I rappresentanti del personale dell’INFN chiedono il superamento del badge per i R&T

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Con una lettera inviata il 30 settembre scorso al Presidente dell’INFN, e per conoscenza anche all’ANPRI e alle altre OO.SS., il rappresentante nazionale del personale INFN e 31 rappresentanti di Sezioni e Laboratori Nazionali dell’Ente chiedono al prof. Ferroni di attivarsi “sia all’interno che all’esterno dell’Ente con tutte le azioni ed in tutte le forme che possano portare al superamento del rilevamento automatico dell’orario di lavoro”.

I firmatari, infatti, dopo aver ricordato che nell’INFN l’introduzione del controllo automatico dell’orario per ricercatori e tecnologi è avvenuta a partire dal 1° luglio 1998 come diretta applicazione dell’art. 35 del CCNL 1994-98, sulla base di dettagliati “Riferimenti normativi” indicati in calce alla loro lettera (qui giù riportati per completezza di informazione e che concordano appieno con quanto più volte affermato dall’ANPRI, si veda ad esempio il Comunicato del 24 marzo scorso) concludono che “non sussiste alcun obbligo, né contrattuale né di legge, di controllare l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi col cartellino” e che “pertanto l’imposizione di tale obbligo risulta illegittima, a contratto vigente”.

I firmatari fanno anche presente che “una non trascurabile frazione di colleghi ritiene in ogni caso che il cartellino sia una grave violazione della propria autonomia, sia nella forma che nella sostanza, oltre che una fonte di continui problemi nella rendicontazione dei progetti” e che la maggioranza dei colleghi, invece, “pur ritenendo che le attuali modalità di utilizzo del cartellino non costituiscano un serio problema nello svolgimento della propria attività, esprime preoccupazione per l’evoluzione che il controllo dell’orario di lavoro potrebbe avere nel nuovo quadro normativo e contrattuale, con conseguenze negative sul proprio lavoro di ricerca”.

L’ANPRI sostiene ovviamente questa richiesta dei rappresentati del personale dell’INFN e a tal riguardo rammenta che anche la CGIL ha recentemente inviato al Direttore Generale dell’ISPRA una lettera nella quale, nel richiedere la corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in materia di svolgimento di attività fuori dalla sede di servizio, “evidenzia che una nota sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna Est. Benassi Ord. 20-3-2013), confermata in appello, ha stabilito che il sistema di rilevazione a badge per verificare i tempi di presenza nella sede di servizio dei tecnologi e ricercatori è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.

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Riferimenti normativi

Il vigente art. 58 del CCNL 1998-2001 del 21 febbraio 2002 (che sostituisce il previgente art. 35 del CCNL 1994-1998 di Area dirigenziale dei soli R&T) non prevede per i Ricercatori e Tecnologi del Comparto Ricerca l’obbligo dell’accertamento dell’orario di lavoro mediante sistemi di controllo, che è invece esplicitamente confermato per il personale dei livelli IV-VIII dal vigente art. 48, comma 4, dello stesso CCNL 1998-2001. Anzi, il CCNL 1994-1998, all’art. 80 Disapplicazioni, ha esplicitamente dichiarato incompatibile con la nuova normativa contrattuale l’art. 39 del precedente DPR 171/1991 che imponeva di documentare “l’osservanza dell’orario di lavoro” di tutto il personale “attraverso sistemi automatici di rilevazione”. Solo “per gli Enti di ricerca e di sperimentazione la cui attività si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali, la presenza in servizio di ricercatori e tecnologi può essere disciplinata, previa concertazione, in funzione degli incarichi loro conferiti e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi produttivi”, come stabilito dall’art. 21 del CCNL 2002-2005 che integra l’art. 58 del precedente CCNL. Per gli Enti nel loro complesso, invece, solo un’apposita Commissione paritetica da costituire ha il compito, ai sensi del comma 7 del succitato art. 58, “di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell’orario di lavoro” dei Ricercatori e Tecnologi.

Sia la giurisprudenza di legittimità che quella amministrativa “hanno stabilito il principio che per i dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale” (Cassazione, sez. lavoro, sentenze n. 3298 del 08/04/1994 e n. 11025 del 12/05/2006, nonché numerose sentenze del TAR, non ultima la sentenza n. 250 del 02/02/1995 del TAR del Lazio) e che non è sufficiente una norma di tipo generale, quale l’art. 22 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, per introdurre tale obbligo.

