Comunicato ANPRI ENEA del 24 maggio. L’ANPRI ricorre presso il TAR contro il nuovo Statuto ENEA

Se da una parte, almeno nell’enunciazione, il nuovo Statuto ENEA, pubblicato l’8 marzo 2017, fa riferimento al D.Lgs 218 e alla Carta Eurpea dei Ricercatori (di cui l’ENEA è stata tra i primi firmatari) dall’altra, nello stesso Statuto, l’ENEA non prevede la presenza di una componente elettiva dei ricercatori e tecnologi nel CdA. Al contrario nel D.Lgs  218, all’art. 2 (comma 1 lettera n) tra i diritti dei ricercatori e tecnologi è indicato chiaramente quello ad avere una propria rappresentanza elettiva negli organi di governo (oltre che scientifici) degli Enti.  Si tratta di uno dei punti più qualificanti del decreto, che l’ANPRI aveva infatti accolto con soddisfazione. Dopo tanti anni di attivo impegno da parte dell’Associazione per la valorizzazione del ruolo dei ricercatori e tecnologi, finalmente un provvedimento legislativo riconosce il loro diritto ad essere presenti nei consigli scientifici e ad avere una responsabilità nel governo degli enti (compreso l’ENEA, come evidenziato dall’art 1 lettera r). Tale diritto, però, non è stato riconosciuto e attuato nel nuovo Statuto dell’ENEA, nel quale non c’è traccia della partecipazione dei ricercatori e tecnologi negli organi di governo (CdA).

L’ANPRI nei comunicati del 3 e del 9 marzo aveva già evidenziato come l’ENEA avesse disatteso quanto disposto dal D.lgs 218.

La stessa Carta Europea dei Ricercatori (a cui il nuovo Statuto ENEA fa riferimento) nei PRINCIPI GENERALI E REQUISITI VALIDI PER I DATORI DI LAVORO E I FINANZIATORI richiama la necessità della partecipazione dei ricercatori e tecnologi agli organismi decisionali…..:  “i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d’informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell’istituzione (a tale proposito, cfr. la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).”.

L’unica componente elettiva di R&T presente nello Statuto riguarda esclusivamente il Consiglio Tecnico Scientifico (organo solo consultivo per l’ENEA) fatto questo che esporrà l’ENEA a una minore rappresentatività, quando si costituirà presso il MIUR, il Consiglio Nazionale dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR .

L’ANPRI, nel corso dei vari incontri, aveva più volte invitato l’ENEA ad adeguarsi al d.lgs. 218 anche con lettere inviate all’ENTE e al MISE (Ministero Vigilante) ma l’Amministrazione non è mai stata disponibile a discuterne. L’ANPRI, poi, aveva  anche richiesto l’intervento dello stesso MISE.

Preso atto della scelta operata unilateralmente dall’ENEA e dell’atteggiamento di chiusura da parte del MISE e  preso atto della scarsa considerazione da parte dei vertici dell’ENTE per il ruolo dei R&T,  l’ANPRI, a tutela della comunità scientifica interna, si è vista costretta a ricorrere presso il TAR contro l’ENEA e il MISE per chiedere l’annullamento dello Statuto nella parte in cui non prevedono la possibilità, da parte dei ricercatori e dei tecnologi interni all’ENEA, di eleggere almeno un membro del Consiglio di Amministrazione (organo di governo dell’Ente stesso), nonostante l’art. 2 del decreto legislativo 218/2016 assicuri la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli Enti” di ricerca”.
ANPRI-ENEA

.

.