Quota premiale del FOE 2016: i criteri di ripartizione all’esame delle Commissioni parlamentari. Le modifiche proposte dall’ANPRI

Le Commissioni VII della Camera e 7a del Senato sono chiamate in questi giorni a formulare il proprio parere sullo “Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca [vigilati dal MIUR] per l’anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti” (n. 371)

Al Senato, il provvedimento è stato illustrato alla 7a Commissione dal relatore Conte che, nella seduta del 17 gennaio scorso, ha ricordato che la Commissione aveva chiesto che il decreto ora in esame fosse presentato entro il 31 dicembre 2016; la sua trasmissione alla Presidenza del Senato il 7 dicembre 2016 testimonia lo sforzo del Ministero per rispettare le indicazioni del parere parlamentare.

La quota del Fondo ordinario (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali è pari a 69.527.570 euro. Come noto, tale importo è attribuito per il 70% (pari a circa 48,7 milioni di euro) in base alla VQR 2004-2010 e alla VQR 2011-2014 se disponibile, basata sui prodotti attesi, sull’indicatore di qualità della ricerca di area e struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun Ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell’ultimo biennio. In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l’assegnazione della quota del Fondo sarà calcolata esclusivamente sulla base della performance rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell’ultimo biennio, intesi come valore medio delle quote premiali assegnate.

Gli Enti saranno classificati in quattro gruppi in base al numero di prodotti attesi e alle aree scientifiche individuate dall’ANVUR.

Il restante 30% del Fondo premiale (pari a quasi 21 milioni di euro) sarà assegnato in funzione di specifici programmi e progetti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto nel Programma nazionale per la ricerca (PNR), e alle aree tematiche inerenti Excellent Science di Horizon 2020.

I sei criteri di valutazione e di attribuzione di un punteggio dei programmi e dei progetti e i loro requisiti sono indicati agli artt. 4 e 5 dello Schema di decreto.

Ciascun ente non potrà presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non potrà partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante.

Il sen. Conte ha quindi ricordato che l’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 218/2016 ha abrogato la norma che regolava il finanziamento premiale, sostituendola con una nuova norma che si applicherà a decorrere dal riparto del FOE 2017. In particolare, l’art. 5 ha previsto che la ripartizione del FOE sarà effettuata sia sulla base della programmazione strategica preventiva (v. art. 5 del D.Lgs. 213/2009), sia tenendo conto degli esiti della VQR. Inoltre, in base all’art. 19, comma 5, il finanziamento premiale dovrà riguardare, oltre all’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti vigilati e a specifici programmi e progetti proposti dagli Enti, anche i Piani triennali di attività. A tale scopo, in via sperimentale, è stato disposto per il 2017 uno stanziamento di 68 milioni di euro, con pari riduzione del FOE. In proposito, la 7a Commissione, in sede di espressione del parere sullo schema di decreto legislativo sugli Enti di ricerca, pur non concordando con la decurtazione del FOE, aveva preso atto che la nuova disposizione consente almeno di mantenere separati i due Fondi (quello ordinario e quello premiale) ponendo le basi per assicurare il carattere aggiuntivo delle risorse, come a più riprese chiesto dal Parlamento.

I criteri, le modalità e i termini per l’assegnazione, nonché la stessa assegnazione delle quote premiali, saranno in futuro definiti con decreto del Ministro IUR senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari.

Nella seduta del 25 gennaio, il relatore ha presentato una bozza di parere favorevole con osservazioni, che evidenzia in particolare la necessità che siano chiarite le modalità per definire i criteri per l’assegnazione della quota premiale a partire dal 2017.

Da parte dei senatori Di Giorgi e Bocchino è stato richiesto un più approfondito esame dello schema di decreto e l’espressione del parere è stata quindi rinviata.

L’ANPRI, insieme alla CIDA, ha inviato alla Commissione del Senato le sue osservazioni sullo Schema di decreto, indicando anche alcune modifiche che ritiene utile apportare. In particolare, l’ANPRI e la CIDA hanno chiesto:

  1. di evitare la comparazione tra i risultati ottenuti nella VQR 2004-2010 e quelli ottenuti nella VQR 2011-2014 (date le differenti scale di valutazione adottate nelle due valutazioni);

  2. di commisurare il numero degli specifici programmi e progetti (cui assegnare la quota del 30%) che ciascun Ente potrà presentare come capofila e a cui potrà partecipare in qualità di semplice partecipante alla consistenza dell’Ente, utilizzando la classificazione degli Enti nei quattro gruppi (in base al numero di prodotti attesi) già prevista nello Schema di decreto per l’assegnazione della quota del 70%;

  3. di rendere esplicite le competenze e le responsabilità dei vari soggetti in merito alla valutazione ex-ante, in itinere, ex-post dei programmi e progetti finanziati;

  4. di non adottare il criterio di valutazione “attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico-finanziario” di cui alla lettera c) dell’art. 4 dello Schema di decreto che sembra sommare insieme tre dimensioni differenti che non possono essere operazionalizzate contemporaneamente nella valutazione ex-ante.

 

Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI n. 3 del 3 febbraio 2017.

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