ANVUR: avviso per il finanziamento delle attività base di ricerca

Il 15 giugno scorso l’ANVUR ha approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca. A decorrere dal 2017, infatti, la legge di bilancio 11 dicembre 2016 n. 232 ha istituito, nel Fondo di Finanziamento Ordinario delle università statali (FFO), un’apposita sezione denominata “Fondo per le attività base di ricerca”. Tale fondo prevede uno stanziamento di 45 milioni di Euro l’anno al fine di finanziare le attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori in servizio a tempo pieno. L’importo individuale del finanziamento è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali da assegnarsi in modo da soddisfare il 75% delle domande dei ricercatori e il 25% delle domande dei professori di seconda fascia.

Possono accedere al finanziamento i professori di seconda fascia e i ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali, purché non sussistano alcune cause di esclusione, che consistono nell’essere il beneficiario a regime di tempo definito o in aspettativa, oppure essere già titolare di finanziamenti nazionali o internazionali derivanti da progetti o da altre attività.

L’avviso determina procedure e termini per la presentazione della domanda (dal 7 al 30 settembre), indicando altresì le modalità di calcolo dell’indicatore di produzione scientifica, che terrà conto dei prodotti relativi al quinquennio 2012-2016 appartenenti ad alcune tipologie selezionate, presenti nella pagina docente/ricercatore del sito loginmiur.cineca.it.

Regole specifiche sono individuate per la determinazione del numero massimo di prodotticonsiderati nella selezione, e per il calcolo dell’apporto individuale degli autori ai medesimi.

Questa misura garantisce dunque un livello minimo di risorse per quei ricercatori e professori associati che non beneficiano di altre entrate derivanti da fonti esterne di finanziamento. Il fatto che i professori ordinari non possano beneficiare di questa misura, potrebbe indicare che il legislatore escluda in linea di principio la possibilità che essi non abbiano fondi esterni per la ricerca, ma si potrebbero avanzare altre interpretazioni.

Si tratta con tutta evidenza di un ammontare utile a consentire spese essenziali collegate all’attività scientifica, come la partecipazione a conferenze, l’organizzazione di riunioni di lavoro, brevi soggiorni all’estero nel caso di collaborazioni scientifiche, e non certamente idonee a coprire costi di laboratorio o per l’utilizzo di infrastrutture scientifiche. Tuttavia è pur sempre qualcosa.

Sorge a questo punto spontanea una domanda (tra le tante in realtà possibili): perché una norma del genere non è stata strutturata anche per gli Enti di ricerca? Perché per esempio, non si è ugualmente previsto di prelevare dal FOE del MIUR una somma da destinare al finanziamento delle attività base di ricerca? Sarebbe interessante capire le ragioni. Signora Ministra Fedeli ce le può spiegare?

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Questa notizia è stata pubblicata nella Newsletter ANPRI del 26 giugno 2017.

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