimi adeguano di conseguenza i rispettivi statuti e regolamenti.

L’ANVUR stabilisce quindi le procedure di valutazione coerenti con le linee-guida ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l’assegnazione agli Enti dei finanziamenti statali e di eventuali specifici fondi premiali.

Art. 18 – Disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento

L’articolo considera i casi in cui l’Ente non possa garantire l’assolvimento delle proprie funzioni indispensabili per i quali è stato istituito, oppure non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, prevedendone il commissariamento qualora le disfunzioni o il dissesto finanziario riscontrati non siano superati entro un tempo prefissato.

Art. 19 – Disposizioni transitorie e finali

Viene fissato in 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto il termine entro il quale gli Enti devono conformemente adeguare i propri statuti ed i propri regolamenti. Tale termine può essere prorogato di 3 mesi dal Ministero vigilante, decorsi inutilmente i quali il Ministro istituisce una commissione composta da tre membri, compreso il Presidente, con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie.

Solo gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato mentre gli organi scientifici di quasi tutti gli Enti andranno rinominati subito dopo l’entrata in vigore dei nuovi statuti e regolamenti.

L’art. 19 dispone infine, in via sperimentale per l’esercizio 2017, uno stanziamento di 68 milioni di euro da destinare ai finanziamenti premiali degli Enti MIUR, con corrispondente riduzione delle risorse del FOE.

Art. 20 – Abrogazioni

L’articolo sopprime:

  • l’art. 2, comma 2 (individuazione con decreto del Ministro IUR della missione e degli obiettivi di ricerca degli Enti vigilati), gli artt. 3 (statuti degli enti di ricerca) e 4 (ripartizione del FOE), l’art. 5, commi 3 e 4, e gli artt. 7 (procedure di adozione degli statuti e dei regolamenti) e 13 ( assunzioni per chiamata diretta) del D.Lgs. 213/2009 di riordino degli Enti di ricerca MIUR;

  • l’art. 8 della legge 168/1989 (autonomia degli enti di ricerca non strumentali);

  • l’art. 3, comma 2 del D.L. 90/2014 e l’art. 66, comma 14, del DL 112/2008 (vincoli per le assunzioni da parte degli Enti di ricerca).

L’ANPRI, non solo seguirà con grande attenzione il processo di adeguamento degli Statuti e dei Regolamenti che gli Enti dovranno avviare a breve (e concludere entro il 10 giugno 2017, pena la istituzione da parte del Ministero vigilante di una commissione nominata ad hoc), ma si farà anche parte attiva nell’indicare a ciascun Ente le norme statutarie e regolamentari da modificare nel rispetto di quanto contenuto nel D.Lgs. 218/2016, specie (ma non solo) quelle riguardanti i diritti dei Ricercatori e Tecnologi.

Ricordiamo, infine, che la 7a Commissione del Senato ha anche richiamato il Governo a dare attuazione in tempi stretti all’art. 12 del D.Lgs. 381/1999. L’importanza del richiamo sta nel fatto che l’inattuato art. 12 interviene in materia di aree e settori di inquadramento dei ricercatori e tecnologi, disponendo che gli enti operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici definiscano le aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi sulla base di criteri generali determinati con decreto MIUR, con la finalità di assicurare compatibilità con le competenze scientifiche in essere e procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, e di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca e la mobilità con le università.

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