In vigore l’accesso per tutti agli atti delle amministrazioni pubbliche. Norme specifiche sull’accesso per fini statistici da parte dei ricercatori

Dal 23 dicembre è operativo il diritto di accesso generalizzato previsto dal FOIA (Freedom of Information Act), alias il D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.

In base alla nuova legge, chiunque può esercitare il diritto di accesso generalizzato ad atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, anche quelli ai quali non sia direttamente interessato e senza dovere motivare la richiesta.

Non è ammesso l’accesso ad atti coperti dal segreto di Stato e negli altri casi in cui il divieto di accesso o divulgazione siano previsti dalla legge.

L’accesso è rifiutato quando sia necessario evitare pregiudizi alla tutela degli interessi pubblici in materia di sicurezza pubblica e ordine pubblico, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive.

È anche rifiutato per necessità di tutela degli interessi privati alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

La nuova normativa disciplina anche l’accesso per fini scientifici, da parte di ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, ai dati elementari raccolti per finalità statistiche da strutture del Sistema statistico nazionale. I ricercatori dovranno presentare un adeguato progetto di ricerca che specifichi lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l’utilizzo di dati elementari richiesti, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca devono essere allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.

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