L’art. 58 del CCNL 1998-2001, come su esposto, è precisamente “l’apposita fonte normativa” relativa ai Ricercatori e Tecnologi degli EPR in materia di orario di lavoro, ma come si è visto non prescrive affatto l’obbligo di accertarlo mediante sistemi di controllo, né sussistono altre fonti di natura diversa.

Di conseguenza, dato che “la giurisprudenza amministrativa è univoca nell’affermare l’esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione” (Cassazione Civile, sez. lavoro, 12/05/2006, n. 11025), il datore di lavoro non può sottoporre i Ricercatori e Tecnologi al controllo delle presenze attraverso sistemi di rilevamento.

Per quanto riguarda gli accordi integrativi locali su questa materia, la Cassazione ha stabilito che “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, restando escluso che le pubbliche amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali” (Cassazione Civile n. 9146 del 2009 e n. 14530 del 2014), “con la conseguenza che le clausole difformi [ai CCNL] sono nulle e non possono essere applicate”. Pertanto, ai contratti collettivi integrativi è preclusa la possibilità introdurre sistemi di rilevamento dell’orario di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi. Solo la concertazione, e solo “per gli Enti […] la cui attività si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali”, può introdurre forme di disciplina della presenza in servizio dei Ricercatori e Tecnologi, come previsto dall’art. 21 del CCNL 2002-2005.

Recentemente sono stati di tale avviso prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Bologna nell’esaminare il caso di un ricercatore del CNR di Bologna che non aveva utilizzato i sistemi automatici di controllo dell’orario di lavoro introdotti nel suo Istituto a valle di un accordo sindacale locale del 2009. In particolare, il Tribunale di Bologna, con la sentenza 1866/2013 emessa il 7 febbraio 2014, ha affermato che “l’accordo sindacale del 21 gennaio 2009 […] deve essere considerato nullo ai sensi dell’art. 40 del d.legs. n. 165 del 2001, nella parte in cui non ha differenziato, nel disciplinare le modalità di introduzione e di gestione di un sistema con lettore magnetico per l’accesso e la rilevazione delle presenze dei dipendenti […], la posizione dei ricercatori e dei tecnologi da quella del restante personale”, in quanto “per i ricercatori e tecnologi […] non è stata prevista la possibilità di accertare l’osservanza dell’orario di lavoro mediante strumenti automatici di rilevazione delle presenze, salve le determinazioni – a quanto risulta mai assunte – di una costituenda Commissione paritetica”. Né la contrattazione integrativa di ente, di cui all’art. 28 del CCNL del 7 aprile 2006, “ha ricevuto la facoltà di disciplinare, in deroga o a completamento delle disposizioni del contratto collettivo nazionale, la materia dell’orario di lavoro per i ricercatori e tecnologi”, per i quali, ai sensi dell’art. 21 del medesimo CCNL del 7 aprile 2006 “eventuali modifiche possono essere disposte, previa concertazione, solo per gli Enti di ricerca e di sperimentazione la cui attività si lega ad eventi eccezionali ovvero a scadenze istituzionali […] per altro nel rispetto degli incarichi conferiti ai ricercatori e tecnologi e di specifiche esigenze organizzative connesse ai processi di produzione”.

Di analogo tenore è stata la sentenza n. 435/2015 del 29 luglio 2015 della Corte d’Appello di Bologna che, nel valutare il ricorso dell’Istituto del CNR contro la precedente sentenza di primo grado, ha affermato che “deve ritenersi non solo che i ricercatori e tecnologi abbiano l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disciplina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica” prevista a livello di intero comparto Ricerca. Di conseguenza, afferma la Corte, “il sistema di rilevazione a badge previsto […] per verificare i tempi di presenza in sede è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale”.

Da notare che tra i motivi d’appello addotti dal CNR c’era anche l’assunzione che il sistema di rilevazione “a badge” avesse lo scopo di “verificare i tempi di presenza in sede anche al fine di consentire una regolare applicazione delle norme in materia di tutela del lavoro”. Anche questo motivo d’appello è stato però respinto dalla Corte. D’altronde, sono innumerevoli le amministrazioni pubbliche (scuola, università, tribunali, ad esempio) nelle quali solo alcuni dei dipendenti sono soggetti a sistemi automatici di rilevazione dell’orario di lavoro, senza che ciò violi la normativa in materia di tutela del lavoro e di sicurezza.

Da sottolineare anche che la Corte d’Appello, ritenendo che il ricorso presentato dall’Istituto del CNR vertesse su questioni che il precedente giudizio “aveva permesso di affrontare e sviscerare” nella loro totalità e avendo respinto integralmente l’appello, ha condannato l’Istituto del CNR al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado, ammontanti complessivamente ad oltre 20.000 euro.